scusa Spulki ...ma se i danni sono su proprietà esclusive (superiore e inferiore ma entrambe esclusive) è un conto...
ma solitamente sempre per resede si intende lo spazio tra un fabbricato e il suo confine di proprietà, e di solito è inteso sempre come parte comune di un fabbricato ( o fosse anche un fabbricato ulteriore di servizio e ad uso di un immobile se tal immobile principale è multiproprietà allora il fabbricato/resede accessorio rimane parte asservita comune)
se così fosse NON È possibile richiedere spese di riparazioni, anche e SOPRATUTTO straordinarie a totale carico del condominio, fatte salve le spese di RICOSTRUZIONE in caso di grave perimento..
ma anche pure ...le "riparazioni di manutenzione" così come vengono specificate e ricondotte le perdite o i rifacimenti di coperture/pavimentazione, per la legislazione condominiale e relativa normativa, a SEMPLICI manutenzioni ORDINARIE e non straordinarie ( si escludono lo sbancamento parziale e/o totali delle strutture portanti)
quindi non essendo possibile ricondurle (per definizione di legge) alla straordinarietà vanno ripartite secondo le canoniche ripartizioni millesimali comuni (salvo accordi regolamentari per unità condominiali) ovvero un TOT al proprietario condominiale (o i proprietari se piu di uno) sottostante/i (per millesimi) spettano sempre, ripartito tra i condomini tutti ricompreso/i quindi conteggiando in ogni caso il già citato condomino/i proprietario/i sottostante/i
non mi sbaglio vero?
altra cosa ma poco diversa e riguardante le norme che regolano i muri a confine e/o fondi/proprietà a livelli differenti/"terrazzati" divisi da un muro "di contenimento"
tra l'altro molto stringenti e ben definite proprio "sull'apporto" di acqua proveniente dal fondo DOMINANTE situato più in alto....in parole povere, SE ben ricordo, di sotto devi sopportare la loro acqua METEORICA (ma tale servitù non deve essere peggiorata?quindi ad esempio con esclusione di altre acque "svuotate" intenzionalmente?)
comunque anche tali muri definiti "a confine e/o "di contenimento" hanno norme BEN definite e stringenti
ovvero il fondo dominante ovvero quello più in alto ha sempre una servitù che dà a lui sempre un guadagno.
ne il fondo servente più basso può esimersi dal ricevere le acque provenienti dal fondo dominante superiore ne può decidere unilateralmente di deviarle in altro luogo o impedirne la ricaduta nella/sulla sua proprietà.
@Olmo60 a tal proposito...una cosa non mi pare di aver capito bene bene ....cioè OK loro avrebbero delle cantine sotto al vostro resede ...MA l'accesso però è SEMPRE DAL condominio?