allora vediamo se mi ricordo tutto per benino....correggetemi eventuali svarioni....e/o dimenticanze....
.....se il terrazzo è copertura a lastrico solare "qualora non risulti dai titolo di proprietà di uno dei condomini (contratti di acquisto rogito e deposito agli atti) è da considerarsi parte comune indivisibile ..." quindi poco importa se solo ¹/3 è in uso o in uso esclusivo e i rimanenti 2/3 sono da voi accessibili o considerati comuni ... il lastrico solare è da considerarsi parte tutta comune.....quindi anche le suddivisioni di spesa vanno ripartite tra tutti i condomini a lui sottostanti.
-- certo tale suddivisione è ben regolamentata dalla legge in base all'uso "più o meno diretto" , in base ai piani di appartenenza ecc ecc ....come per le scale, le luci condominiali, l'uso dell'ascensore e la sua manutenzione, la manutenzione e pulizia delle scale comuni ....
-- in linea di massima tale spesa potrebbe essere ripartita per un terzo a carico dei proprietari immediatamente sottostanti e/o che ne traggono il miglior beneficio e l'eventuale uso esclusivo e i rimanenti 2/3 andranno suddivisi tra gli altri condomini rimanenti le cui proprietà sono "coperte" da quel lastrico, ricompresi, ulteriormente , gli immediati sottostanti proprietari o usufruttuari dell'esclusività del primo terzo .....in base alla proporzionalità d'uso , al piano ecc ecc.
questo perchè tale lastrico fa parte delle componenti condominiali inderogabilmente necessarie al buon funzionamento dell'immobile.... e lo sono, perciò, anche se fossero proprietà privata, secondo titoli ecc ecc.....
... in tal caso , e se non sbaglio , la proprietà per la sua manutenzione del lastrico a lui intestata, potrà richiedere ugualmente tale suddivisione di spesa anche tra i condomini sottostanti ( ma per 2/3 a lui e il rimanente 1/3 tra i rimanenti condomini sottostanti lui ricompreso )
perciò e di conseguenza la suddivisione sarà risultanza di due conteggi separati l'uno per proprietario e il rimanente per parte comune e poi tali spese saranno accorpate a totale.
così pure dovrà essere definito e conteggiato diversamente il lavoro che comporta la restaurazione del "pavimento" e/o la manutenzione di tutto ciò che sostiene tal pavimento /soletta essendoci, sotto al lastrico una proprietà privata , dato che la metà inferiore delle solette è della proprietà immediatamente sottostante e solo la struttura e la parte superiore del lastrico vengono definite comuni e condominiali.
-- la cosa cambia, in parte, se tale manutenzione è straordinaria ( e la straordinarietà viene anch'essa definita e dettata dalla normativa di legge) in tal caso tutti i condomini saranno tenuti secondo legge e normativa di suddivisione acclusa, al concorso di spesa .
-- vengono fatti salvi solo quei condomini /proprietà che non siano sotto/coperte da tal lastrico o se il condominio ha di per sè conformazione tale da essere composto da più corpi e più accessi /scale e più lastrici separati, in tal caso al concorso di spesa saranno esclusivamente i proprietari /condomini direttamente sottostanti e non altri .....
-- altro "fatto salvo ", in merito, è che nel regolamento condominiale, sottoscritto da tutti e regolarmente depositato, non vi sia descritto chiaramente che tali spese saranno suddivise equamente, sempre tra il numero delle proprietà sottostanti, ma in parti uguali...