Ciao 1yukiko..perchè mai..lui potrebbe avere da ridire??? Quando abbiamo costruito..io chiesi al mio architetto se l'art. 905 e 907 del c.c. per me non avesse nessun senso...ma lui mi ha detto che è tutto regolare.e di non farmi problemi..intanto il vicino ha l'affaccio nel mio giardino!!!! gli art che ti ho menzionato confermano quello che dico.. Art. 905 - Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
art. 907 Art. 907 - Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
tempistica ed
esatta lettura delle parole in "avvocatese" sono l' elemento principe della questione........ ecco sia ben chiaro come la vedo io e non sono avvocato
tempistica ........quando il vicino ha fatto progettare , e costruire la terrazza è stata autorizzata in virtù del fatto che casa tua ancora non c'era ........quindi dovresti essere tu ad adeguarti dato che sei "successiva" tempisticamente parlando paradossale ma realistico..........
esatta lettura di conseguenza non è possibile costruire successivamente (il primo è fatto "salvo"/ il successivo "non può") quindi TU non puoi costruire un affaccio qualsiasi .........ecco in sintesi quegli articoletti del cod. civile
ma la scappatoia è sempre possibile alcune sentenze ammettono la costruzione (termine che definisce qualsiasi cosa e niente ,dalla pavimentazione semplice alle verande alle sopraelevazioni, intese anche solo per una pavimentazione rialzata ecc) se vi è affaccio chi lo costituisce può anzi dovrebbe mettere in atto tutte le soluzioni utili a " schermarlo" impedendo la visuale in maniera definitiva e duratura ,non piante o affini ,ma muri, vetrate opache(come tante se ne vedono in condominio a separare in due un terrazzo di proprietà diverse)
ma la tempistica degli articoli dice che tu hai costruito DOPO........non lui
e se lui non ha niente da dire in proposito, meglio per te, dato che con un alto muro il tuo giardino potrebbe diventare un "antro buio senza luce" allora "fatto salvo il preesistente "più o meno prescritto o non perseguibile ora si gira pagina ........sarebbe meglio un vicino "viziato ma educato piuttosto che un vicino incaponito , intollerante e dispettoso o peggio cattivo ed arrabbiato .........
e per concludere ti sei informata sulle distanze dalle abitazioni del bombolone (normative sulle cisterne) interrato del G.P L ??:flower::Saluto: