• Vi invitiamo a ridimensionare le foto alla larghezza massima di 800 x 600 pixel da Regolamento PRIMA di caricarle sul forum, visto che adesso c'è anche la possibilità di caricare le miniature nel caso qualcuno non fosse capace di ridimensionarle; siete ufficialmente avvisati che NEL CASO VENGANO CARICATE IMMAGINI DI DIMENSIONI SUPERIORI AGLI 800 PIXEL LE DISCUSSIONI VERRANNO CHIUSE. Grazie per l'attenzione.

Siepe leylandii distanza dal confine

andreascherva

Giardinauta
Buonasera, come già scritto in altra discussione ho un problema con il vicino il quale vorrebbe che sposassi piante da siepe perché secondo lui non a distanza legale. In realtà le stesse sono poste a 50 cm dalla recinzione di confine. Recinzione composta da una prima parte di muretto (circa 30 cm) sopra il quale vi è la rete Metallica. Dal lato del vicino, è pressoché impossibile misurare quindi a terreno la distanza del tronco della pianta, proprio per la presenza del muretto e perché le piante sono molto folte fino a terreno. Ma nell’ipotesi in cui fosse entrato con braccio e metro attraverso la rete, andrebbe in conto a qualcosa avevo invaso la mia proprietà? Come fa un vicino a sostenere le distanze altrui da confine se non ha accesso alla proprietà dell’altra persona?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
 

andreascherva

Giardinauta
Mi potresti allegare il link perfavore? Però la mia domanda sarebbe se può un vicino entrare con strumenti di misurazione nella mia proprietà oppure no..come fa una persona a stabilire le distanza senza poter misurare?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
 

andreascherva

Giardinauta
È questa la Linea sottile che non capisco. Se per violazione di domicilio è necessario ci sia la totale persona fisica, oppure se anche il solo sporgersi con braccio e strumenti di misurazione possa ricadere in tale violazione


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
 

CLEMETIS68

Master Florello

Picantina

Fiorin Florello
Leggendo quanto postato da Clem, sei in regola avendo la siepe a 50 cm dal muretto. C'è scritto anche che il vicino può tagliare i rami di una pianta che oltrepassano il confine, ma non può tagliare oltre il confine. Cioè ciò che invade la mia proprietà lo tolgo, ma non posso superare il confine poiché diventerebbe violazione di domicilio e una sorta di appropriazione indebita. Almeno io la vedo così.

Comunque c'è una sezione del forum "Legalmente parlando" dove avresti dovuto scrivere questo post, ti consiglio di chiedere ad un mod di spostartelo e sicuramente @marco.enne saprebbe darti una risposta.
 

Stefano Sangiorgio

Fiorin Florello
In realtà, per qualsiasi siepe 50 cm dal confine son pochi, in quanto occorre lasciare-entro la propria proprietà- il così detto "passo d'uomo".
In pratica la siepe andrebbe messa a 1,5 m dal confine in modo che, a sviluppo finito della siepe, tra la rete di confine e la siepe stessa ci siano 50 cm (passo d'uomo).
In questo modo il potatore la rifila senza invadere la proprietà altrui perchè ha mezzo metro a disposizione per lavorare bene e, a lavoro finito, nulla della siepe toccherà la rete del vicino.
Questo evita due cose:
-beghe di confine
-se la rete marcisce e va cambiata non è necessario estirpare la siepe.
Intesi?
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
eccomi ...marco.enne sono... a mio parere...e PREMETTENDO che sarebbe utile sapere di che tipo di piante è composta sta siepe....MA nello specifico della tue Leylandii...
vediamo...

https://dendrolabs.com/art-892-codice-civile/

NO... in realtà le siepi vanno/possono stare a 50cm con la "base/piede della pianta" (50 cm dal reale confine ovvero dalla rete e non credo dal muretto che la sostiene... E/O anche se tale rete NON È posta a vero confine ma "arretrata"o "sfalsata"di tot. X ..
.....in questo caso che l'ha posta in luogo diverso/spostato dal vero confine si è fregato una porzione di proprietà o ha fregato una porzione dell'altrui proprietà)
e NO NON POSSONO ESSERE in nessun modo TOCCATE/MANIPOLATE/POTATE/
TAGLIATE/SPOSTATE/raccoglierne eventuali frutti/fatte-prelevate parti (es. per talee ecc) NIENTE... in quanto le piante, tutte PER INTERO, sono di proprietà privata del proprietario sul cui terreno crescono e insistono le loro radici. ....SONO PER LEGGE un esclusiva proprietà privata....

per chi NON È PROPRIETARIO:
ogni manipolazione di sorta senza preventivi accordi tra le parti (meglio se scritti e depositati avanti a pubblico ufficiale) è REATO anche penale (danneggiamento) taglio per prelevamento di talee (furto)
ogni singola azione "invasiva" senza concordato col proprietario è reato (e/o un illecito sanzionabile) a/e verso proprietà privata.

