Dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora a rischio
(testo integrale, in inglese: http://www.cites.org/eng/disc/text.php)
Articolo II
Principi Fondamentali
1. L'Appendice I include tutte le specie a rischio di estinzione che sono o possono essere soggette a commercio. Il commercio di esemplari di queste specie deve essere soggetto a regolazione particolarmente stringente per non metterne ulteriormente in pericolo sopravvivenza e deve essere autorizzato solo in particolari circostanze.
2. L'Appendice II include:
(a) tutte le specie che, sebbene al momento non siano necessariamente minacciate di estinzione, possono diventarlo, per cui il commercio di esemplari di queste specie è soggetto a rigorosa regolazione per impedire un uso incompatibile con la loro sopravvivenza; e
(b) altre specie che devono essere soggette a regolazione per fare in modo che il commercio di esemplari di alcune specie di cui al sottopragrafo (a) di questo paragrafo possano essere messe sotto effettivo controllo.
3. L'Appendice III include tutte le specie che le Parti identificano come soggette a regolamentazione per la propria competenza al fine di prevenire o limitare lo sfruttamento, e necessitanti della collaborazione delle altre Parti nel controllo del commercio.
4. La Parti non permettono il commerio di esemplari di specie incluse nelle Appendici I, II e III se non in conformità con le prescrizioni della presente Convenzione.
(testo integrale, in inglese: http://www.cites.org/eng/disc/text.php)
Articolo II
Principi Fondamentali
1. L'Appendice I include tutte le specie a rischio di estinzione che sono o possono essere soggette a commercio. Il commercio di esemplari di queste specie deve essere soggetto a regolazione particolarmente stringente per non metterne ulteriormente in pericolo sopravvivenza e deve essere autorizzato solo in particolari circostanze.
2. L'Appendice II include:
(a) tutte le specie che, sebbene al momento non siano necessariamente minacciate di estinzione, possono diventarlo, per cui il commercio di esemplari di queste specie è soggetto a rigorosa regolazione per impedire un uso incompatibile con la loro sopravvivenza; e
(b) altre specie che devono essere soggette a regolazione per fare in modo che il commercio di esemplari di alcune specie di cui al sottopragrafo (a) di questo paragrafo possano essere messe sotto effettivo controllo.
3. L'Appendice III include tutte le specie che le Parti identificano come soggette a regolamentazione per la propria competenza al fine di prevenire o limitare lo sfruttamento, e necessitanti della collaborazione delle altre Parti nel controllo del commercio.
4. La Parti non permettono il commerio di esemplari di specie incluse nelle Appendici I, II e III se non in conformità con le prescrizioni della presente Convenzione.
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