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Condomini e piante

MIZZO

Giardinauta
Mi chiedevo ma quando il legislatore inserirà nelle normative che regolano il condominio un articolo simile all'articolo 16, il quale stabilisce espressamente che "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia" anche per quanto riguarda le Piante?
Sono stata invitata, a togliere le piante da un terrazzo condominiale perchè un condomino sottostante ha un "lampadario" che gli gocciola, fatto che avviene dopo due giorni di nubifragi (come in tutta Italia) che a quanto pare hanno meno rilevanza della presenza delle mie piante. Ma perchè la gente è così meschina? :cry:
 

mammagiò

Apprendista Florello
chi ti ha in vitato a togliere le piante? L'inquilino al piano di sotto o l'amministratore condominiale? Perchè se è l'inquilino, non ha voce in capitolo e nemmeno l'autorevolezza per obbligarti a togliere i vasi.
 

MIZZO

Giardinauta
lo sapeva, per cui ha detto al'amministratore di farsi avanti, il quale per cercare di salvare la faccia ha detto che mi manda altre pedane, oltre a quelle che ho già messo, per alzare tutte le piante. Di ridurle, comunque. In tutto questo il suddetto condomino ha una perdita d'acqua, classica goccia da tortura cinese, sempre sulla stessa terrazza, da 10 anni che, bontà sua ha detto che farà riparare, davanti all'amministratore. Il guaio è che erano in sei, sei uomini, chi più chi meno contro di me, contro le mie piante.
 

Olmo60

Guru Master Florello
non ho capito due cose: il "lampadario" che gocciola" sarebbero le tue piante che essendo ricadenti (da quanto ho capito) arrivano alla terrazza sottostante?
cosa c'entri tu con la sua perdita d'acqua? (In tutto questo il suddetto condomino ha una perdita d'acqua, classica goccia da tortura cinese, sempre sulla stessa terrazza, da 10 anni che, bontà sua ha detto che farà riparare,)
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
chi ti ha in vitato a togliere le piante? L'inquilino al piano di sotto o l'amministratore condominiale? Perchè se è l'inquilino, non ha voce in capitolo e nemmeno l'autorevolezza per obbligarti a togliere i vasi.
Nemmeno l'amministratore, se è per quello... L'amministratore gestisce le parti COMUNI non i rapporti fra privati né tantomeno può imporre alla gente cosa fare a casa sua (se non chiedere il rispetto del regolamento contrattuale quando c'è).

Le piante nessuno ti può obbligare a toglierle se il terrazzo è di tua proprietà e se non avete un regolamento CONTRATTUALE che dispone qualcosa di diverso in merito, di certo DEVI evitare in qualsiasi modo lo stillicidio.
 

Grappino

Esperto Sez. Prato
Quando non esiste regolamento condominiale si applica il codice civile ( relativo ai condomini sono circa 20 artt....) e non ricordo che lì stiano scritte "boiate simili". Qualora esistesse un regolamento cond simile, nonostante magari lo hai sottoscritto, per questa cosa penso ci sia la possibilità addirittura di invalidarlo, ma non ne sono sicuro.
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
No, i regolamenti condominiali contrattuali per definizione sono "conosciuti, approvati e sottoscritti", quindi non invalidabili.
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
Dici? Anche se in questo caso ledono il libero uso della proprietà privata nel rispetto di quella comune?

Certo si chiama "contrattuale" apposta, perché è un vero e proprio contratto liberamente sottoscritto che può quindi limitare i propri diritti in favore di terzi.


Nell’ambito della propria autonomia negoziale, i condomini possono introdurre, attraverso il regolamento di condominio, particolari limitazioni al contenuto dei rispettivi diritti di proprietà esclusiva, ma le relative clausole, per l’effetto riduttivo che ne consegue, hanno carattere convenzionale, sicché, ai fini della loro validità, se predisposte dall’originario unico proprietario dell’edificio, devono essere accettate dai singoli acquirenti ad esse interessati, nel contratto di acquisto o con atto separato, e, se deliberate in assemblea, devono essere approvate all’unanimità di tutti i condomini gravati.
Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 1980, n. 5843
 

njnye

Florello Senior
So per certo che alcuni condomìni vietano piante oltre determinate caratteristiche per questioni di decoro e continuità architettonica. Ma sono casi particolari e la cassazione già una volta si è espressa in modo contrario. Ma non è questo il caso. Qui c'è un problema di (mi pare di capire) stillicidio che viene attribuito alle piante? Prima di dare torto all'inquilino del piano di sotto sarebbe utile capire meglio la situazione perché dal messaggio iniziale (e anche dai successivi) non capisco cosa c'entrino le piante a meno che non si lasci ristagnare l'acqua in qualche modo o la si faccia sgocciolare in modo strano... Magari è un terrazzo di quelli con vasoni integrati e la presenza delle piante li ottura?
 

