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distanze e altezze legali siepi

aldovenchiarutti

Aspirante Giardinauta
La mia confinante ha piantato oltre 20 anni fà una fila di cipressi a distanza dal confine comune variabile tra 1 mt. e 1,50 mt. e distanziati tra loro di circa 1 mt.
Attualmente detta "siepe" si presenta come una barriera/muro di altezza pari a 4,50 mt. e questo penalizza la mia proprietà in termini di veduta, luce ed aria.
Il diametro dei tronchi ora supera i 10 cm. quindi credo siano da considerare alberi a tutti gli effetti.
Ho invitato verbalmente la confinante ad abbassare l'altezza dei cipressi a 2,70 mt. come da regolamento Comunale senza peraltro ottenere riscontro.
E' chiaro che la confinante ha piantumato gli alberi in questione a guisa di siepe quindi sino al momento che gli stessi avevano una altezza inferiore ai 2,70 mt. non avevo titolo per contestare.
Stante la situazione attuale come mi devo comportare ?
Ho qualche chance di vincere un eventuale citazione in giudizio per danni causati da mancanza di visibilità/panorama oltre a limitata disponibilità di luce ed aria ?
Le residenze dei contendenti sono ubicate in zona urbana e non in aperta campagna.
Grazie per la collaborazione.
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
Benvenuto! :)
Per prima cosa bisognerebbe sapere esattamente di che specie si tratta: anche l'alloro diventa un albero ma viene lo stesso utilizzato comunemente per creare delle siepi a ridosso dei confini con opportune potature.
Nel tuo caso se non ho capito male il problema è solo l'altezza e non la distanza dal confine; visto che avete un regolamento comunale con disposizioni ben precise ritengo che non sarà troppo complicato ottenere la potatura ad altezza legale.
Hai provato a chiedere in Comune se loro possono fare qualcosa per l'infrazione al regolamento (es. multa e imposizione della potatura), tanto per cominciare?
 

aldovenchiarutti

Aspirante Giardinauta
Grazie Elena per rapido riscontro
Trattasi di 27 alberi di CIPRESSUS ARIZOPICA.
Per quanto riguarda il Comune all'ufficio tecnico e urbanistica/verde mi è stato risposto che sono questioni tra privati quindi da risolvere usando il buon senso (non è purtroppo il mio caso) oppure ricorrere alle vie legali.
Il mio quesito verte sui punti seguenti:
Premesso che il filare di cipressi è presente da oltre 20 anni (quindi diritto usucapito) mi chiedo:
a) Il confinante può piantare giovani piante (nel mio caso cipressi arizopica) a GUISA di siepe alle distanze che ho menzionato nella mia precedente mail lasciando poi nel tempo che le stesse crescano a dismisura ?
La mia sensazione è che il confinante abbia usato un escamotage forse sfruttando una lacuna legislativa.
b) Trattandosi di piantumazione a siepe credo io non avessi diritto al tempo dell'impianto di contestare il trapianto alle distanze richiamate dal Codice Civile ovvero 3 mt. dal confine (essendo il cipresso considerato albero d'alto fusto)
c) Ora le piante sono diventate alberi e creano una barriera di 4,5 mt. d'altezza tale da impedirmi fortemente visibilità luce ed aria.
d) Posso ora io contestare in giudizio relativamente alla altezza ed eventualemnte alle distanze considerato che non c'è modo di giungere ad un bonario accordo ?
e) Secondo te quali chances ho di vincere una battaglia giudiziaria che preferirei evitare (visto gli oneri che richiedono gli avvocati) ?
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
La distanza è effettivamente usucapita, in ogni caso ritengo che l'impianto sia stato regolare per il tipo di pianta; di cipressi ce ne sono molte specie e non tutte sono ad alto fusto; il Cupressus arizonica è una pianta a MEDIO fusto comunemente usata per formare siepi e basterebbe semplicemente contenerla con opportune potature (nel tuo caso ha già praticamente raggiunto l'altezza massima) per evitare problemi; nel tuo caso l'appiglio legale c'è ed è il regolamento comunale, ma se il vicino non collabora non ci sono molte possibilità: o lasci perdere o prendi in considerazione una azione legale per la riduzione dell'altezza, che SECONDO ME andrebbe a buon fine, anche se in queste cose purtroppo la sicurezza matematica non c'è mai... :storto:
 

