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vostro parere su piante in giardino condominiale

bausettete

Moderatore Sez. Acidofile
Membro dello Staff
Spesso mi son trovato a discutere di quel che segue ma in ambito giurisprudenziale da quel che ho capito non c’è una chiara ed univoca tendenza su quest’argomento, ce ne sono due ben distinte per la precisione.
Sto parlando delle piante di proprietà esclusiva nel giardino condominiale.
Saprete sicuramente che, in assenza di specifiche in merito nel regolamento condominale approvate all’unanimità o di natura contrattuale, il singolo condomino può utilizzare la cosa comune (in questo caso il giardino) anche apportando le dovute lievi modifiche per un suo uso più intenso della cosa stessa il tutto ai sensi dell’ex art.1102 del C.C.
Se un condomino mette una pianta in vaso o più piante in vaso di sua proprietà ad esempio nella parte di giardino condominiale a ridosso del suo ingresso all’alloggio, le opinioni contrastanti al livello giurisprudenziale di solito sono due:

1)quando metti un qualcosa di tuo nell’area condominale che abbia una funzione ornamentale, che si tratti di cosa mobile o immobile, essa diventa automaticamente di proprietà condominiale.


2)Quando metti una pianta in vaso o più piante in vaso di tua esclusiva proprietà nel giardino condominale, esse rimangono di tue perché si tratta sostanzialmente di cose mobili con le quali tu accresci l’uso più intenso della cosa comune ai sensi dell’ex art.1102. Le piante divengono invece inderogabilmente condominali quando le togli dal vaso e le metti a terra (immobili).
In sostanza io posso utilizzare il giardino condominale per mettere anche piante mie e che rimangono tali a determinate condizioni.
La prima è quella che esse rimangono cose mobili (in vaso) ma la condizione più importante è che tu con l’uso della cosa comune in tal senso non impedisca agli altri di fare altrettanto.

Voi quale opinione avete su questo e come la giustificate?
 
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curiosa

Giardinauta Senior
La mia opinione è che dipende da come i condomini interpretano le leggi. Ma non ho capito dove sta il punto cioè cosa vorresti fare tu.
 

michelepm

Florello Senior
In sostanza io posso utilizzare il giardino condominale per mettere anche piante mie e che rimangono tali a determinate condizioni.
La prima è quella che esse rimangono cose mobili (in vaso) ma la condizione più importante è che tu con l’uso della cosa comune in tal senso non impedisca agli altri di fare altrettanto.

Voi quale opinione avete su questo e come la giustificate?
Secondo me hai detto tutto ed il contrario di tutto.
1° tu puoi usare il giardino condominiale per posizionale le tue piante ma di tuo rimane solo il vaso perchè che fai le metti e poi le togli a piacimento; non mi sembra una cosa corretta.
Per il 2° punto non capisco quali problemi ti fai?
Anche se dal tuo discorso, mica è tanto chiaro quello che vorresti fare!
 

bausettete

Moderatore Sez. Acidofile
Membro dello Staff
forse non è chiaro a te il mio quesito.
Io non ho detto che voglio fare qualcosa, ho solo chiesto un parere su un'interpretazione di una questione che spesso crea controversie e sulla quale la legge di solito sembra che si esprima in due modi differenti.

I concetti che giurisprudenzialmente sono noti sono quei due, chiedevo quale fosse il vostro parere in merito.

Cosa c'entra cosa volgio fare io??

ps: ma tu ti intendi di leggi condominali e simili?? Perchè la domanda era ovviamente per chi sa di cosa parlo, senza offese, ma dicendo che non è chiaro quel che dico mi fai venire il dubbio che tu non conosca bene certe norme, io ho parlato di concetti giurisprudenziali sui condomini abbastanza chiari e semplici
 
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elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
Esperta a rapporto :cool:; io sono per l'opzione numero DUE che è quella più logica. Se "appoggiare" qualcosa su parte comune la fa diventare automaticamente comune, questo varrebbe per tutto, compresi zerbini, portaombrelli, biciclette o passeggini nel sottoscala, parabole o pannelli solari sul tetto e simili.
Se tu pianti un albero nel giardino praticamente lo "regali" alla collettività, non è che se cambi casa te lo porti via, ma se metti dei vasi li puoi "movimentare" come ti pare.
Ora sono al lavoro, ma a casa potrei vedere se ho qualche sentenza in merito...
 

