Mirabilis, che confini... sottili
Dunque. La legge impone una zona di rispetto fra un muro e/o recinzione di confine e la piantumazione di alberi, da rispettare con maggiore rigorosità quando si parla di alberi di medie/grandi dimensioni. La "parte" aerea che sconfina in proprietà altrui deve essere tolta con interventi atti a salvaguardare il benessere dell'albero, affinche' non si comprometta la sua stabilità. Le spese da sostenere devono essere a carico del proprietario dell'albero stesso. Nel tuo caso, tu pagherai per il tuo noce e il tuo vicino per i sui alberi. Intervenendo in modo diverso, si puo' incappare in una denuncia per danneggiamento.
:martello2 L'art. 892 del codice civile dice che "Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali". Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Nel caso tuo ti invito a rivolgerti all'ufficio competente del tuo comune, per sapere cosa il regolamento del verde dice in merito.
:burningma In caso di irregolarita, il cc art. 894 Alberi a distanza non legale cita testualmente "Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti" pertanto tu potresti chiedere ed ottenere che il tuo vicino debba estirpare (non potare e basta!) gli alberi messi a dimora troppo vicino al confine. Qualora si trattasse di pini, facili alla caduta, potresti chiedere l'estirpazione per "somma urgenza". cat: Qualora il tuo vicino avesse ottenuto il diritto di lasciare gli alberi ad una distanza così irregolare, qualora uno o piu' di essi morisse, deve abbattere il deceduto ma non puo' piantarne un'altro nello stesso posto. l'art. 895 del cc infatti ne regola la ripiantumazione MA SOLO a distanza legale.
:food: Frutti, recisione rami e radici sono regolati dall'Art. Art. 896 che cita "Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art. 843."