aldovenchiarutti

Aspirante Giardinauta
Gentile Elena
ancora grazie per la tempestività ed assistenza riservatami.
Mio malgrado mi vedrò costretto obtorto collo ad adire alle vie legali -Giudice di Pace- affinchè io possa pienamente godere dei miei diritti.
Ti prego solo precisarmi e darmi conferma (se di tua competenza):
Il diritto di usucapione nel caso specifico comprende oltre alle distanze anche l'altezza dei cipressi ? Oppure, come spero, essendo la piantumazione degli stessi effettuata a siepe l'altezza del filare non deve superare quanto previsto dal regolamento Comunale del verde e/o Codice Civile art. 892 ?
 

mariolino1

Aspirante Giardinauta
Gentile Elena
ancora grazie per la tempestività ed assistenza riservatami.
Mio malgrado mi vedrò costretto obtorto collo ad adire alle vie legali -Giudice di Pace- affinchè io possa pienamente godere dei miei diritti.
Ti prego solo precisarmi e darmi conferma (se di tua competenza):
Il diritto di usucapione nel caso specifico comprende oltre alle distanze anche l'altezza dei cipressi ? Oppure, come spero, essendo la piantumazione degli stessi effettuata a siepe l'altezza del filare non deve superare quanto previsto dal regolamento Comunale del verde e/o Codice Civile art. 892 ?


La legge (art 892 cc da te citato) considera solamente la tipologia di albero (alto fusto, non alto fusto, siepi) senza alcun accenno alla modalità di piantagione (a siepe, albero singolo ecc.ecc.). Ne consegue che il cipresso, espressamente citato nella norma, deve stare a 3 metri dal confine, dopo di che può crescere quanto vuole (è un albero ad alto fusto).
Direi quindi che i cipressi del tuo vicino (anche se fosse uno solo) sono ad una distanza non regolamentare.
Però, essendo stati piantati da più di 20 anni, hanno tutto il diritto di rimanere dove sono. Questo loro diritto, oltre che per usucapione, è sottinteso anche dallo stesso Codice Civile art. 895 (Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale - Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.)

Ritengo, inoltre, che, anche volendo, il tuo vicino non possa abbattere quelle piante di sua iniziativa.
Data l'età e le dimensioni, mi sembra che debba chiedere il permesso al Comune e alla Guardia Forestale i quali, se gli alberi non costituiscono un pericolo, difficilmente accordano parere favorevole.
 

aldovenchiarutti

Aspirante Giardinauta
Gentile Mariolino 1
grazie per la collaborazione, il mio problema comunque non è quello di ottenere l'abbattimento degli alberi in questione che come si evince sono usucapiti ma solo ed esclusivamente sapere se è legale che una serie di alberi in zona residenziale piantumati con tipologia a siepe (distano uno dall'altro circa 100 cm) possano essere lasciati crescere sino all'altezza attuale di 4,5 mt. impedendo di fatto la vista panoramica, la visibilità, la luce e l'aria al confinante.
Il quesito quindi è legato alla sola altezza del filare/siepe che se non erro il Codice Civile prevede 3 mt. max.
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
...
Ti prego solo precisarmi e darmi conferma (se di tua competenza):
Il diritto di usucapione nel caso specifico comprende oltre alle distanze anche l'altezza dei cipressi ? Oppure, come spero, essendo la piantumazione degli stessi effettuata a siepe l'altezza del filare non deve superare quanto previsto dal regolamento Comunale del verde e/o Codice Civile art. 892 ?
No, l'altezza non è usucabile e deve restare contenuta nei limiti imposti dal regolamento comunale che è più restrittivo e prevale sul Codice Civile (derogabile).