Marcello

Master Florello
un vaso e il contenuto resta di proprietà,come gli zerbini e i portaombrelli e sono a disposizione della collettività.

Se pianti in terra diventa condominiale.

Mettere un vaso comporta pero' l'accettazione di altri condomini.
Se un portaombrelli puo' essere utile a tutti,non è detto che lo siano anche i vasi,piu' propriamente ornamentali e in un certo qual modo,superflui.

Bisogna porre l'accettazione in sede di riunione condominiale.
 

bausettete

Moderatore Sez. Acidofile
Membro dello Staff
Elebar, infatti, io la penso come te.
Ho chiesto il vostro parere in merito perchè difronte a due concetti differenti non ho mai trovato sentenze della corte di cassazione che chiarissero l'uno o l'altro aspetto.
Magari con calma vedi se ne trovi qualcuna se ti fa piacere
 
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bausettete

Moderatore Sez. Acidofile
Membro dello Staff
Mettere un vaso comporta pero' l'accettazione di altri condomini.
Se un portaombrelli puo' essere utile a tutti,non è detto che lo siano anche i vasi,piu' propriamente ornamentali e in un certo qual modo,superflui.

Bisogna porre l'accettazione in sede di riunione condominiale.
non sono tanto d'accordo su questo.
Questo che tu dici avviene se nel regolamento di condominio avente natura contrattuale (significa che è allegato al contratto d’acquisto o che è stato approvato all’unanimità in tutte le sue parti) ci sono delle specifiche e/o delle limitazioni in merito all’uso più intenso della cosa comune da parte del singolo ai sensi dell’art.1102 CC.
Se tali specifiche e negazioni non sussistono nel regolamento o se sono presenti ma approvate a maggioranza semplice (e in questo caso non avrebbero valenza) il singolo può mettere vasi al di la del parere degli altri condomini ai sensi del suddetto art.1102, che recita:

Art. 1102 C.C. (Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Se cerchi su internet varie sentenze su questo troverai che non è neanche richiesta l’autorizzazione assembleare.
 
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elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
...Mettere un vaso comporta pero' l'accettazione di altri condomini.
Se un portaombrelli puo' essere utile a tutti,non è detto che lo siano anche i vasi,piu' propriamente ornamentali e in un certo qual modo,superflui.

Bisogna porre l'accettazione in sede di riunione condominiale.
NON è così: l'art. 1102 C.C. già citato da bausettete da DIRITTO di usare le parti comuni a PROPRIO vantaggio (non necessariamente a vantaggio di tutti) senza necessità di alcuna autorizzazione e senza dover avere un motivo "non superfluo", purchè tutti gli altri abbiano la possibilità di fare altrettanto.
Quindi tutti possono mettere il proprio portaombrelli sul pianerottolo o il proprio vaso nel giardino comune o il condizionatore sulla facciata ma non, ad esempio, i pannelli fotovoltaici sul tetto o la parabola sul palo dell'antenna comune perchè non c'è spazio perchè ciascuno degli altri possa fare altrettanto.
L'assemblea NON ha proprio il potere di vietare una attività di questo tipo, perchè appunto garantita dal Codice, sempre che non ci sia un regolamento che dispone diversamente.

Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1982, n. 6608.
Costituiscono esplicazione del diritto di comproprietà ex art. 1102 cod. civ., e in quanto tali non richiedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, le modificazioni della cosa comune eseguite dal singolo condomino ai fini di un suo uso particolare diretto al miglior godimento della medesima (e, quindi, anche in assenza di una necessità in senso assoluto), che non implichino alterazioni della consistenza e della destinazione della cosa stessa e non pregiudichino i diritti di uso e di godimento degli altri condomini.
 
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bausettete

Moderatore Sez. Acidofile
Membro dello Staff
faccio esempio perchè non si capisce come mai quest'art.1102 bendetto lo conoscono in pochi (anzi lo so benissimo il perchè), non lo applica nessuno e tutti cercano di abolirlo con specifiche nei regolamenti.

Mettiamo che debba installare dei pannelli fotovoltaici sulla copertura di mq.100 e ammettiamo che i condomini siano 10 e che il valore condominale corrisponda per assurdo a 10/100 ciascuno.
Nell'installare i pannelli non devi chiedere alcunchè a nessuno salvo che ci siano specifiche nel regolamento di condominio di natura contrattuale.
La limitazione è che tu non puoi sfruttare più dei 10 mq a tua disposizione in relazione alla tua quota di prorpietà lasciando agli altri di poter fare la medesima cosa, ovvero permettendogli di sfruttare i mq di propria spettanza.
Se tu ne occupi 15 gli altri condomini possono farti causa, ma se occupi ciò che ti spetta tu sei a posto con tutti e non si sognino di pensare che tu debba chiedere autorizzazione all'assemblea!!!
Questo da un punto di vista civilistico.
Da un punto di vista edilizio purtroppo, siccome gli uffici edilizia privata dei vari comuni non vogliono rogne, di solito chiedono anche per questi interventi l'autorizzazione al condominio per la denuncia dei lavori in comune tanto per lavarsene le mani, ma ciò non sarebbe lecito (ci sono svariate sentenze nelle quali l'amministrazione comunale richiedente perde contro il privato esecutore dell'opera nelle parti comuni).

Quindi tornando alle piante, tu puoi metterne in vaso e rimangono tue (io la penso così), basta che tu non impedisca agli altri di fare la stessa cosa, ovvero non puoi riempire tutto il giardino di piante tue ma devi lasciare spazio affinchè gli altri possono fare la tua stessa cosa e non devi alterare la destinazione del bene che nel caso delle piante non sussiste
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
PRONTIIIII !!!!!!
allora un sunto della basato su esperienza personale
causa intentata al condominio per opposizione ad delibera assembleare
nota dolente ...durata un 3/4 annetti e oltre
nel merito
"dovete levare tutte le piante dalle parti comuni ,manifesti e piante ed ammenicoli dai vostri pianerottoli (sono due perchè casa nostra è su più livelli)
ad eccezione dello zerbino ......"
sentenza
NO !!
motivo
le piante (sono solo in vaso ma MOOOLTE rampicanti) sono e rimangono proprietà privata (quindi in caso di danneggiamento sussiste pure un reato penale) devono essere sempre manutentate e possono stare, per quanto siano in numero esagerato, ad occupare le parti comuni (ripeto anche se rimangono proprietà privata del singolo e lo sono ,l'assemblea anche per questo motivo non può dliberare) purchè non siano invadenti su parti ad uso esclusivo altrui (vedasi poggioli , porte, accessi o parti di finestre ...) ciò vale anche per pianerottoli o scale condominiali purchè non pregiudichino la sicurezza e l'accesso ottimale alle scale stesse o agli androni o al cortile condominiale (dato che il condominio aveva posto tale motivazione ) o che i vasi con piante non possano cagionare un cambiamento nell'uso in genere che tali parti comuni hanno (altra motivazione esposta dal condominio ) ad esempio che pregiudichino con il loro ingombro il passaggio e l'uso di un marciapiede .........sempre ammesso che tale passaggio serva a tutti i condomini dato che se tale passaggio è atto a servire esclusivamente una proprietà singolo e quindi non atto ad essere usato da altri pur rimanendo parte comune cessa l'uso stesso detto appunto "comune" quindi anche la funzione che spetterebbe a tutti i condomini
per quanto riguarda l'uso estensivo vorrei ricordare che le parti comuni per quanto ripartite generalmente in millesimi tra i condomini proprietari
rimangono sempre quota indivisa ed indivisibile ,se non per stralcio condiviso in assemblea con la TOTALITA' dei consensi e dei millesimi, e non sempre per legge è possibile ma solo in particolari condizioni e non per tutti il beni condominiali......
questo per dire che se anche tizio fosse proprietario di 100 millesimi
e le sue piante occupassero in realtà 400 millesimi di parte comune sempre attenendosi alle norme sopra citate NE HA DIRITTO ....e può richiedere in caso di menomazione di tal diritto d'uso sulle parti comuni .....giusto e legale risarcimento
infatti IO la causa l'ho vinta con ampia rifusione di spese
ed ho ancora tutto come prima senza aver tolto niente
la motivazione di sentenza era pure più lunga quindi spero mi scuserete
:Saluto::Saluto:
 
