DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150
il comma 1 stabilisce che chi vuole vendere o fare consulenza all'impiego di fitofarmaci deve aver conseguito il patentino.
Art. 8
comma1- 1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attivita' di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
è l'art. 9 comma 2 il problema
Art. 9
Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se' o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
L'art. 10 comma 4 stabilisce che devono essere individuati i prodotti per uso non professionale e il comma 5 stesso articolo stabilisce che dal 26 novembre 2015 è vietata la vendita di quei prodotti che non recano la dicitura prodotto non professionale.
art. 10
comma 4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.
comma 5. Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, e' vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».
Non ho letto bene tutta la legge ma sembra che ci deve essere o ci sarà a breve una lista di quei prodotti che si potranno acquistare senza patentino (prodotti non professionali). Vediamo che succede.....