Per quanto il fatto che sia legalmente di alto fusto, il Codice è abbastanza "impreciso" nella definizione delle piante; di Cipressi ce ne sono molte specie di taglie parecchio diverse, qualcuno può arrivare anche a 50 metri di altezza, e su qualsiasi testo un po' più "specifico" del Codice troverai che il C. arizonica (che arriva ad una altezza massima di circa 5 - 6 metri) è definito di "medio fusto"; non credo che sarebbe difficile dimostrarne la taglia nelle apposite sedi, se necessario.
 

aldovenchiarutti

Aspirante Giardinauta
Gentile Mariolino 1
davvero grazie di cuore per le tue osservazioni che di fatto mi sembra confermino la mia teoria circa la non liceità di far crescere le piante in questione sino a ledere il diritto del confinante.
Sono dell'avviso che nella vita è meglio arrivare ad un "cattivo" accordo piuttosto che affidarsi alle forche caudine della giustizia che sappiamo bene è onerosa ma soprattutto lunga nell'arrivare a formulare il verdetto finale nei vari gradi di giudizio.
Mio malgrado dovrò giocoforza optare per questa soluzione dato che il confinante è completamente sordo ai miei appelli verbali e scritti con lettere raccomandate a.r.
Mi riprometto tenere aggiornata la discussione sul sito man mano che si svilupperanno gli eventi; nella speranza che la mia esperienza possa essere d'ausilio ad altri utenti.
Cordialmente
 

mariolino1

Aspirante Giardinauta
- Il Regolamento Comunale impone dei limiti in altezza per le siepi o per tutti gli alberi?

- Sono d'accordo, in linea di masima, che il Codice è abbastanza impreciso nella definizione delle piante ad alto fusto, ma nel caso specifico, viene espressamente citato il cipresso indipendentemente dalle specie/taglie.
A mio parere, in caso di ricorso alla Giustizia Ordinaria, molto difficilmente troverai un Giudice "botanico" che si addentrerà nei meandri delle varie tipologie di cipresso operando varie distinzioni. Più facilmente verrà considerato "il cipresso".

- Salvo errori, non mi risulta che il Codice Civile preveda un'altezza massima di mt 3 per i filari/siepi. Considera, inoltre, che l'art. 892 del CC assegna a due categorie ben distinte gli alberi e le "siepi vive" (con relative distanze dal confine). Il tuo vicino potrebbe sostenere che le sue piante devono essere considerate nella categoria "alberi" e non in quella delle "siepi vive".

- Ho dato un'occhiata al REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE E TUTELA DEL TERRITORIO (del comune di Sant'Agata Bolognese), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 26/11/2009, esecutiva dal 02/01/2010, ma, salvo errori, non mi sembra di aver trovato limitazioni all'altezza delle piante/siepi.

- Se fosse un vincolo imposto dal Regolamento, secondo me, l'ufficio tecnico e urbanistica/verde del Comune non avrebbe potuto risponderti che "sono questioni tra privati quindi da risolvere usando il buon senso (non è purtroppo il mio caso) oppure ricorrere alle vie legali."
Sarebbe come dire che un Comune emana un Regolamento e poi se ne frega che venga rispettato.
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
...nel caso specifico, viene espressamente citato il cipresso indipendentemente dalle specie/taglie.
A mio parere, in caso di ricorso alla Giustizia Ordinaria, molto difficilmente troverai un Giudice "botanico" che si addentrerà nei meandri delle varie tipologie di cipresso operando varie distinzioni. Più facilmente verrà considerato "il cipresso".

