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Permesso per abbattimento

Adurial

Giardinauta
ciao,come sempre faccio appello al vostro grande sapere in fatto di giardinaggio.
vicino casa mia c'è una terra nella quale il proprietario della stessa,allo scopo di creare un parcheggio,ha fatto abbattere circa una cinquantina di mandarini.
ora(a distanza di diversi mesi dall'abbattimento)circola voce che questo proprietario abbia avuto un verbale per aver abbattuto degli alberi senza chiedere alcun permesso.
mi chedevo,è vero che per abbattere alberi di mandarino nella propria proprietà bisogna prima ottenere un permesso?:confuso:
 

ironbee

Guru Giardinauta
Sicuramente per trasformare un frutteto in un parcheggio occorre avere il permesso e fare la variazione a catasto.
 

Adurial

Giardinauta
Sicuramente per trasformare un frutteto in un parcheggio occorre avere il permesso e fare la variazione a catasto.
questo lo so.io vorrei sapere se in ogni caso occore avere un permesso per abbattere alberi di mandarino nella proprietà propria
 

Artep

Giardinauta
Credo dipenda dai regolamenti di zona. Da me sì, occorre presentare documentazione in comune anche per abbattere un solo albero all'interno di proprietà privata.
Che poi in realtà più che una domanda vera e propria è un foglio di comunicazione in cui dichiari di aver intenzione di abbattere il tale albero per il tal motivo e ti impegni a piantarne uno nuovo per compensare l'abbattimento. Se ne devi abbattere più di uno, se si trovano nel bosco (anche se di proprietà privata) o se sono sul ciglio stradale allora bisogna bisogna inoltrare domanda vera e propria e attendere il consenso x procedere (che spesso ha un periodo ben preciso..ad esempio la pulizia del bosco con abbattimento alberi ha un termine x presentare la domanda è un arco di tempo per procedere all'abbattimento)
 

Adurial

Giardinauta
ah ecco,allora è vero che bisogna avere autorizzazione anche nel proprio terreno,per abbattere...........
ed ecco spiegato anche il motivo per cui dopo aver eliminato gli alberi di mandarino,lungo tutto il perimetro del piazzale ora adibito a parcheggio,ha subito piantumato diversi esemplari di eucalipto

Artep,grazie per la esaustiva spiegazione.
 

boba74

Esperto di alberi ed arbusti
Scusate se anche io riapro questo tread, anch'io ho letto i regolamenti in materia, ma sono ancora dubbioso su certi casi....
OK tutti d'accordo che se anche ho un albero nel mio giardino devo fare richiesta o comunque comunicazione motivata per abbatterlo.
Ma nel caso di "frutteto"? Ossia parliamo (come mi pare di capire proprio nel caso del primo post), di un'area agricola in cui è presente un frutteto, e che il proprietario abbatte.
Ora, normalmente i terreni agricoli in cui vengono messi a dimora frutteti, vengono periodicamente "disboscati" al termine del periodo produttivo, solitamente per mettere a dimora un nuovo frutteto (di specie diversa o anche stessa specie), oppure semplicemente per metterci del seminativo o altro prodotto agricolo: anche in questo caso occorre comunicare l'abbattimento?
Cioè, al di la del fatto che il frutteto venga poi ripristinato o seminato a grano o semplicemente lasciato libero, il "contadino" deve ogni volta chiedere permessi o comunicarlo?
Capisco in questo caso che trasformare un frutteto in parcheggio non è sicuramente fattibile senza una qualche sorta di permesso, ma non per il fatto di aver "abbattuto" alberi, ma per il fatto di utilizzare un terreno agricolo con una destinazione diversa (ma questo vale a prescindere, perchè utilizzare un terreno per una destinazione d'uso diversa richiede che "si possa fare" dal punto di vista urbanistico, e soprattutto che venga accatastato in modo diverso, con ciò che ne consegue in termini di rendite catastali e tasse correlate).
Ma dal punto di vista dei vari regolamenti sul verde pubblico e privato, questi valgono sempre e su tutti i terreni?
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Quasi tutte le normative e gli obblighi che regolamentano sia il verde pubblico sia quello privato (es distanze dal confine, abbattimenti, altezze e quan'altro ) o non sono valide o sono diverse per le piante da frutto....
...io personalmente non ho approfondito in tal senso quindi anche solo per entrare esaustivamente in tal merito non avendone neanche esperienza
dovrei documentarmi . ..
Intanto come al solito con questa mia risposta almeno riesco a "riuppare in cima questo 3D sperando così in una risposta da parte di utenti certamente più preparati su questa questione........

