D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (1). Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l’art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall’art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivitý di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicitý dei prodotti alimentari;
Vista la
legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Ritenuta la necessità di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell’Unione europea;
Emana il seguente regolamento:
1. Ispettorati micologici. Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352 (2).
1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell’attestato di micologo e le relative modalità (2/a). 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell’ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).
2. Vendita di funghi freschi spontanei. Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352 (2).
1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. 2. L’autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
4. Per l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
3. Certificazione sanitaria. Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352 (2).
1. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio Ë consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4. Commercializzazione delle specie di funghi. Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352 (2).
1. E’ consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all’allegato I. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l’elenco delle specie di cui all’allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. E’ consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purchè riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l’ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.
5. Denominazione "funghi secchi". Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352 (2).
1. Con la denominazione di "funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12%+2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:
a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus); b) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
c) Agaricus bisporus;
d) Marasmius oreades;
e) Auricularia auricula-judae;
f) Morchella (tutte le specie);
g) Boletus granulatus;
h) Boletus luteus;
i) Boletus badius;
l) Craterellus cornucupioides;
m) Psalliota hortensis;
n) Lentinus edodes;
o) Pleurotus ostreatus;
p) Lactarius deliciosus;
q) Amanita caesarea.
2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonchÈ quelle provenienti dagli altri Paesi dell’Unione europea e dai Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purchè legalmente commercializzate in detti Paesi.
3. I funghi secchi, provenienti da altri Paesi dell’Unione europea e dai Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.
4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore a 12 mesi dal confezionamento.
5. L’incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare, a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:
a) impurezze minerali, non più del 2% m/m; b) impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;
c) tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;
d) funghi anneriti, non più del 20% m/m.