- Salvo errori, non mi risulta che il Codice Civile preveda un'altezza massima di mt 3 per i filari/siepi. Considera, inoltre, che l'art. 892 del CC assegna a due categorie ben distinte gli alberi e le "siepi vive" (con relative distanze dal confine). Il tuo vicino potrebbe sostenere che le sue piante devono essere considerate nella categoria "alberi" e non in quella delle "siepi vive".
...
Che un procedimento legale sia sempre un terno al lotto e la sentenza troppo spesso sia legata all'"umore" del Giudice :squint: più che ad osservazioni "oggettive" delle cose è purtroppo pacifico :rolleyes:, resta il fatto che lo stesso art. 892 C.C., al comma seguente, per quanto riguarda gli alberi NON di alto fusto li definisce "Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami", di conseguenza devono ritenersi di alto fusto quelli che hanno un tronco "nudo" alto oltre tre metri oltre il quale si divide in rami, mentre il Cipresso in questione non ha praticamente tronco visibile!

Per quanto riguarda l'altezza invece, ricordavo il limite di 3 metri per le siepi ma rileggendo l'articolo il Codice prevede invece addirittura altezza massima di 2,5 m (quindi il regolamento comunale non può prevederla maggiore): "... le siepi vive, ... di altezza non maggiore di due metri e mezzo".

Anche volendoli ritenere "alberi" e non siepi, essendo comunque piantati a distanza inferiore da quella legale (minimo 1,5 non considerandoli di alto fusto), i casi sono due: o vengono spostate le piante a distanza regolare o vengono potate a 2,5 m.
 

mariolino1

Aspirante Giardinauta
...............
Anche volendoli ritenere "alberi" e non siepi, essendo comunque piantati a distanza inferiore da quella legale (minimo 1,5 non considerandoli di alto fusto), i casi sono due: o vengono spostate le piante a distanza regolare o vengono potate a 2,5 m.

A mio parere, per la legge il cipresso è una pianta ad alto fusto (espressamente indicata nell'art.892 cc) e, sempre per la legge, non può appartenere ad altre categorie (non alto fusto o siepi).
Anche ammettendo, però, che si possa far rientrare nelle piante NON ad alto fusto, non cambiarebbe molto perchè anche per questa categoria non è prevista alcuna altezza massima.
Acquisito il diritto di rimanere dove sono attualmente (usucapione) e non essendo prevista alcuna altezza massima per quel tipo di piante, non credo sia facile pretendere un ridimensionamento delle stesse da parte dei vicini.
Inoltre, come ho detto nel precedente intervento, leggendo velocemente il regolamento del Comune in questione, non ho trovato alcuna limitazione (in altezza) sia per piante che per siepi. Però, potrebbe essermi sfuggita.
Dirò anche che il regolamento in parola, mi è sembrato alquanto restrittivo in termini di "protezione delle piante".

Un esempio:
"Art 8 - Potature - ................In caso di interventi di potatura che comportino tagli di diametro superiore ai 7 centimetri è necessario inoltrare al Comune una richiesta di autorizzazione alla potatura utilizzando il modello Allegato B. Prima di procedere alla potatura l'interessato dovrà attendere l’autorizzazione che il Comune provvederà a dare entro 30 gg dal ricevimento, con eventuali prescrizioni cui attenersi. In caso di mancato riscontro vale il principio del silenzio assenso. Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00"
 
Ultima modifica:

aldovenchiarutti

Aspirante Giardinauta
Gentile Elebar
è un piacere risentirti ma soprattutto confortanti le tue osservazioni (non nascondo che mi ero un pò depresso alla ricezione dell'ultimo intervento di mariolino 1)
Per amore o per forza bisogna si è costretti a "credere" nella giustizia :cry:
Stamane sono tornato in Municipio, ufficio ambiente, e per quanto riguarda le altezze delle siepi e/o alberi in generale nel Regolamento urbano del verde del Comune di Sant'Agata Bolognese non vi è menzione alcuna, il tecnico "Agronomo" mi ha suggerito di consultare un legale.
La tua citazione:
Anche volendoli ritenere "alberi" e non siepi, essendo comunque piantati a distanza inferiore da quella legale (minimo 1,5 non considerandoli di alto fusto), i casi sono due: o vengono spostate le piante a distanza regolare o vengono potate a 2,5 m.
Fine citazione che condivido, senza scordare il DIRITTO sacrosanto di avere luce, visibilità ed aria.
Ho già fissato un appuntamento con il mio avvocato e non mancherò di aggiornare la discussione sugli sviluppi futuri.
Ancora grazie mille agli intervenuti per la disinteressata collaborazione.
aldo venchiarutti:love:
 