Grappino

Esperto Sez. Prato
Ok elebar, buono a sapersi! Ricordo però che la cassazione non fà giurisprudenza ( benché in Italia purtroppo spesso ce lo dimentichiamo ).
 

Olmo60

Guru Master Florello
la cassazione non è quell'organismo che deve solo esaminare il corretto svolgimento di un processo? in questo senso, non fa legge, ma le sentenze dei tribunali fanno legge.
il codice civile e i regolamenti comunali, passano avanti a tutto, anche ai regolamenti condominiali, dato che i regolamenti condominiali sono validi solo tra i condomini firmatari. Nel caso che un nuovo condomino avesse delle ragioni per opporsi al regolamento,perchè va contro le regole del codice civile o quelle dell'amministrazione comunale, può procedere alla richiesta di revisione. il c.c non vieta vasi nei balconi, però vieta espressamente lo sgocciolamento e tutti quei comportamenti che possano arrecare danno/molestia all'inquilino sottostante o al condominio (facciata). Logico che se tutto il condominio ha firmato un patto che ammette ciò, un terzo vi si può opporre se sussiste un danno accertabile.


(1) spiego la questione delle sentenze: ho avuto una questione sulla definizione dei millesimi condominiali riguardanti lo spazio della colonna delle scale in caso di pittura murale. Un condomino, diceva che pur avendo il condominio tre piani, una sentenza del 1985 aveva stabilito che per quanto riguarda la colonna interna delle scale, la suddetta spesa andava suddivisa in base ai millesimi dell'intero condominio (quindi più o meno tutti uguale, nel mio caso).., però successivamente una sentenza del 1993 aveva stabilito che anche la colonna delle scale andava divisa con gli stessi millesimi delle scale (metà calcolati sul condominio e metà calcolati in base all'altezza dei piani dall'ingresso), e questo portava molta differenza tra i vari piani sulle spese da sostenere). chi ha redatto i millesimi ha tenuto conto di quest'ultima sentenza, secondo legge.
 

Grappino

Esperto Sez. Prato
No olmo, una sentenza è un interpretazione di una legge fatta da un giudice. Non è legge, assolutamente. E quando intendo "la cassazione non fa giurisprudenza" al di là di correzioni formali sui termini voglio proprio dire : occhio a quando si usa sentenze della cassazione per i propri casi perchè le stesse non sono e non fanno assolutamente una legge.
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
la cassazione non è quell'organismo che deve solo esaminare il corretto svolgimento di un processo? in questo senso, non fa legge, ma le sentenze dei tribunali fanno legge.
Assolutamente NO, le sentenze dei Tribunali in Italia non fanno "legge", sono obbligatorie solo per coloro per i quali sono state emesse. Fanno "orientamento" nel senso che i Giudici si rifanno a sentenze precedenti per sentenziare su altre questioni, ma se il Giudice X ha sentenziato per esempio che nel tuo condominio i vasi di fiori non possono stare appesi fuori dalle ringhiere, questo non significa automaticamente che questa sia "legge" anche nel mio condominio, dovrebbe farmi causa il mio vicino per i miei vasi e io sarei obbligata a togliere i vasi SOLO SE un Giudice sentenziasse questo sul mio caso specifico, non perché il Giudice X lo ha già sentenziato per te.


il codice civile e i regolamenti comunali, passano avanti a tutto, anche ai regolamenti condominiali, dato che i regolamenti condominiali sono validi solo tra i condomini firmatari. Nel caso che un nuovo condomino avesse delle ragioni per opporsi al regolamento,perchè va contro le regole del codice civile o quelle dell'amministrazione comunale, può procedere alla richiesta di revisione. il c.c non vieta vasi nei balconi, però vieta espressamente lo sgocciolamento e tutti quei comportamenti che possano arrecare danno/molestia all'inquilino sottostante o al condominio (facciata). Logico che se tutto il condominio ha firmato un patto che ammette ciò, un terzo vi si può opporre se sussiste un danno accertabile.
Il regolamento contrattuale è valido e vincolante anche nelle parti che limitano diritti e proprietà private per chi lo sottoscrive, e fin qui non ci piove, MA è valido anche per terzi che subentrano agli originari firmatari:

1) se, come dovrebbe, il regolamento è esplicitamente richiamato nel rogito, perciò chi subentra sottoscrive a sua volta davanti al notaio di conoscere ed accettare il regolamento

2) se il regolamento è allegato al primo rogito (prima unità venduta dall'originario costruttore) o comunque trascritto in Conservatoria (ora Agenzia del Territorio)

In questi casi il terzo subentrante NON PUO' contestare un bel niente, può farlo solo se il regolamento non è trascritto e se il venditore ha (dolosamente) omesso di fargli conoscere il regolamento.


(1) spiego la questione delle sentenze: ho avuto una questione sulla definizione dei millesimi condominiali riguardanti lo spazio della colonna delle scale in caso di pittura murale. Un condomino, diceva che pur avendo il condominio tre piani, una sentenza del 1985 aveva stabilito che per quanto riguarda la colonna interna delle scale, la suddetta spesa andava suddivisa in base ai millesimi dell'intero condominio (quindi più o meno tutti uguale, nel mio caso).., però successivamente una sentenza del 1993 aveva stabilito che anche la colonna delle scale andava divisa con gli stessi millesimi delle scale (metà calcolati sul condominio e metà calcolati in base all'altezza dei piani dall'ingresso), e questo portava molta differenza tra i vari piani sulle spese da sostenere). chi ha redatto i millesimi ha tenuto conto di quest'ultima sentenza, secondo legge.
Per quanto riguarda la colonna delle scale, le spese NON si ripartiscono in maniera sempre uguale, dipende dal tipo di lavoro, salvo diversa disposizione del regolamento contrattuale.
Se si tratta di lavori che interessano "il guscio" delle rampe di scale fisiche, allora le spese seguono la ripartizione per tabella scale, se invece si tratta di un intervento strutturale, in quanto tale riguarda l'intero edificio (senza quella struttura l'edificio non starebbe in piedi) per cui la spesa si ripartisce per millesimi di proprietà.
Non so nel tuo caso specifico che tipo di lavori erano (e in questa discussione la cosa è anche fuori tema :eek:k07: ) ma non è detto che sia stato corretto a prescindere ripartire per tabella scale.
 
Ultima modifica:

MIZZO

Giardinauta
non ho capito due cose: il "lampadario" che gocciola" sarebbero le tue piante che essendo ricadenti (da quanto ho capito) arrivano alla terrazza sottostante?
cosa c'entri tu con la sua perdita d'acqua? (In tutto questo il suddetto condomino ha una perdita d'acqua, classica goccia da tortura cinese, sempre sulla stessa terrazza, da 10 anni che, bontà sua ha detto che farà riparare,)
vedo di chiarire la situazione.
La terrazza condominiale o lastrico solare è lunga 50 metri x 4 metri, al centro ci sono chiostrine, scale e soffitte e dall'altro lato ci sono altri 50 metri x 4 metri. la mia abitazione insiste sul lastrico solare che non è di mia proprietà.
Il regolamento di condominio recita: "è ammessa la collocazione di piante ornamentali in vasi di dimensioni ragionevoli, nei luoghi e con le modalità stabiliti dall'assemblea."
Davanti alla mia piccola abitazione c'è uno spazio di 4 metri x 12 metri e in questo spazio l'inquilino sottostante ha posto il motorino dell'acqua ( quello che perde da 10 anni!) e un serbatoio di mille litri, prima che io comprassi la mia casa.
Considerato il fatto che questo terrazzo bellissimo, di un palazzo che ha più di 70 anni, viene trattato così male, luogo dove porre serbatoi e motorini dell'acqua, ho ritenuto opportuno mettervi delle piante per abbellirlo nella considerazione che è anche consentito dal regolamento condominiale.
Lateralmente alla mia abitazione ci sono due muri alti 4 metri per una lunghezza di 9 metri, lungo questi muri le mie piante sono cresciute, qualcuna ha raggiunto i 2 metri e mezzo, dentro vasi che al massimo raggiungono i 50 centimetri. Ci sono ficus benjamin, yucche, ortensie, hippestrum, rose e sono belle, pulite e sane.
Veniamo alla situazione odierna attuale, ci sono stati nubifragi per due giorni e l'acqua sul lastrico solare non riesce a defluire in tempi brevi per cui probabilmente da una piastrella allentata si è creata un'infiltrazione nel tetto sottostante che essendo stato coperto da un controsoffitto in cartongesso ha raccolto l'acqua finchè non ha raggiunto il gancio del lampadario e da lì ha iniziato a gocciolare. Probabilmente ci sarà stata qualche macchia d'acqua nel frattempo ma il proprietario non ha fatto niente, (non ha aperto il cartongesso) tranne che presentarsi a casa mia con altre 5 uomini e sostenere che sicuramente si è rotto il mio tubo d'entrata dell'acqua e se non è il tubo (io non ho nessun problema!) sono le piante che hanno creato l'infiltrazione, l'umidità e il "freddo", in questi giorni ci sono stati in media 20/22 gradi!
Ho fatto notare che qualche metro di distanza c'era la sua perdita d'acqua ma quella era "una cosa che sapeva e che avrebbe fatto riparare"
Richiesta del condomino, le piante devono essere tolte mentre l'amministratore del condominio, dopo aver sostenuto che c'era umidità intorno ai vasi della piante (vorrei vedere dopo due giorni di pioggia incessante) ha detto che mi farà avere delle pedane, come quelle che ho già messo per sollevare "tutti"i vasi, e che comunque "devo ridurre le piante."
Per tutto questo invoco una norma, come quella introdotta con l'art.16 per gli animali anche per le piante ma forse il problema non è questo, il problema è "che sono sempre le donne nel mirino.... perchè le donne fanno meno paura, perchè hanno meno potere, perchè il potere è tutto nelle mani dei maschi" e questa è una citazione, una frase sentita stasera che mi trova pienamente d'accordo ma mi fermo qui perchè rischio anch'io l'ot, per il resto sono d'accordo con Elebar sia per quanto riguarda il regolamento condominiale che per quanto riguarda la Cassazione.
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
Allora Angela, alzare i vasi su delle pedane è sicuramente un buona idea e ti consiglio di farlo al più presto, comunque:

1) occorre una perizia per "certificare" da dove viene l'infiltrazione, perizia che dovrebbe DIMOSTRARE che i vasi sono la CAUSA dell'infiltrazione, la qual cosa mi pare abbastanza improbabile. Una volta accertata la causa dell'infiltrazione, automaticamente si saprà chi deve riparare & pagare. A naso, direi che il problema (che si tratti di piastrella rotta, a meno che non sia dimostrabile che è stata rotta da un tuo vaso, o dei pozzetti intasati o che comunque non smaltiscono a dovere le acqua piovane) è condominiale, in quanto il lastrico è comune.

2) fatti vedere tranquilla e sicura e con la massima calma di' all'amministratore che chiunque toccasse uno dei tuoi vasi senza il tuo permesso si beccherà una denuncia in quanto si tratta di proprietà privata. Al momento il tuo regolamento ti permette di tenere i vasi; il regolamento può sempre essere cambiato (a maggioranza con almeno 500 millesimi trattandosi di parte comune) e quindi l'assemblea può decidere di sgomberare del tutto o regolare diversamente l'uso del terrazzo, ma al momento tu sei assolutamente in regola.
Nel caso l'assemblea cambiasse il regolamento, potrebbe esserci da discutere se la norma può essere retroattiva o meno, quindi valere anche per i vasi che sono SIA' presenti così come per il cassone dell'altro tizio, m questo è un altro discorso... :eek:k07:

L'articolo del Codice Civile che tratta del regolamento condominiale è il 1138, al quale è stato aggiunto un comma con la recente riforma per sancire che non è legittimo vietare la detenzione di animali nelle proprietà private (l'art. 16 che citi tu non ho idea a cosa si riferisca!); A MIO AVVISO questo comma rispetto a prima non ha cambiato assolutamente NIENTE perché l'art. 1138 C.C. regola i regolamenti "assembleari", quelli approvati a maggioranza, che quindi neanche prima potevano contenere limitazioni ai diritti dei singoli o alle proprietà private (la maggioranza non poteva decidere che tu in casa tua non puoi tenere il cane), ma secondo me è ancora perfettamente legittimo introdurre tale divieto in un regolamento contrattuale, quindi sottoscritto da tutti: ciascun condomino ha diritto di limitare l'uso della propria proprietà privata acconsentendo a non tenere animali in casa piuttosto che adibire l'appartamento a studio medico o cose simili... Vedremo la Giurisprudenza nei prossimi anni se ha lo stesso orientamento... :eek:k07:
 

