allora, io sono assolutamente contraria a far viaggiare i cani nel bagagliaio, o dentro i trasportini. In caso di incidente io pretendo che il mio cane possa essere salvato e non rimanere accartocciato dentro una struttura che gli si ripiega addosso.
La legge prevede che un animale domestico (UNO) possa viaggiare nei sedili dietro, senza alcuna rete o protezione, tantomeno trasportino. In caso di 2 animali invece ci va il trasportino o la rete divisoria.
Il mio cane, e i cani che ho sempre portato con me, non sono mai passati in avanti, non hanno mai fatto niente di pericoloso per sè, gli altri o me.
Il mio cane nella fattispecie viaggia nei sedili dietro, non è legato, e questo è l'unico mio pensiero, perchè in caso io tamponassi lui verrebbe sbattuto in avanti, anche se comunque la protezione fatta ad hoc dalla casa produttrice della macchina che ho ha una protezione a "guscio". Gli ho anche comprato una imbragatura per la cintura di sicurezza, ma dovrebbe rimanere seduto per ore, e non ce la fa, lui in genere si sdraia e dorme fino a quando mi fermo.
Comunque, per rispondere a Thuya e al suo augurio di multa, io e quel signore stiamo rispettando la Legge, visto che non esiste alcun impedimento al cane di viaggiare così. I bambini portati invece sulle ginocchia non sono il linea con le disposizioni, e allora la multa ci sta bene. E tante volte, in tutta Europa, Svizzera compresa che ho oltrepassato una marea di volte col mio cane, sono stata fermata per controlli da polizia e carabinieri e nessuno mai si è sognato di farmi una multa.
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada"
Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
5.Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.