Cioè vorrei sapere se qualcuno sa come si ripartiscono le spese dell'ascensore.
Per piano e per persona o per millesimi?
Grazie
Ciao, il criterio legale per la ripartizione delle spese per l'ascensore, salvo diversa previsione del regolamento contrattuale (quindi sottoscritto all'unanimità) è il seguente:
- art. 1124 C.C. in analogia a quanto previsto per la manutenzione delle scale (metà per millesimi e metà per altezza di piano) per le spese di USO e manutenzione ORDINARIA
- art. 1123 comma I C.C. (= millesimi di proprietà) per le spese di manutenzione STRAORDINARIA o di adeguamento ad eventuali nuove norme di sicurezza, in quanto queste spese servono a tutelare la proprietà, il valore dell'impianto.
In condominio i criteri di ripartizione delle spese devono essere OGGETTIVI, non possono essere "personalizzati" e quindi tenere conto del numero di persone o del numero di volte che le persone salgono e scendono.
Non è neanche vero che più persone è sempre uguale a più corse, magari cinque person in un appartamento sono claustrofobiche e salgono sempre a piedi mentre una sola persona può salire e scendere decine di volte al giorno.
Per quanto riguarda pulizia e illuminazione delle scale, NON sono spese di "manutenzione" quindi non si applica l'art. 1124 C.C. ma il 1123 comma II C.C. ("
secondo l'uso che ciascuno può farne"), che detto in parole povere significa SOLO per altezza di piano (chi sta al secondo piano paga il doppio di chi sta al primo, chi sta al terzo il triplo e così via).
Sottolineo che questo vale SOLO per le SCALE e non per eventuali altre parti comuni che rientrano nella spesa di illuminazione e pulizia, come ad esempio androni, corridoi, ecc.
Per queste parti la spesa si ripartisce per millesimi di proprietà.