Spesso mi son trovato a discutere di quel che segue ma in ambito giurisprudenziale da quel che ho capito non c’è una chiara ed univoca tendenza su quest’argomento, ce ne sono due ben distinte per la precisione.
Sto parlando delle piante di proprietà esclusiva nel giardino condominiale.
Saprete sicuramente che, in assenza di specifiche in merito nel regolamento condominale approvate all’unanimità o di natura contrattuale, il singolo condomino può utilizzare la cosa comune (in questo caso il giardino) anche apportando le dovute lievi modifiche per un suo uso più intenso della cosa stessa il tutto ai sensi dell’ex art.1102 del C.C.
Se un condomino mette una pianta in vaso o più piante in vaso di sua proprietà ad esempio nella parte di giardino condominiale a ridosso del suo ingresso all’alloggio, le opinioni contrastanti al livello giurisprudenziale di solito sono due:
1)quando metti un qualcosa di tuo nell’area condominale che abbia una funzione ornamentale, che si tratti di cosa mobile o immobile, essa diventa automaticamente di proprietà condominiale.
2)Quando metti una pianta in vaso o più piante in vaso di tua esclusiva proprietà nel giardino condominale, esse rimangono di tue perché si tratta sostanzialmente di cose mobili con le quali tu accresci l’uso più intenso della cosa comune ai sensi dell’ex art.1102. Le piante divengono invece inderogabilmente condominali quando le togli dal vaso e le metti a terra (immobili).
In sostanza io posso utilizzare il giardino condominale per mettere anche piante mie e che rimangono tali a determinate condizioni.
La prima è quella che esse rimangono cose mobili (in vaso) ma la condizione più importante è che tu con l’uso della cosa comune in tal senso non impedisca agli altri di fare altrettanto.
Voi quale opinione avete su questo e come la giustificate?
Sto parlando delle piante di proprietà esclusiva nel giardino condominiale.
Saprete sicuramente che, in assenza di specifiche in merito nel regolamento condominale approvate all’unanimità o di natura contrattuale, il singolo condomino può utilizzare la cosa comune (in questo caso il giardino) anche apportando le dovute lievi modifiche per un suo uso più intenso della cosa stessa il tutto ai sensi dell’ex art.1102 del C.C.
Se un condomino mette una pianta in vaso o più piante in vaso di sua proprietà ad esempio nella parte di giardino condominiale a ridosso del suo ingresso all’alloggio, le opinioni contrastanti al livello giurisprudenziale di solito sono due:
1)quando metti un qualcosa di tuo nell’area condominale che abbia una funzione ornamentale, che si tratti di cosa mobile o immobile, essa diventa automaticamente di proprietà condominiale.
2)Quando metti una pianta in vaso o più piante in vaso di tua esclusiva proprietà nel giardino condominale, esse rimangono di tue perché si tratta sostanzialmente di cose mobili con le quali tu accresci l’uso più intenso della cosa comune ai sensi dell’ex art.1102. Le piante divengono invece inderogabilmente condominali quando le togli dal vaso e le metti a terra (immobili).
In sostanza io posso utilizzare il giardino condominale per mettere anche piante mie e che rimangono tali a determinate condizioni.
La prima è quella che esse rimangono cose mobili (in vaso) ma la condizione più importante è che tu con l’uso della cosa comune in tal senso non impedisca agli altri di fare altrettanto.
Voi quale opinione avete su questo e come la giustificate?
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