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vostro parere su piante in giardino condominiale

boba74

Esperto di alberi ed arbusti
Scusate se riesumo questa discussione, ma vorrei sapere una cosa che c'entra solo in parte....
Lavoro in un ufficio che fa parte di un condominio (in tutto sono 4 uffici). Si entra da un ingresso comune in cui una scala porta ai 2 uffici del piano superiore (tra cui il mio), mentre i 2 uffici al piano terra hanno un'altro ingresso.
Siccome utilizzo una bicicletta per quando esco a pranzo o nella bella stagione, questa la tengo nel vano scala comune (in particolar modo "sotto" la scala, quindi non intralcio alcun passaggio), e sono già almeno 5-6 anni. Ora di punto in bianco l'ufficio di fianco al mio è rimasto vuoto e la proprietà lo sta "ristrutturando" per poterlo rimettere in affitto, e ne approfitta per sistemare un po' anche le zone comuni. Mi si chiede di togliere la bicicletta dal vano scala e posizionarla fuori, nel cortile comune dove provvederanno a mettere apposita rastrelliera, il cortile sarà poi chiuso da un cancello e quindi non è accessibile da chi non ha la chiave.
La cosa mi lascia però un po' deluso, in quanto si tratterebbe di lasciare comunque la bici fuori tutto l'anno, senza protezione in caso di pioggia, caldo, freddo, ecc... ora, OK che è una bici vecchia, ma mi chiedo se possano impormi di tenerla fuori o se invece io posso utilizzare il vano scala comune a prescindere da quello che mi dicono, soprattutto alla luce di quanto emerge dalla presente discussione. Lo stesso discorso (e qui torniamo IN TOPIC) vale infatti anche per le piante che ho in ufficio, e che durante l'estate sono abiutuato a spostarle nel vano scala, visto che dentro accendiamo il condizionatore, e che quindi potrebbero di punto in bianco "impormi" di non lasciare nel vano scala....
Magari potreste indicarmi un eventuale riferimento di legge da "impugnare"...
Grazie
 
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marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Scusate se riesumo questa discussione, ma vorrei sapere una cosa che c'entra solo in parte....
Lavoro in un ufficio che fa parte di un condominio (in tutto sono 4 uffici). Si entra da un ingresso comune in cui una scala porta ai 2 uffici del piano superiore (tra cui il mio), mentre i 2 uffici al piano terra hanno un'altro ingresso.
Siccome utilizzo una bicicletta per quando esco a pranzo o nella bella stagione, questa la tengo nel vano scala comune (in particolar modo "sotto" la scala, quindi non intralcio alcun passaggio), e sono già almeno 5-6 anni. Ora di punto in bianco l'ufficio di fianco al mio è rimasto vuoto e la proprietà lo sta "ristrutturando" per poterlo rimettere in affitto, e ne approfitta per sistemare un po' anche le zone comuni. Mi si chiede di togliere la bicicletta dal vano scala e posizionarla fuori, nel cortile comune dove provvederanno a mettere apposita rastrelliera, il cortile sarà poi chiuso da un cancello e quindi non è accessibile da chi non ha la chiave.
La cosa mi lascia però un po' deluso, in quanto si tratterebbe di lasciare comunque la bici fuori tutto l'anno, senza protezione in caso di pioggia, caldo, freddo, ecc... ora, OK che è una bici vecchia, ma mi chiedo se possano impormi di tenerla fuori o se invece io posso utilizzare il vano scala comune a prescindere da quello che mi dicono, soprattutto alla luce di quanto emerge dalla presente discussione. Lo stesso discorso (e qui torniamo IN TOPIC) vale infatti anche per le piante che ho in ufficio, e che durante l'estate sono abiutuato a spostarle nel vano scala, visto che dentro accendiamo il condizionatore, e che quindi potrebbero di punto in bianco "impormi" di non lasciare nel vano scala....
Magari potreste indicarmi un eventuale riferimento di legge da "impugnare"...
Grazie
boba credo che per il momento sia utile per te leggere il regolamento condominiale.......se negli articoli che regolamentano l'uso della parte comune si fa riferimento a divieti in tal senso........purtroppo devi adeguarti ,
- se negli articoli e divieti non vi è cenno in tal senso puoi continuare a usufruirne come ora ....
ma sempre purtroppo tale regolamento con una maggioranza adeguata può essere cambiato e certi divieti potranno essere inseriti in futuro......
oltre tutto tale regolamento fa fede per i proprietari e loro potrebbero cambiarli senza chiederti il permesso a l'assenso , in questo e per questo contesto, se tu non sei proprietario e quindi legittimato al voto assembleare,
non hai possibilità e non ti viene concessa la possibilità di opposizione .
 

