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Qualcuno sa di ascensori?

Picantina

Fiorin Florello
Cioè vorrei sapere se qualcuno sa come si ripartiscono le spese dell'ascensore.
Per piano e per persona o per millesimi?

Grazie :)
 

Picantina

Fiorin Florello
Infatti ricordo che anni fa si dividevano così nel condominio dei miei, piano e persone. In questi ultimi anni pare che abbiano cambiato sistema e si fa per millesimi. Mio padre è furibondo all'idea di dover pagare più di chi fa su e giù e sono in metà di mille solo perché hanno meno millesimi.
 

ironbee

Guru Giardinauta
Dipende cosa prevede il regolamento di condominio.
Il sistema più equo dovrebbe essere un misto tra millesimi, piano e persone.
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Dipende cosa prevede il regolamento di condominio.
Il sistema più equo dovrebbe essere un misto tra millesimi, piano e persone.
condivido ........
regolamento condominiale alla mano e successive modifiche a maggioranza delle assemblee determinano la ripartizione .
l' unica ripartizione, che le assemblee anche volendo non possono deliberare ,quindi non contemplata , pseudo-illegale, è la ripartizione solo per millesimi di proprietà.
la più frequente contempla solo uso/piano e quindi in funzione di ciò, la ripartizione dei millesimi (da non confondere con quelli di proprietà) ripartizione quindi molto simile a quella delle spese ripartite per pulizia e luce scale.
questa ripartizione in origine è generalmente già effettuata nel regolamento condominiale allegato (e quindi sottoscritto) al contratto di compra-vendita/acquisto dell'appartamento.
tale regolamento è redatto dall'immobiliarista/impresa che ha costruito il condominio e che (in osservanza di legge ) ha suddiviso le parti comuni e le relative spese di manutenzione in parti millesimate/quote (qualora presente, l'ascensore ne è compreso).
eventuali successive modifiche al regolamento si possono cambiare/annullare solo per impugnativa dell'assemblea (entro 30 gg sempre secondo i termini di legge) in tribunale, e rese esecutive solo tramite sentenza del giudice o (attualmente) mediazione arbitrale ,od anche con una nuova assemblea ottenendo la maggioranza "relativa" necessaria.

Così è a ...grandi linee
 
Ultima modifica:

Spulky

Moderatrice Sezz. Orchidee e Giardini d'Acqua
Membro dello Staff
nel negozio dove avevamo il punto vendita fino allo scorso anno la suddivisione era in parte per millesimi di proprietà e parte piano/persone o giù di lì
i millesimi di proprietà sono giustificati dal fatto che un immobile con ascensore ha un valore superiore al medesimo immobile senza ascensore (così me l'han venduta) e come manutieni la facciata manutieni anche l'ascensore, per una quota
il resto va in base alla suddivisione utilizzo
insomma noi come utenza pagavamo una parte scale e ascensore nonostante avessimo accesso solo dal piano strada senza entrare all'interno del condominio, piccola quota ma ci toccava (e comunque eravamo in affitto)
e una quota toccava al proprietario
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
Cioè vorrei sapere se qualcuno sa come si ripartiscono le spese dell'ascensore.
Per piano e per persona o per millesimi?

Grazie :)
Ciao, il criterio legale per la ripartizione delle spese per l'ascensore, salvo diversa previsione del regolamento contrattuale (quindi sottoscritto all'unanimità) è il seguente:

- art. 1124 C.C. in analogia a quanto previsto per la manutenzione delle scale (metà per millesimi e metà per altezza di piano) per le spese di USO e manutenzione ORDINARIA

- art. 1123 comma I C.C. (= millesimi di proprietà) per le spese di manutenzione STRAORDINARIA o di adeguamento ad eventuali nuove norme di sicurezza, in quanto queste spese servono a tutelare la proprietà, il valore dell'impianto.

In condominio i criteri di ripartizione delle spese devono essere OGGETTIVI, non possono essere "personalizzati" e quindi tenere conto del numero di persone o del numero di volte che le persone salgono e scendono.
Non è neanche vero che più persone è sempre uguale a più corse, magari cinque person in un appartamento sono claustrofobiche e salgono sempre a piedi mentre una sola persona può salire e scendere decine di volte al giorno.