mariolino1

Aspirante Giardinauta
X aldo venchiarutti

Permettimi un'ultima considerazione.
In questo thread si è parlato spesso di mt 2,5 come altezza massima delle siepi, ma, a mio parere, non è così.
Questo il testo dell'art. 892 cc:
".............
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. ............."

La misura di 2,5 metri è riferita alle piante da frutto, non a tutte le siepi in generale.

Mi auguro che tu voglia aggiornarci sullo sviluppo dei fatti così che ci possa essere di valido aiuto per eventuali future necessità.
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
...In questo thread si è parlato spesso di mt 2,5 come altezza massima delle siepi, ma, a mio parere, non è così.
Questo il testo dell'art. 892 cc:
".............
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. ............."

La misura di 2,5 metri è riferita alle piante da frutto, non a tutte le siepi in generale.

...
E chi lo dice che non è riferito A TUTTE le piante di quell'elenco? :) Questa infatti è l'interpretazione "corrente" che puoi trovare comunemente in rete anche su siti specializzati.

Per quanto riguarda l'utilizzo di alberi di alto fusto come siepi, pare "sottinteso" dal comma II dell'art. 892 e devono essere poste ad 1 metro di distanza dal confine. Ho trovato un po' di sentenze di Cassazione in tema di "definizione" di alto fusto, uso per siepi, ecc., giusto per dire che qualche Giudice si prende la briga di approfindire e non fermarsi alla "lettura letterale" del Codice :eek:k07::

Cass., sez. II, 21-11-2000, n. 15016
L’albero il cui tronco - e cioè il fusto che va da terra alla prima imbracatura - e le cui branche principali - ossia escluse quelle diffondentesi in rami, portatori di frutti e/o foglie, che costituiscono la chioma dell’albero - non superano i tre metri non è di alto fusto, e pertanto per la distanza dal confine si applica l’art. 892, 1º comma, n. 2 c.c.

Cass., sez. II, 19-02-1999, n. 1412
Gli alberi di alto o medio fusto, possono costituire siepe, come si desume dall’art. 892 c.c., 2º comma, pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma - come i cipressi - ancorché non recisi periodicamente vicino al ceppo, costituendo questa semplicemente una modalità per far crescere la pianta in larghezza, e pertanto se il giudice di merito accerta che con la collocazione di essi si è realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.

Cass., sez. II, 10-11-1994, n. 9368.
Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c., distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto - purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni - le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

Cass. Civ. n. 21865 del 26 febbraio 2003
Gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n 1, cod. civ., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattasi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri.

QUI puoi trovare un articolo interessante, con tanto di disegni esplicativi, inoltre ti segnalo anche questo:

