L’esilio di Umberto II e dei suoi discendenti avvenne per effetto della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, risalente al 1° luglio 1947, che recitava testualmente:
1 comma - I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
2 comma - Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi, sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
3 comma - I beni esistenti nel territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati dallo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 Giugno 1946, sono nulli.
Vittorio Emanuele & Co. Sono rientrati in Italia grazie alla Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 che recita all’articolo 1: I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Pertanto il 3° comma, riguardante i beni dei Savoia, mi risulta tuttora in vigore. O sbaglio?
Inoltre la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla quale i Savoia si rifanno, è del 1950. Può ritenersi a valore retroattivo ?
Quanto vorrei capirne di più!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!