• Vi invitiamo a ridimensionare le foto alla larghezza massima di 800 x 600 pixel da Regolamento PRIMA di caricarle sul forum, visto che adesso c'è anche la possibilità di caricare le miniature nel caso qualcuno non fosse capace di ridimensionarle; siete ufficialmente avvisati che NEL CASO VENGANO CARICATE IMMAGINI DI DIMENSIONI SUPERIORI AGLI 800 PIXEL LE DISCUSSIONI VERRANNO CHIUSE. Grazie per l'attenzione.

Raccolta spontanee: permessi e limitazioni

cheshirecat

Giardinauta
Ciao,
mentre cercavo su internet notizie e regole sulla raccolta del pungitopo (io sapevo che fosse totalmente vietata) e sul fatto di impedire alla gente di prendere gli asparagi dai nostri terreni, mi sono imbattuta nella normativa relativa alla Regione Toscana, e mi è sembrato utile incollarla qui, magari voi potete contribuire con le regole delle vostre Regioni, qualora differiscano, o aggiungere correzioni o esperienze personali, insomma contribuire in modo costruttivo come è buona abitudine in questo forum
Ho tolto tutta la parte dei funghi perchè fuori tema in questa sezione del forum.
Ho anche notato che la parte che indica le fronde non è presente ovunque, ma solo nel testo della delibera, in un opuscolo dell'arcicaccia
*******​

La raccolta dei prodotti secondari del bosco son disciplinati dalla Legge Forestale della Toscana n. 39/2000.

Ai fini di questa legge sono considerati prodotti secondari del bosco:

I funghi epigei o ipogei
Le fragole
I lamponi
I mirtilli
Le more di rovo
Le bacche di ginepro
Gli asparagi selvatici
I muschi

Limiti di raccolta:

Per ogni giornata non può essere raccolto non più di:
  • Fragole kg. 2,00
  • Lamponi kg. 2,00
  • Mirtilli kg. 2,00
  • More di rovo kg. 3,00
  • Bacche di ginepro g. 500
  • Muschi g. 500 (il peso si intende come prodotto asciutto)
Specie vegetali assoggettati a limitazioni nella raccolta:

  • Asparagus acutifolis (asparago pungente) 30 steli (limite modificato con Delibera G.R. n. 380 del 13/04/2001
  • Asparagus tenuifolis (asparago selvatico) 30 steli
  • Dianthus sp.pl. (garofano) 10 steli (escluse specie allegato C)
  • Galanthus nivalis (bucaneve) 10 steli
  • Ilex aquifolium (agrifoglio) 10 fronde
  • Primula sp.pl. (primula) 10 steli (escluse specie allegato C)
  • Narcissus sp.pl. (narciso giunchiglia) 10 fronde
  • Ruscus aculeatus (ruscolo pungitopo) 10 fronde
  • Ruscus hYpoglossum (ruscolo maggiore) 10 fronde
Delibera della Giunta Regionale n. 380 del 13/04/2001

omississ.....

1) La raccolta degli asparagi selvatici, appartenenti alla specie Asparagus acutifolis (asparago pungente), è consentita, senza limitazioni di quantità, dalla ripresa dell'attività vegetativa fino al 31 maggio di ogni anno;

Inoltre:

La raccolta dei prodotti secondari dei boschi, deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti quali rastrelli e pettini. È comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta per la raccolta dei frutti.

La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo.

La raccolta è vietata nei fondi per i quali il proprietario o il possessore si riserva, ai sensi del Codice Civile, il diritto di raccolta o preclude l'accesso da parte di terzi.
 
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