Il Codice Civile, all'art. 892, distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti da quelle costituite da alberi di alto e medio fusto. Infatti, questi devono essere oggetto di recisione periodica vicino al ceppo, affinché venga impedita la crescita in altezza e venga, invece, favorito lo sviluppo in larghezza in modo tale che si possa realizzare l'avvicinamento dei rami dei vari alberi e la costituzione della protezione o barriera contro gli agenti esterni. Tali protezioni o barriere devono osservare la distanza di un metro dal confine (sentenza della Cassazione n. 9368 del 10/1 1/1994, rv. 488495, conf. dalla successiva sentenza della Cass. n.2830 del 25/03/1999 rv. 523402). Si puo ricavare dall'art. 892, secondo comma, c.c. che gli alberi di alto e medio fusto possono costituire siepe anche se appartenenti a specie non contemplate dalla norma (come i cipressi) e non recisi vicino al ceppo; pertanto se il giudice accerta che il posizionamento degli stessi alberi ha realizzato lo scopo di formare una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine (sentenza della Cassazione n. 1412 del 19 /02/1999). Il divieto di posizionare alberi di alto fusto a meno di 3 metri dal confine e definito dall'art. 892 comma l n. 1, c.c.. Tale comma riguarda anche gli alberi che non sono piantati direttamente nel terreno ma coltivati in contenitori infissi al suolo; il divieto vale pure nel caso in cui le radici non hanno contatto diretto con il terreno e quindi invadono il fondo del vicino. Infatti la previsione del codice mira a impedire che la parte degli alberi esterna al terreno possa provocare danno ai vicini, causando diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicita, tanto che le distanze indicate, come disposto dall'ultimo comma dell'art.892, non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommita del muro (sentenza della Cassazione n. 6497 del 30/11/1988).

(fonte: http://www.condominioitalia.biz/Comunicato.asp?IDNews=62)
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
E chi lo dice che non è riferito A TUTTE le piante di quell'elenco? :) Questa infatti è l'interpretazione "corrente" che puoi trovare comunemente in rete anche su siti specializzati.

Per quanto riguarda l'utilizzo di alberi di alto fusto come siepi, pare "sottinteso" dal comma II dell'art. 892 e devono essere poste ad 1 metro di distanza dal confine. Ho trovato un po' di sentenze di Cassazione in tema di "definizione" di alto fusto, uso per siepi, ecc., giusto per dire che qualche Giudice si prende la briga di approfindire e non fermarsi alla "lettura letterale" del Codice :eek:k07::

Cass., sez. II, 21-11-2000, n. 15016
L’albero il cui tronco - e cioè il fusto che va da terra alla prima imbracatura - e le cui branche principali - ossia escluse quelle diffondentesi in rami, portatori di frutti e/o foglie, che costituiscono la chioma dell’albero - non superano i tre metri non è di alto fusto, e pertanto per la distanza dal confine si applica l’art. 892, 1º comma, n. 2 c.c.

Cass., sez. II, 19-02-1999, n. 1412
Gli alberi di alto o medio fusto, possono costituire siepe, come si desume dall’art. 892 c.c., 2º comma, pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma - come i cipressi - ancorché non recisi periodicamente vicino al ceppo, costituendo questa semplicemente una modalità per far crescere la pianta in larghezza, e pertanto se il giudice di merito accerta che con la collocazione di essi si è realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.

Cass., sez. II, 10-11-1994, n. 9368.
Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c., distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto - purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni - le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

Cass. Civ. n. 21865 del 26 febbraio 2003
Gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n 1, cod. civ., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattasi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri.

QUI puoi trovare un articolo interessante, con tanto di disegni esplicativi, inoltre ti segnalo anche questo:

Il Codice Civile, all'art. 892, distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti da quelle costituite da alberi di alto e medio fusto. Infatti, questi devono essere oggetto di recisione periodica vicino al ceppo, affinché venga impedita la crescita in altezza e venga, invece, favorito lo sviluppo in larghezza in modo tale che si possa realizzare l'avvicinamento dei rami dei vari alberi e la costituzione della protezione o barriera contro gli agenti esterni. Tali protezioni o barriere devono osservare la distanza di un metro dal confine (sentenza della Cassazione n. 9368 del 10/1 1/1994, rv. 488495, conf. dalla successiva sentenza della Cass. n.2830 del 25/03/1999 rv. 523402). Si puo ricavare dall'art. 892, secondo comma, c.c. che gli alberi di alto e medio fusto possono costituire siepe anche se appartenenti a specie non contemplate dalla norma (come i cipressi) e non recisi vicino al ceppo; pertanto se il giudice accerta che il posizionamento degli stessi alberi ha realizzato lo scopo di formare una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine (sentenza della Cassazione n. 1412 del 19 /02/1999). Il divieto di posizionare alberi di alto fusto a meno di 3 metri dal confine e definito dall'art. 892 comma l n. 1, c.c.. Tale comma riguarda anche gli alberi che non sono piantati direttamente nel terreno ma coltivati in contenitori infissi al suolo; il divieto vale pure nel caso in cui le radici non hanno contatto diretto con il terreno e quindi invadono il fondo del vicino. Infatti la previsione del codice mira a impedire che la parte degli alberi esterna al terreno possa provocare danno ai vicini, causando diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicita, tanto che le distanze indicate, come disposto dall'ultimo comma dell'art.892, non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommita del muro (sentenza della Cassazione n. 6497 del 30/11/1988).

