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Ombra da siepe e altezza massima

roberto11

Aspirante Giardinauta
Buongiorno,
vi descrivo la mia situazione con il mio vicino riguardante una siepe. In breve abbiamo questa siepe di gelsomino appoggiata alla ringhiera di confine alta 1.5 mt per 6 mt di lunghezza, che separa il suo giardino alla mia semplicissima aiuola di circa 1.30 mt di larghezza. L'altezza della siepe è stata stabilita in comune accordo per non togliere troppa luce alle mie piantine/fiori visto che la siepe in questione si trova più a SUD rispetto alla mia proprietà, creandomi un'ombra perenne. Dopo svariate discussioni relative all'altezza, il mio vicino ha deciso di togliere la siepe e di spostarla di 0.50 cm dal confine per poi alzarla ad un'altezza superiore a quella stabilita verbalmente in precedenza. Cercando qualche normativa online ho trovato sul sito di giardinaggio.it questa dicitura:
La distanza minima di queste siepi dal confine deve essere di cinquanta centimetri e devono avere un’altezza massima di 1,25 metri. Al seguente link:
https://www.giardinaggio.it/giardino/siepi/distanza-siepi-dal-confine.asp#ixzz7KDThLgcU.
Qualcuno mi potrebbe spiegare cortesemente se questi 1.25 metri sono sanciti da qualche parte e se posso prendere questa fonte come attendibile per utilizzarla contro il mio vicino?
Grazie anticipatamente
 

roberto11

Aspirante Giardinauta
Grazie per la tempestiva risposta Spulky, in pratica non ho specificato che la ringhiera sarebbe di 1 metro di altezza ma il vicino ha fatto delle prolunghe con dei ferri per arrivare a 1.5 metri. Adesso togliendo la siepe la ringhiera ritornerà ad essere di 1 metro. Quindi volevo sapere di quanto può alzare e se posso oppormi visto che mi toglie luce. Nel regolamento comunale di Porcia (PN) non ho trovato ancora niente.
 

Spulky

Moderatrice Sezz. Orchidee e Giardini d'Acqua
Membro dello Staff
questa una parte del regolamento del tuo comune
non dà molte informazioni

io non me ne intendo, era solo un problema che ho avuto personalmente, da noi è 180 cm
ma sono ossessivi nel caso volessimo tagliare alberi di alto fusto, anche in giardino, non possiamo farlo senza permesso, e se ci danno il permesso dobbiamo sostituirlo
e se non è possibile lo facciamo nel parco pubblico
altrimenti paghiamo... tipo 200 euro


(scoperto oggi leggendo il nostro regolamento) :ROFLMAO: :ROFLMAO: tristissimo

tornando a te, ci sono diversi utenti molto più esperti, ma il punto sono i regolamenti locali
 

Luca Nasi

Maestro Giardinauta
Secondo il codice civile se la siepe è a mezzo metro dal confine può arrivare a 2 metri e mezzo di altezza. Il codice civile vale in assenza di regole comunali differenti a quanto so.
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Secondo il codice civile se la siepe è a mezzo metro dal confine può arrivare a 2 metri e mezzo di altezza. Il codice civile vale in assenza di regole comunali differenti a quanto so.
MA non può essere più alta del "divisorio e/o muro" a confine.
Se il "divisorio" è una rete o un muretto o una ringhiera alti 1solo metro (e fatti salvi accordi intercorsi, taciti e/o sanciti/registrati tra i vicini confinanti) le siepi NON POSSONO ESSERE PIÙ ALTE del divisorio stesso
Quindi quanto alta?
può essere tanto alta SOLO QUANTO IL MANUFATTO CHE SANCISCE IL CONFINE ....
e per le "SIEPI LIBERE" (non addossate ad alcun manufatto, ma che diventano/fungono loro stesse da confine) un max di 2,50mt.
Viene derogata l'altezza MAX di 2,50mt SOLO se in presenza di muri a confine più alti di quei 2,50mt (es.il tal muro divisorio a confine è alto 3,5mt...la siepe piantumata nella propria proprietà potrà essere alta pure lei di 3,50mt MA NON DEVE OLTREPASSARE l'altezza di quel muro.)
 