boba74

Esperto di alberi ed arbusti
OK, allora: che mi risulti non esiste alcun regolamento condominiale e nessuna assemblea: la proprietà di tutto lo stabile è unica e le varie unità (4 in tutto) sono tutte in affitto. E' obbligatorio avere regolamento e assemblea anche in questo caso? Se la proprietà è unica e decide di imporre determinati divieti, deve in qualche modo "deliberarlo" e comunicarlo in forma scritta o può decidere di punto in bianco?
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
OK, allora: che mi risulti non esiste alcun regolamento condominiale e nessuna assemblea: la proprietà di tutto lo stabile è unica e le varie unità (4 in tutto) sono tutte in affitto. E' obbligatorio avere regolamento e assemblea anche in questo caso? Se la proprietà è unica e decide di imporre determinati divieti, deve in qualche modo "deliberarlo" e comunicarlo in forma scritta o può decidere di punto in bianco?
in questo caso le regole vengono dichiarate (anche senza obbligo di regolamento "condominiale) nel momento della stipula del contratto d'affitto ....credo anche per iscritto sul contratto stesso ,in pratica le pone, se esistenti il proprietario(locatore) all'affittuario (locatario) e ci si deve attenere
molte volte sono tacite per "quieto vivere" altre volte sono esplicitate all'entrata come ad esempio negli alberghi.
e si.... aggiunte o modifiche si possono aggiungere "di punto in bianco" (esempio ormai classico il divieto di fumo in luogo pubblico o comune appunto come gli androni condominiali ) altre volte se le nuove regole o modifiche sono come dire "importanti" vanno comunicate con raccomandata , e/o aggiunte nel rinnovo contrattuale.
ora ,rimane sempre un' incognita .......questo vale per l'intestatario del contratto d'affitto, se invece tu ne sei il dipendente, mi spiace ma se non attraverso l'intestario stesso (che perori la tua "causa"), tu come suo dipendente, altrimenti, nulla puoi fare , solo adeguarti.
PS aggiungo solo una postilla.....queste sono " rimembranze " di quando ero io in "affitto"
spero che altri ti possano se, diversamente, indicarti una strada per venirne a capo.:Saluto:
 
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elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
OK, allora: che mi risulti non esiste alcun regolamento condominiale e nessuna assemblea: la proprietà di tutto lo stabile è unica e le varie unità (4 in tutto) sono tutte in affitto. E' obbligatorio avere regolamento e assemblea anche in questo caso? Se la proprietà è unica e decide di imporre determinati divieti, deve in qualche modo "deliberarlo" e comunicarlo in forma scritta o può decidere di punto in bianco?
Ciao boba, come già detto da Marco, il proprietario detta le regole e gli inquilini si adeguano, salvo casi di forte limitazione che devono essere previsti nel contratto di locazione, ma questo non è il caso.
CHI ti chiede di spostare la bicicletta, il proprietario o il nuovo vicino?
 

boba74

Esperto di alberi ed arbusti
il proprietario. Gli altri uffici al momento sono vuoti, l'affittuario che c'era prima di fianco a me non aveva problemi (e anzi teneva pure lui una bici nel vano scala a volte).
Sul contratto d'affitto non è scritto nulla riguardo all'uso delle parti comuni.
Ora, quindi per "estensione" se il proprietario di punto in bianco può decidere di non farmi tenere la bici, o le piante, automaticamente nessuno può depositare alcun oggetto nel vano scala, e quindi questo potrà essere usato unicamente per entrare e uscire, rimanendo per il resto completamente vuoto, mentre io sarei costretto a tenere la bici fuori alle intemperie.... Cioè la cosa mi sta bene se la bici dovesse dare fastidio agli altri eventuali inquilini, ma questo mi sembra più che altro un pretesto, forse perchè teme che chi viene a cercare un ufficio in affitto possa storcere il naso se vede una bici nel vano scala.
 
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marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
il proprietario. Gli altri uffici al momento sono vuoti, l'affittuario che c'era prima di fianco a me non aveva problemi (e anzi teneva pure lui una bici nel vano scala a volte).
Sul contratto d'affitto non è scritto nulla riguardo all'uso delle parti comuni.
Ora, quindi per "estensione" se il proprietario di punto in bianco può decidere di non farmi tenere la bici, o le piante, automaticamente nessuno può depositare alcun oggetto nel vano scala, e quindi questo potrà essere usato unicamente per entrare e uscire, rimanendo per il resto completamente vuoto, mentre io sarei costretto a tenere la bici fuori alle intemperie.... Cioè la cosa mi sta bene se la bici dovesse dare fastidio agli altri eventuali inquilini, ma questo mi sembra più che altro un pretesto, forse perchè teme che chi viene a cercare un ufficio in affitto possa storcere il naso se vede una bici nel vano scala.
:embarasspurtroppo è così anzi , se si può dire ..., in un certo senso stai anche messo meno peggio di quel che sembra dato che è stata "stabilita" (almeno a parole e spero sia così) una rastrelliera per le bici..:storto:....dato che non era nemmeno obbligato a farlo..... prova a riparlagli e c'è solo da sperare possa cambiare idea o trovarsi un luogo alternativo al coperto.....mi spiace
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
...
Quindi tornando alle piante, tu puoi metterne in vaso e rimangono tue (io la penso così), basta che tu non impedisca agli altri di fare la stessa cosa, ovvero non puoi riempire tutto il giardino di piante tue ma devi lasciare spazio affinchè gli altri possono fare la tua stessa cosa e non devi alterare la destinazione del bene che nel caso delle piante non sussiste
Ciao, riesumo questa vecchia discussione per segnalare una recente sentenza che entra abbastanza nel merito del posizionamento di vasi piante (e altro) ex art. 1102 C.C. :