(fonte: http://www.condominioitalia.biz/Comunicato.asp?IDNews=62)

e brava elebar:hands13::hands13:
 

mariolino1

Aspirante Giardinauta
E chi lo dice che non è riferito A TUTTE le piante di quell'elenco?..........


Il semplice fatto che se il legislatore avesse avuto intenzione di estendere il limite a tutte le piante (di quell'elenco) avrebbe scritto:
3) mezzo metro per tutto ciò che non supera 2,5 metri di altezza.
Avrebbe evitato di complicarsi la vita e tante interpretazioni soggettive.
Invece ha voluto essere più preciso ed ha indicato: le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. Poi, nel seguito, ha dato indicazioni anche per le siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e per le siepi di robinie senza riprendere più il limite dei 2,5 metri.

Se così non fosse, non ci sarebbe stato motivo di indicare specificatamente le piante da frutto nella terza categoria. Avrebbero potuto rientrare tranquillamente nella categoria delle piante ad "alto" o "NON alto" fusto (con distanza di 3 metri o 1,5 metri).
Invece TUTTI gli alberi da frutto possono essere piantati ad una distanza di 0,5 mt dal confine a condizione che non superino i 2,5 metri di altezza. Non puoi piantare un noce e lasciare che cresca liberamente. In caso contrario devi rispettare le distanze per le piante ad alto fusto.

Se la misura di 2,5 metri non fosse riferita, volutamente, solo alle piante da frutto, perchè non potrei piantare una quercia, un olmo o un pioppo alla stessa distanza a condizione di mantenerli negli stessi limiti d'altezza?

-Le sentenza che hai riportato hanno sempre come oggetto principale la distanza dal confine che, nel "nostro" caso, non è in discusione in quanto diritto ormai acquisito.
Ne è conferma una "sentenza-limite" della Cassazione (3289 del 6 marzo 2003) che ha affermato il principio che se il vicino ha acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella prescritta, può impedire al proprietario del fondo confinante di costruire a meno della distanza prescritta dall'albero (cioè se vi è un albero di alto fusto, il vicino deve costruire ad almeno tre metri da esso).
Ciò premesso penso che tu possa concordare che non ha molto senso considerare una sentanza della Cassazione isolata da tutto ciò che l'ha preceduta (ricorso, giudizi dei gradi precedenti e fatto che ha generato tutto il procedimento giudiziario).
Sarebbe come leggere la risposta senza sapere la domanda. La stessa risposta vale per n domande diverse.


Concludo per evitare che qualcuno possa pensare che abbiamo interessi personali nella questione.
Poichè anche il Regolamento Comunale di Sant'Agata Bolognese non riporta alcun limite all'altezza delle piante, come confermato da aldovenchiarutti, ritengo che il diretto interessato si stia incamminando per una strada molto lunga, che comporterà un esborso in denaro non trascurabile e che molto difficilmente lo porterà ad un esito positivo. E' SOLO UNA MIA SENSAZIONE, NATURALMENTE.

Poi tutti sappiamo che, spesso, il ricorso alla magistratura è un "salto nel buio". E' come giocare al gratta e vinci.