Ciao
Marco
 

boba74

Esperto di alberi ed arbusti
un'altra cosa che ho notato nei regolamenti sul verde pubblico (probabilmente perchè frutto di vari copia-incolla da norme o ordinanze aventi scopi diversi), è che in alcuni punti si contraddicono: prima sostengono il principio che non va bene abbattere gli alberi per via del loro alto valore naturalistico e ambientale, ma poi dall'altro impongono che nei propri terreni privati gli utenti mantengano puliti i terreni da arbusti e sterpaglie, con sfalci regolari al fine di evitare che diventino ricettacolo per serpi, ratti, zanzare e animali selvatici, per altro con multe per chi non provvede.... quindi mi chiedo: OK per il giardinetto privato della villetta situata nel centro urbano, che non può certo diventare una boscaglia incolta, ma ci sono terreni marginali o periferici, magari ex-agricoli, o comunque non più utilizzati in cui magari uno vorrebbe lasciare crescere arbusti e alberi nati spontaneamente: questi una volta "adulti" non possono essere tagliati, ma finchè non lo diventano restano potenzialmente "fuori legge" perciò non si capisce bene dove stia il confine tra un "arbusto-sterpaglia" (da sfalcaiare) e un "albero" (da tutelare) quando magari sono la stessa identica pianta in stadi di sviluppo diversi....:LOL:
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Gli alberi sono tutelati solo se hanno età pari o superiori ai venti anni avendo usocapito il terreno su cui sorgono avendo quindi acquistato/ conquistato il diritto di rimanerci e viverci e divengono patrimonio statale quindi dallo stato con leggi e norme ad hoc vengono tutelati.....
Ne sono esclusi le piante da frutto....
 

Alessandro2005

Esperto in Fitopatologie
Premesso che il caso proposto ha a mio parere la fattispecie del cambio di destinazione d'uso di superficie (non sappiamo peraltro come fosse accatastata l'area ex- mandarini), occorre distinguere ciò che attiene all'agricoltura sensu strictu da altre situazioni.

In agricoltura il cambio di coltura non comporta limitazioni quando si tratti di seminativi (mais, frumento, soia etc.), diversamente se si modifica la qualità della coltivazione ci sono domande da presentare anche perché cambiano gli estimi con variazione a catasto. Per certe colture come il vigneto esitono normative U.E. (recentemente si è passati dai diritti di impianto all'autorizzazione all'impianto); l'abbattimento degli ulivi era addirittura vietatato dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945 (emanato in tempi difficili per cui gli oliveti erano una risorsa da salvaguardare), ma ora di fatto rivisto per effetto del trasferimento di competenze alle Regioni.

Per le superfici boschive ad es. la mia Regione ha promulgato leggi specifiche sulla scorta anche del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui all' art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: viene definito cos'è bosco, sia in termini di superficie sia come associazione vegetale forestale, e la sua trasformazione è in linea di principio vietata salvo motivata autorizzazione; sono assimilati ai boschi fondi gravati da obblighi di rimboschimento per fini idrogeologici etc. nonché aree boschive temporaneamente prive di coperture per cause varie (incendi etc.).

Per gli alberi dei giardini privati si è detto: si deve far riferimento ai Comuni che hanno un Regolamento del Verde Pubblico e Privato. A titolo esemplificativo, il Regolamento di Torino consente di abbattere senza richiesta di permessi, purché in area privata non sottoposta a vincoli e quando gli esemplari non abbiano valore monumentale o di pregio, alberi classificati come da tabella che riporto:
Classe di grandezza. Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra
1. grandezza (altezza > 16 metri) cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri) cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri) cm. 30
[Il citato Regolamento prevede all'art. 7 l'esclusione dal Regolamento stesso (in quanto appunto inerente il verde urbano e non agricolo - n.d.r. = vd. sopra) le piantagioni di "alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche ...soggetti a lavorazioni annuali o periodiche...individuati come tali a catasto"].
 
Ultima modifica:

Alessandro2005

Esperto in Fitopatologie
....perciò non si capisce bene dove stia il confine tra un "arbusto-sterpaglia" (da sfalcaiare) e un "albero" (da tutelare) quando magari sono la stessa identica pianta in stadi di sviluppo diversi....:LOL:

Le disposizioni delle mia Regione a me appiono chiare in proposito. Metto per comodità universale di lettura un estratto specifico per il punto toccato e il link dove si può leggere per esteso cosa è bosco e cosa non viene consierato bosco.

Il Regolamento regionale n. 2/R del 23.01.2017 individua che cosa non è bosco ai sensi del comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri di applicazione.
  1. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 m2 o di larghezza inferiore ai 20 m misurata al piede delle piante di confine e non identificabili come pascoli, prati o pascoli erborati.

  2. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/foreste/bosco.html#non-sono-invece-considerati-bosco
 
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