"In tema di condominio, il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione e l'altro, nel divieto di frapporre impedimenti agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2011, n. 3188).
...
Le allegazioni dei ricorrenti in ordine alle condotte ascrivibili al (…), asseritamente esorbitanti il duplice limite innanzi evidenziato, segnatamente il collocamento nella corte comune di vasi di piante, di panchine con sedie e tavoli in adiacenza dei muri di proprietà del resistente, e l'apposizione di un cartello cd cave canem, non appaiono integrare gli estremi della violazione del principio di pari uso ricavabile dall'art. 1102 c.c., non apparendo in alcun modo pregiudizievoli rispetto ad un utilizzo della corte secondo la sua naturale destinazione di permanenza e transito al fine di accedere alle proprietà dei ricorrenti, non avendo gli stessi offerto alcuna prova o allegazione in ordine all'esistenza di un diritto di passaggio carraio sulla predetta area cortilizia, e non apparendo precluso l'accesso pedonale alle abitazioni, così come evincibile nella documentazione fotografica allegata
”.
(Trib. Monza 20 settembre 2012)
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Ciao, riesumo questa vecchia discussione per segnalare una recente sentenza che entra abbastanza nel merito del posizionamento di vasi piante (e altro) ex art. 1102 C.C. :


"In tema di condominio, il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione e l'altro, nel divieto di frapporre impedimenti agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2011, n. 3188).
...
Le allegazioni dei ricorrenti in ordine alle condotte ascrivibili al (…), asseritamente esorbitanti il duplice limite innanzi evidenziato, segnatamente il collocamento nella corte comune di vasi di piante, di panchine con sedie e tavoli in adiacenza dei muri di proprietà del resistente, e l'apposizione di un cartello cd cave canem, non appaiono integrare gli estremi della violazione del principio di pari uso ricavabile dall'art. 1102 c.c., non apparendo in alcun modo pregiudizievoli rispetto ad un utilizzo della corte secondo la sua naturale destinazione di permanenza e transito al fine di accedere alle proprietà dei ricorrenti, non avendo gli stessi offerto alcuna prova o allegazione in ordine all'esistenza di un diritto di passaggio carraio sulla predetta area cortilizia, e non apparendo precluso l'accesso pedonale alle abitazioni, così come evincibile nella documentazione fotografica allegata
”.
(Trib. Monza 20 settembre 2012)
:D il che ricalca quasi in toto la sentenza (appunto per le nostre piante su parte comune e cortile , pure in presenza di accesso carraio) espressa dal giudice a nostro favore dell'anno scorso ....
 

bausettete

Moderatore Sez. Acidofile
Membro dello Staff
ottima cosa, ciò conferma quel che ho sempre sostenuto.
Ti ringrazio per questo, fa chiarezza!!
Non me ne vogliano, però l'ignoranza sul tema dell’art.1102 è causato dagli amministratori che per non avere rogne volutamente lo ignorano e ne impediscono di fatto l’utilizzo oppure cercano di mettere su dei regolamenti condominiali di natura contrattuale che impediscono ai singoli di farne uso (dell’art.1102).
L’ignorare l’art.1102 comporta il fatto che il concetto che si esprime con quell’articolo, sia poco conosciuto sia tra i condomini sia tra la maggior parte degli amministratori.
Accade quindi che quando in assenza di norme contrattuali al riguardo, un singolo o l’amministratore citano un altro singolo per un qualcosa che pare un abuso ma invece rientra tra le modifiche o l’uso di cui all’art.1102, il giudice 99 su 100 dia ragione a chi apparentemente ha fatto l’abuso.
Sono Geometra e vi dico senza dubbio alcuno che anche fra i tecnici, 7 su 10 ignorano cosa sia l’art.1102 e le possibilità d’uso della cosa comune che ne deriva.
Il concetto corrente (ed errato) sull’uso della cosa comune che vige oggi è che la corte comune è di tutti ma allo stesso tempo non è di nessuno e quindi nessun condomino può utilizzare e/o modificare il bene a suo pro entro i limiti stabiliti nel medesimo articolo.
Accade quindi che un condomino certo di aver ragione cita un vicino per aver messo dei vasi di proprietà nella corte comune, ma poi ci rimane male perché i giudici nella stragrande maggioranza dei casi, danno ragione a chi mette i vasi.

Grazie ancora elebar
 
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