garofano

Maestro Giardinauta
Comprendo pienamente il problema di Mizzo,mi sono trovata anch'io a sorbirmi urli e strilli perchè una volta,m'è caduta accidentalmente acqua.Purtroppo lo stillicidio delle piante va evitato il più possibile,anche per legge,sopratutto per quieto vivere:per cose del genere,si sono scatenate faide senza esclusione di colpi,con denunce e quant'altro.Tanto per dirtene una,nella casa nuova hogià avuto un problema.Ho chiamato l'idraulico per far modificare dei tubi ed è cascata un po' d'acqua,del quantitativo pari a quella contenuta in un bicchiere.Attualmente in quel palazzo siamo a viverci in due io,e una signora al secondo piano la quale,che ve lo dico a fare, urla.Io mi scuso,le dico solo di avere un attimo di pazienza che stiamo lavorando.sapete che questa che fa?Chiama i vigili,che arrivano velocemente senza fermarsi prima per strada,ma direttamente davanti alla mia macchina,che purtroppo,era parcheggiata sul marciapiede,in quanto non c'è ancora la piazzola apposita e c'era da scaricare materiale.Io ho provato a spiegare loro la cosa ma mi hanno fatto la multa.Chiaro esempio di vendetta condominiale. Sapessi che ansie mi prendono quando devo annaffiare le piante!Beh,meno male se ti hanno detto solo di mettere delle pedane,mettile e taglia la testa al toro.Circa gli uomini,concordo con te,ma non ti credere che le donne in certe condizioni siano più facili da gestire,a volte sono peggio dei gatti inc....ti!:D
 
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MIZZO

Giardinauta
La porzione di terrazza dove si è verificata l'infiltrazione è libera, non ci sono piante e non ce ne sono mai state perchè è la zona di passaggio, praticamente ad un metro dalla porta di casa mia ed è per questo che sono entrati in casa ad aprire sportelli sottolavello e lavastoviglie cercando il tubo dell'acqua che si sarebbe rotto ma non hanno trovato niente perchè lì non c'è niente di rotto.
I pozzetti non sono intasati perchè li pulisco io, non foss'altro perchè se l'acqua non defluisce la prima ad essere danneggiata sarei io. Dovrebbe farlo il portiere ma se aspetto che lo faccio lui rischio di annegare!
Sicuramente metterò tutte le pante sulle pedane che mi porteranno e le ridurrò, ho già iniziato anche a tagliare perchè essendo belle rigogliose danno più nell'occhio. comunque loro non hanno fatto riferimento al regolamento condominiale, l'amministratore ha fatto una dichiarazione, più che altro un'affermazione, buttata lì e cioè che le piante non si possono tenere. Probabilmente non sa che, per motivi che non sto a raccontare, per non dilungarmi troppo, una delle prime copie di regolamento condominiale l'ho avuta io e so benissimo cosa posso fare e non fare. Fnchè posso non dirò niente perchè se mi appello al regolamento condominiale oggi, la prossima assemblea lo modificano come giustamente mi faceva notare Elebar , anche se a quel punto si potrebbe discutere anche della retroattività della norma:eek:k:
L’articolo 16 della legge 220 del 2012, riguarda il regolamento condominiale e coordina il contenuto dell'articolo 1138 c.c. (sull’approvazione del regolamento di condominio) con le nuove disposizioni dell’articolo 1130 (sulle attribuzioni dell’amministratore). L'articolo 16 stabilisce espressamente che "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia".
Per cui non dovrebbe più essere legittimo introdurre tale divieto e la Corte di Cassazione (ci risiamo)sez. II, sentenza n. 3705 del 15 febbraio 2011, confermando precedente orientamento (in particolare, sentenza n. 12028 del 1993), ha stabilito che il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva.
Ritengo che il fatto di affermare già queste cose, apra ad una civiltà diversa ed essendo convinta che la norma è dettata dall'essere umano per l'essere umano, non vedo perchè la prossima riforma non possa contenere una norma che stabilisca che "il divieto di tenere piante negli spazi comuni non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali". Il regolamento condominiale stabilirà solo i modi e i limiti ma il diritto sarà garantito.
 

njnye

Florello Senior
Scusa ma il cassone dell'acqua dell'altro tizio è a suo uso privato o è condominiale? Perché se è privato non credo possa star lì sulle parti comuni. Perché a quel punto si può dire "ok, va bene, tolgo le piante ma allora si libera tutto"...
 
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