Sarà lunga.....cominciamo....
@Olmo60 .... facciamo innanzitutto una, due, tre ecc. dovute precisazioni.
1) la proprietà esclusiva è una proprietà del proprietario di tale proprietà
2) la parte comune condominiale
È un bene comune di proprietà condominiale. Ovvero di tutti i proprietari che concorrono/abitano il condominio in cooresponsabilità per uso e manutenzione di tutti i condomini nella misura dettata è regolata, dai millesimi di proprietà calcolati per superficie ed uso in capo ad ogni proprietà (privata) di ognuno dei proprietari. In base a quanto è più o meno grande la superficie di ognuno dei proprietari e in parte se al piano terra o ai piani via via piu alti che aumentano o diminuiscono l'uso/fruizione della parte comune (... es. più o meno scale da usare per più o meno piani, con l'uso dell'ascensore ecc ecc)
3) la superficie (o altro locali/posti auto/giardini/terrazzi-lastrici solari ecc) di pertinenza ESCLUSIVA È E RIMANE una parte comune di proprietà CONDOMINIALE solo che per accordi dettati dall'originale unico costruttore/proprietario del condominio e/o intercorsi successivamente dall'assemblea condominiale (a maggioranza univoca 1000/1000) in base " a motivi/peculiarità (es. Tale superficie in esclusività è accessibile SOLO ad un condomino e non agli altri) ne viene CONCESSO un suo uso esclusivo e personale a tal X condomino.
...L'USO NON LA PROPRIETÀ
tale uso esclusivo implica una obbligatoria maggior responsabilità e un aggravio di parte delle spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria in capo all'intestatario di tale pertinenza esclusiva...ed è normata dalla legge.
4)TALE PERTINENZA ESCLUSIVA non va ad aumentare, sia catastalmente, sia condominialmente, in nessun caso la superficie di proprietà del tal condomino...ne diminuisce la proprietà comune condominiale...ne ne altera la suddivione dei millesimi.
5) Vengono fatti salvi l'usocapione ventennale o accordi di vendita, in solido tra il condominio, e la sua maggioranza, se accettano la compravendita di tale superficie.
In tali casi con documento notarile tale pertinenza viene ceduta/venduta e acquisita dal tal condomino e VANNO RICALCOLATE tutte le tabelle millesimali comuni condominiali.
6) nel tuo scritto in rosso, si parla delle pertinenze della proprietà significando "spazi esterni (della proprietà) garage della proprietà ecc...
Credo io inteso come facenti parte della tal proprietà...
in quanto nella legge e per legge ciò che non è scritto/menzionato/indicato...non ha valore
Quindi a opinione/ipotesi mia non essendo scritto "...tali pertinenze
esclusive CONDOMINIALI (o "...di parte comune in uso esclusivo).." ....vanno conteggiate....ecc"
Le pertinenze a cui si fa riferimento sono "unicamente" le pertinenze facenti parte della tal proprietà privata.
7) Ed ancora se un tal appartamento privato ha come accessorio/pertinenza un garage/box giardino ecc in altro condominio e/o al di fuori dei confini della proprietà del condominio tali pertinenze esterne non possono in alcun modo INFLUIRE o modificare le tabelle millesimali e/o essere iscritte nelle proprietà del tuo condominio.
Influiscono SOLO per un calcolo catastale/immobiliare della proprietà del privato condomino/vicino...
8)E se per andare in tali sue proprietà esterne il tal privato condomino non ha altre esistenti possibilità se non il passare/transitare dalla parte comune condominiale (resede/giardino/strada condominiale privata ecc) il condominio ha una servitù PREDIALE nei confronti di tale persona/proprietario e ha L'OBBLIGO di permettere il passaggio attraverso le "sue/vostre" proprietà.
Tale servitù è perenne si può interrompere solo onerosamente sia per ventennale (+un giorno) continuativo ed ininterrotto mancato uso o procurando a proprie spese (condominialmente) un passaggio alternativo di uguali caratteristiche e facendo richiesta di decadimento dell'uso/servitù avanti ad un giudice e successiva sua sentenza confirmatoria.
Opinione mia e se ho sbagliato qualcosa mi correggerete...se ho dimenticato ...idem