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elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
PRONTIIIII !!!!!!
allora un sunto della basato su esperienza personale
causa intentata al condominio per opposizione ad delibera assembleare
nota dolente ...durata un 3/4 annetti e oltre
nel merito
"dovete levare tutte le piante dalle parti comuni ,manifesti e piante ed ammenicoli dai vostri pianerottoli (sono due perchè casa nostra è su più livelli)
ad eccezione dello zerbino ......"
sentenza
NO !!
...
Grazie Marco, hai modo di fare la scansione della sentenza, eliminando i tuoi dati personali e l'indirizzo?
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
Grazie Marco, hai modo di fare la scansione della sentenza, eliminando i tuoi dati personali e l'indirizzo?
Per chi fosse interessato, da QUI si può scaricare il pdf con la parte della sentenza che riguarda le piante.
Grazie Marco! :)

EDIT: per farsi un quadro più chiaro della situazione, potete leggere anche le memorie degli avvocati di PARTE e di CONTROPARTE sulla questione.
 
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boba74

Esperto di alberi ed arbusti
Non mi intendo di beghe condominiali, ma comunque anche secondo me le piante in vaso in quanto mobili possono stare nelle parti comuni così come avviene per tutti gli altri oggetti.
Tornando per un attimo ai pannelli solari o fotovoltaici, è vero che ognuno può in teoria installarne fino a copertura della propria quota di tetto, ma ritengo sia giusto che la cosa vada anche valutata a livello autorizzativo comunale, non tanto per una questione di "lavarsene le mani", quanto per evitare che si creino delle "selve" di apparecchi singoli, come è avvenuto (troppo spesso purtroppo) per canne fumarie e antenne paraboliche e non. Ad esempio, ora in molte città non è più consentito dismettere un impianto condominiale per passare a tanti autonomi, questo sia per una questione di risparmio energetico, sia anche per un fatto estetico, dal momento che chi si stacca da un centralizzato e si fa la sua caldaia autonoma è obbligato a scaricare a tetto, e quindi se tutti lo fanno il tetto diventa una foresta di camini (come è successo negli utlimi 30 anni un po' ovunque).
Per i pannelli solari, la soluzione più "razionale" sarebbe quella di fare un impianto centralizzato sfruttando la superficie del tetto comune e ripartendo i "guadagni" tra i condomini, piuttosto che ognuno si faccia i suoi pannelli ad uso esclusivo.
Se poi parliamo di pannelli solari termici (quelli che producono acqua calda) consideriamo che un impianto al servizio di un singolo alloggio necessita almeno di 2 pannelli da 2mq ciascuno, se ci sono 10 alloggi diventerebbero 20 pannelli, mentre con un impianto centralizzato al servizio di tutti ne basterebbero la metà, con grande risparmio di "spazio comune".
 
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