Dispositivo dell'art. 896 Codice Civile
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino (1) può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli (2), e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi iregolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [821].
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
Scusa ma quello che citi mi sembra in chiara contraddizione con quello che dici.
"Può portarli anche senza dare avviso" in base a cosa lo dichiari visto che riporti un testo in cui si dice proprio il contrario, ovvero "può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli (2), e può egli stesso tagliare le radici".
Quindi è ILLEGALE tagliare i rami del vicino mentre è diverso il caso delle radici, ma solo perché questa norma si perde nella nebbia dei tempi e fa riferimento ai fondi, per cui se vado di aratura, ad esempio, è un po' antipatico che mi facciano causa per qualcosa che manco riesco a vedere.
"Alcuni ritengono tuttavia che anche il proprietario invaso dai rami, se vi riesce, possa tagliare quella parte di ramo che oltrepassa la linea ideale del confine, purché riesca a farlo rimanendo sul proprio terreno."
Il codice civile si esprime chiaramente, quello che ritengono alcuni sono solo opinioni che non hanno il minimo valore. Se il mio albero oltrepassa il confine e tu tagli i rami, io ti faccio causa. Punto e basta.
PS: visto che siamo nella sezione legale, lasciamo stare le opinioni, soprattutto se presentate come certezze. Dire che i rami possono essere tagliati è falso e può portare altri a incappare in errori e ad avere grane coi vicini. Ricordiamoci che siamo in un forum letto da molte più persone di quelle che intervengono...