MA ogni proprietario DEVE manutentare regolarmente e sempre a SUE SPESE le sue piante (sempre salvo accordi con il confinante e sempre meglio se scritti e depositati) a confine o in prossimità del suo confine in modo che non lo attraversino e che (relativamente alle siepi) non superino i 2,50mt di altezza (ogni regione/provincia/comune ha facoltà di variare con delibere ad hoc le normative quindi è meglio informarsi) e/o che non invadano l'altrui proprietà.
in ogni caso se succedesse e il proprietario "non fa", il vicino confinante, previo norme di legge, avvisando con due raccomandate AR (meglio spedite da avvocato di fiducia) e dopo averne esplicitato avviso con termine ultimo, potrebbe anche agire in proprio addebitando successivamente le eventuali spese a carico del proprietario delle piante inadempiente...
o, in caso di mancato accordo o di reiterata inadempienza, solo dopo aver adito a vie legali e per successivo assenso al fare accordato da un giudice arbitro o "tribunalizio".
per tutte le altre situazioni non elencate NON SI POSSONO TOCCARE (ecc ecc) NE LE PIANTE NE I SUOI FIORI NE I SUOI FRUTTI se non sono naturalmente caduti a terra nella propria proprietà (del confinante chiaro) tale divieto è valido anche se le ramificazioni relativi fiori e frutti, di tal pianta , sono oltre il confine del proprietario del terreno su cui crescono (loro e la tal pianta ) . se non naturalmente staccati dalla pianta e/o naturalmente caduti DA SOLI su altrui proprietà.

UTILE???
 
Ultima modifica:

andreascherva

Giardinauta
Ciao @marco.enne ..ti ringrazio per la spiegazione dettagliata..nel mio caso si tratta di siepe mista, tipo photinia, eleagnus etc..che pensavo di sostituire con la conifera citata. In realtà, la base di queste piante, è posta a 45 dal muretto e 50 dalla rete posta propria sopra il muretto (muretto da 30 cm circa)..quello che mi son chiesto è innanzitutto perché il giardiniere ha posto a 45 dal muretto e non 50....e secondo, prendendo spunto dalle tue righe..posso trovare da qualche parte che il confine è la rete posta a metà del muretto e non il muretto stesso!?


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
per vedere e sapere dove è posizionato il confine solo sulle mappe catastali della tua proprietà.
di solito sono allegate anche ai contratti di acquisto....altrimenti si va di visure al catasto (fatta dal proprietario o da un geometra o da ricerca notarile/pubblico ufficiale)

al di là dei risultati catastali se la rete è effettivamente a confine la siepe sta a 50cm dalla rete e non dal muretto....anche se la rete non risultasse confinante fa da limite....
tra l'altro come già accennato se qualcuno avesse "ciurlato nel manico" fregando spazio posizionando "erratamente"o volutamente la rete in luogo NON di confine ....chi ha acquistato una delle due proprietà successivamente a tal "errore di misurazione" ....può e deve solo accettare il fatto come compiuto ed acquisito....

PS il muretto tutto in se può essere il confine ma da legge è sino a metà tuo e per l'altra metà del tuo confinante ...quindi se tale rete è posizionata sul mezzo di tal muretto il confine è la rete e non la metà del muretto sporgente da un lato o dall'altro
 

andreascherva

Giardinauta
Che bella notizia che mi hai scritto @marco.enne !! Non sai quante piante mi hai salvato scrivendo così..e che quindi non sono più costretto a stradicare come richiesto dal legale del vicino....grazie davvero