P.S. Si capisce che giochi "in casa". Hai anche il tifo a favore.
 
Ultima modifica di un moderatore:

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
nessun giocare e fare tifo ........
al di là del fatto che tali piante siano o no considerate siepe il quesito iniziale verteva su veduta,panorama, luce e solo lei lo ha citato.....
la citazione dell'articolo sulle distanze , o sul tipo si o no di piante, è fine a se stesso senza un adeguata indagine del posto e la conoscenza di molte discriminanti ad esempio dove è sita la casa di aldo ,da quanto ? è su terreno urbano residenziale o altro ,il "filare" fa da confino potrebbe esserci anche altro ......ma la questione iniziale si poneva per la limitazione di luce , panorama e veduta
in ogni caso non esiste anche la strada dell'istituzione"dell' arbitrato" ?
 
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elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
...P.S. Si capisce che giochi "in casa". Hai anche il tifo a favore.
Mi sembra che tu stia facendo polemica più che analisi del problema, quindi me ne tiro fuori puntualizzando quanto segue:

1) Il Codice parla di ALBERI di alto o non alto fusto e PIANTE da frutto (NON "alberi"), che possono essere anche arbusti, quindi evidentemente il legislatore non aveva alcuna intenzione di fare di tutta l'erba un fascio; in ogni caso questa "interpretazione" del fatto che l'altezza è riferita a TUTTE le piante elencate e non solo all'ultima non è (solo) mia ma abbastanza diffusa in chi tratta la materia

2) Le sentenze le ho riportate solo a conferma del fatto che il Giudice può interpretare estensivamente la norma, non fermandosi solo al letterale "cipressi" per dire che si tratta di alberi ad alto fusto E QUINDI devono stare a tre metri, ma confermando che ANCHE gli alberi ad alto fusto possono essere impiegati per creare delle siepi semplicemente evitando, tramite la potatura, che superino determinate altezze e in tal caso la distanza di impianto è UN metro e non tre.

3) Sono stata la prima a dire che la via giudiziaria è lunga e incerta, non voglio certo "caldeggiare" questa strada, ho solo espresso la mia opinione, poi alla fine sarà Aldo a decidere se tollerare la situazione o se effettivamente il danno che ne riceve è intollerabile e quindi tentare TUTTE le strade, compreso quella giudiziaria.
 

mariolino1

Aspirante Giardinauta
nessun giocare e fare tifo ........
al di là del fatto che tali piante siano o no considerate siepe il quesito iniziale verteva su veduta,panorama, luce e solo lei lo ha citato.....
la citazione dell'articolo sulle distanze , o sul tipo si o no di piante, è fine a se stesso senza un adeguata indagine del posto e la conoscenza di molte discriminanti ad esempio dove è sita la casa di aldo ,da quanto ? è su terreno urbano residenziale o altro ,il "filare" fa da confino potrebbe esserci anche altro ......ma la questione iniziale si poneva per la limitazione di luce , panorama e veduta
in ogni caso non esiste anche la strada dell'istituzione"dell' arbitrato" ?


Il quesito iniziale era:
"Ho qualche chance di vincere un eventuale citazione in giudizio per danni causati da mancanza di visibilità/panorama oltre a limitata disponibilità di luce ed aria ?"
L'eventuale citazione in giudizio derivava dal fatto che:
"Ho invitato verbalmente la confinante ad abbassare l'altezza dei cipressi a 2,70 mt. come da regolamento Comunale senza peraltro ottenere riscontro."

Siccome l'unica possibilità di avere visibilità, panorama, luce e aria è legata all'abbassamento delle piante/alberi, in questo thread si è cercato di analizzare quanto disponesse la legge im materia di altezza delle piante.

Se la legge e/o il Regolamento Comunale avessero stabilito in maniera chiara ed inequivocabile le dimensioni delle piante le "chance di vincere un eventuale citazione in giudizio" sarebbero state numerose. In caso contrario, molto poche.

Chiaro ora?
 
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