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Luca Nasi

Maestro Giardinauta
MA non può essere più alta del "divisorio e/o muro" a confine.
Se il "divisorio" è una rete o un muretto o una ringhiera alti 1solo metro (e fatti salvi accordi intercorsi, taciti e/o sanciti/registrati tra i vicini confinanti) le siepi NON POSSONO ESSERE PIÙ ALTE del divisorio stesso
Quindi quanto alta?
può essere tanto alta SOLO QUANTO IL MANUFATTO CHE SANCISCE IL CONFINE ....
e per le "SIEPI LIBERE" (non addossate ad alcun manufatto, ma che diventano/fungono loro stesse da confine) un max di 2,50mt.
Viene derogata l'altezza MAX di 2,50mt SOLO se in presenza di muri a confine più alti di quei 2,50mt (es.il tal muro divisorio a confine è alto 3,5mt...la siepe piantumata nella propria proprietà potrà essere alta pure lei di 3,50mt MA NON DEVE OLTREPASSARE l'altezza di quel muro.)
Concordo con te. Sta di fatto che il codice civile (Art. 892) dice espressamente "muro divisorio". E un muro a casa mia non è una rete. Poi non so se esistano sentenze in materia che facciano testo.
Se le siepi non potessero superare l'altezza delle reti di recinzione penso che in Italia andrebbero fatte tagliare tutte o quasi visto che questa teorica limitazione è regolarmente disattesa.
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Concordo con te. Sta di fatto che il codice civile (Art. 892) dice espressamente "muro divisorio". E un muro a casa mia non è una rete. Poi non so se esistano sentenze in materia che facciano testo.
Se le siepi non potessero superare l'altezza delle reti di recinzione penso che in Italia andrebbero fatte tagliare tutte o quasi visto che questa teorica limitazione è regolarmente disattesa.
Si parla di manufatti/divisori a confine
una rete è e rimane una recinzione metallica se è con pali composti anche da plinti ("fondamenta") in cemento interrati (inamovibili) o poste su muretti sporgenti dal terreno (a filo, interrati o appena sporgente) i muretti sono appunto "muri piccoli" e comunque ed in ogni caso definita "recinzione" a confine manufatta.
Alcuni link e stralci
"...
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Recinzione di confine, caratteristiche e normative​

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Recinzione di confine per proprietà e terreno agricolo

Quando si deve recintare una proprietà con un’inferriata o una rete metallica è opportuno tener conto di due aspetti: dove va posizionata la recinzione di confine e a chi spetta pagare l’intervento. Le informazioni preventive in tal campo servono ad evitare problemi col confinante.
Se si possiede, ad esempio, un terreno agricolo o un giardino e si decide di cingere l’area verde con una ringhiera, una staccionata in legno o appositi cancelli da giardino per impedire che esterni possano intrufolarsi nel lotto senza alcun permesso, è bene sapere che in linea generale per cancellate, muri di cinta e recinzioni occorre ottenere il permesso del comune, ma ogni caso richiede l’applicazione di una disciplina diversa.

PRIMA DI REALIZZARE LA RECINZIONE DI CONFINE: PERMESSI​

Quando la demarcazione di un territorio avviene sotto forma di costruzione e opere edilizie permanenti (come l’erezione di un muro in mattoni o in cemento armato), richiedere il permesso al Comune è obbligatorio. Se il confine è tracciato mediante una semplice recinzione metallica o pali in ferro e non vi sono vincoli di tipo ambientale, allora il problema non si pone (per installare un cancello basta un’autorizzazione).
Cosa significa nello specifico? La concessione dell’amministrazione comunale diventa necessaria in caso di recinzione dal grande impatto urbanistico; al contrario non serve se gli interventi da attuare sono piccoli e dall’effetto visivo piuttosto scarso, cioè quando la trasformazione non comporta alterazioni estetiche, ambientali e funzionali (come nel caso di pali conficcati nel terreno facili da asportare).
Quindi, riassumendo:
La concessione edilizia non è necessaria per le modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie (e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo jus excludendi alios; occorre, invece, la concessione quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica” (C. Stato, sez. V, 26 ottobre 1998, n. 1537, in Appalti urbanistica edilizia, 2000, 343).


Ed anche
 
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