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
credo che il tuo confinante vicino intenda far valere una questione abbastanza ambigua e molto discussa....ovvero la legge si occupa e cerca di derimere, tra i vari casi, della una situazione che si presenta quando si è in presenza di muri con reti alla loro sommità "....quanto sia e possa essere ALTA o distante una siepe in presenza di un muro di recinzione che (appunto culmina con una porzione di rete metallica (o ad es. con filo spinato)..."
e la legge appunto per tali casi prevede che se tal vero e proprio muro è alto 2,5mt o più le siepi non devono superare (in ALTEZZA) tal manufatto e se tal muro è ininterrotto senza nessun sbocco di visuale interruzione finestrature griglie ecc (completamente "chiuso") fatta salva l'obbligatorietà dell'altezza tale eventuale siepe potrà però derogare dalle distanze imposte quindi potrà essere anche in completa aderenza.

se invece tal muro fosse più basso ma contestualmente le siepi siano composte da piante particolari (comunque descritte in legge "con fusto/tronco avente iniziale ramificazione ad altezza inferiore
ai 3mt non considerate ne di alto fusto ne vera e propria siepe) allora in tal caso la misura va fatta dal centro del fusto ma alla facciata più vicina del muro.
ora...

ecco qui sta eventuale differenza di "lettura"....per le piante a "medio fusto" sopra citate....chiaro che tal tuo vicino batte su ciò per poter aver ragione...
ed anche....non so, e tu non lo hai scritto, quanto sia alto il tal da te descritto "muretto" che sostiene la rete a confine...ma tale indicazione può far variare di MOOOLTO la tua "difesa"
Se il muretto in questione è un classico muretto cementizio a scopo di sole "fondamenta o piede di bloccaggio" (quelli in genere non più alti di 20/30cm sopra terra) non è altro che appunto "di appoggio" alla rete....
ma se tal muretto è piu alto
...il muretto stesso diventa recinzione e come da legge la rete non è altro che un meramente complementare accessorio e ciò scritto qua sopra diventa realtà ....ovvero la misura va fatta dalla siepe alla facciata più vicina del muretto e non alla vera linea di confine alla sua mezzaria.. (la rete)
rimane l'ambiguità legislativa se tale norma sia valida solo al riguardo di piante a "medio fusto" o se per assunto sia valido anche per siepi "cespugliose" senza fusto...(nella legge di solito praticamente sempre ciò che non sta scritto "non è valido" ma per sapere il si o il no ..mhmm solo avanti ad un guidice arbitro o tribunalizio)
 
Ultima modifica:

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
non servono foto
per legge viene considerata recinzione da muro solo se tal muro raggiunge da solo altezza di almeno 2,50mt di altezza.
sempre da legge non viene considerata recinzione cementizia o muro di confine opere di recinzione che raggiungono tali altezze solo con reti metalliche
almeno questo a me pare

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-vi/art886.html

ma MA come ogni normativa varia a seconda delle deroghe alla legge
date da regione/province/comuni di appartenenza meglio informarsi bene al tuo Comune
 

Picantina

Fiorin Florello
Ma di chi è il muretto/rete?
Se comune allora dovrebbe essere a metà in una e metà nell'altra proprietà, quindi presumo che si debba calcolare da......fino a metà muretto.
Se è dell'altro proprietario dovrebbe insistere solo sulla sua proprietà, quindi da......fino all'inizio muretto (se lo avesse costruito oltre la sua proprietà è appropriazione indebita). Se è stato costruito da te o dal precedente proprietario e insiste solo sulla tua proprietà, presumo si debba calcolare da....fino alla fine del muretto.
Che ne pensi Marco di ciò?
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Già affrontato tal cosa nei post precedenti
se tizio si appopria spostando illecitamente il confine di parte di proprietà altrui entro termine temporale ben preciso e definito di legge caio proprietario "fregato" in contemporaneità ne fa denuncia e lo può far ristabilire ...MAAA in parole "molto povere"....se caio in quel momento proprietario fregato fa scadere i termini non agendo (perché non se ne è accorto o perché se ne è fregato o perché pensava di poterlo fare in qualsiasi altro momento POCO IMPORTA la legge non ammette ignoranza) o nel frattempo vende la proprietà ...chi ha fregato fa tombola o bingo ...infatti il vecchio proprietario nulla può più pretendere e il nuovo novello acquirente acquista anche la proprietà nello stato di fatto ovvero ridotta ...spostando di fatto il confine catastale
 
Alto