Per quanto riguarda pulizia e illuminazione delle scale, NON sono spese di "manutenzione" quindi non si applica l'art. 1124 C.C. ma il 1123 comma II C.C. ("secondo l'uso che ciascuno può farne"), che detto in parole povere significa SOLO per altezza di piano (chi sta al secondo piano paga il doppio di chi sta al primo, chi sta al terzo il triplo e così via).
Sottolineo che questo vale SOLO per le SCALE e non per eventuali altre parti comuni che rientrano nella spesa di illuminazione e pulizia, come ad esempio androni, corridoi, ecc.
Per queste parti la spesa si ripartisce per millesimi di proprietà.
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
........

........ha suddiviso le parti comuni e le relative spese di manutenzione in parti millesimate (qualora presente, l'ascensore ne è compreso).
..................

...........

- art. 1124 C.C. in analogia a quanto previsto per la manutenzione delle scale (metà per millesimi e metà per altezza di piano) per le spese di USO e manutenzione ORDINARIA

- art. 1123 comma I C.C. (= millesimi di proprietà) per le spese di manutenzione STRAORDINARIA o di adeguamento ad eventuali nuove norme di sicurezza, in quanto queste spese servono a tutelare la proprietà, il valore dell'impianto.

Per quanto riguarda pulizia e illuminazione delle scale, NON sono spese di "manutenzione"
grazie elena ........
 

Picantina

Fiorin Florello
Grazie delle info :)

Un altro quesito: nella divisione delle spese di ristrutturazione dell'ascensore, ad un appartamento non è stato conteggiato il terrazzo. E' lecito o va conteggiato nei millesimi di proprietà? (sinceramente non so se i balconi di mia madre siano stati inclusi o meno, ma sembrerebbe che durante l'assemblea sia stato detto che non veniva incluso, in quanto terrazzo )

Grazie :):flower::flower:
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
Grazie delle info :)

Un altro quesito: nella divisione delle spese di ristrutturazione dell'ascensore, ad un appartamento non è stato conteggiato il terrazzo. E' lecito o va conteggiato nei millesimi di proprietà? (sinceramente non so se i balconi di mia madre siano stati inclusi o meno, ma sembrerebbe che durante l'assemblea sia stato detto che non veniva incluso, in quanto terrazzo )

Grazie :):flower::flower:
I millesimi di proprietà comprendono tutte le proprietà, quindi anche i terrazzi; non c'è alcun motivo di "scorporarli" dal calcolo delle spese per l'ascensore, a meno che non sia l'unanimità dei condomini (1000 millesimi) e deciderlo...
L’unica cosa di cui si potrebbe parlare casomai è il lastrico ad uso esclusivo (il terrazzo che fa da tetto) nel caso questo non sia servito dall’ascensore, ma di certo non i normali balconi.
 

Picantina

Fiorin Florello
I millesimi di proprietà comprendono tutte le proprietà, quindi anche i terrazzi; non c'è alcun motivo di "scorporarli" dal calcolo delle spese per l'ascensore, a meno che non sia l'unanimità dei condomini (1000 millesimi) e deciderlo...
L’unica cosa di cui si potrebbe parlare casomai è il lastrico ad uso esclusivo (il terrazzo che fa da tetto) nel caso questo non sia servito dall’ascensore, ma di certo non i normali balconi.

Ancora grazie e mi scuso se non sono solerte nel farlo, ma sono senza connessione :)burningma ancora)

Il terrazzo di cui dicevo più sopra è tetto dell'appartamento che sta sotto, ma è parte dell'appartamento dal quale si accede. (quando fu ristrutturato il 70% lo pagò il proprietario e il 30% i condomini).
Thank you:flower::flower:
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
...
Il terrazzo di cui dicevo più sopra è tetto dell'appartamento che sta sotto, ma è parte dell'appartamento dal quale si accede. (quando fu ristrutturato il 70% lo pagò il proprietario e il 30% i condomini).
Thank you:flower::flower:
Il vostro regolamento prevede qualcosa in merito? Perchè la ripartizione della spesa della manutenzione avrebbe dovuto essere opposta, cioè il proprietario del terrazzo avrebbe dovuto pagare 1/3 della spesa in quanto utilizzatore e chi stava sotto al terrazzo (quindi di nuovo anche lui) i 2/3 ripartiti per millesimi di proprietà, ex art. 1126 C.C. Questo perchè la funzione prevalente della struttura è quella di TETTO (l'appartamento è abitabile anche senza terrazzo ma senza tetto no!).

Comunque, i millesimi del terrazzo diovrebbero essere già inglobati in quelli di proprietà, quindi non deve pagare una ulteriore quota per l'ascensore.
 
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