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2 articoli sul maltrattamento: modifiche di legge recepite e segnalazioni all'aidaa

elena_11293

Master Florello
non sono recenti (l'ultimo è del 2010), ma direi che possono cmq essere interessanti per chi non ne avesse ancora avuto notizia. il numero dell'AIDAA a cui inviare un sms è lo stesso pubblicizzato quest'estate per le segnalazioni di animali abbandonati ma è attivo già dallo scorso anno. non sono però stata in grado di trovare il loro sito per notizie di prima mano (quello che viene dato in certe pagine come ufficiale, cioè aidaa.net, risulta non operativo, probabilmente è stato abbandonato e ora è di nuovo in vendita). ad ogni modo, ecco le info (divise in più post per questioni di spazio):




Maltrattamento degli animali : ecco cosa dice la nuova legge

Maltrattamento animali, cosa cambia
Ecco le novità della normativa nella mini-guida predisposta dalla Lav


L'Italia ratifica la Convenzione Ue sul maltrattamento degli animali (28 ottobre 2010)

ROMA - La Lega antivivisezione (Lav) ha predisposto una mini-guida in cinque punti per spiegare cosa cambia nel concreto con la ratifica, da parte dell'Italia, della convenzione Ue sul benessere degli animali. C'è soddisfazione, in particolare, per l'introduzione della nuova fattispecie di reato del traffico clandestino di cuccioli. «Un mercato illegale da 300 milioni di euro l’anno giocato sulla pelle dei quattro zampe e di ignare famiglie - fa notare Gianluca Felicetti, presidente dell'associazione -, sviluppatosi finora anche con gravi rischi sanitari in normali circuiti grazie a una rete di coperture, per la mancanza di una normativa efficace di contrasto».

Ecco di seguito le novità introdotte con la ratifica.

1. AUMENTO DELLA SANZIONE MINIMA E MASSIMA PER UCCISIONE DI ANIMALI
All’articolo 544 bis del codice penale (Uccisione) la previsione della reclusione passa “da tre mesi a diciotto mesi” a “da quattro mesi a due anni”. (articolo 3 comma 1 lettera a della nuova Legge)

2. AUMENTO DELLE SANZIONI PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
All’articolo 544 ter del codice penale (Maltrattamento) la previsione della pena passa “da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro” a “da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro” (articolo 3 comma 1 lettera b della nuova Legge)

3) CONVENZIONE EUROPEA RATIFICATA – MUTILAZIONI AD ANIMALI DA COMPAGNIA
L’Italia, penultima, non è più finalmente nell’elenco dei Paesi che hanno firmato ma mai ratificato ed eseguito la Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. La Convenzione con le sue previsioni entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito di questa legge presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
L’articolo 10 della Convenzione del Consiglio d’Europa, ora ratificata in Legge dello Stato, prevede all’articolo 10: “1.Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’asportazione delle unghie e dei denti 2.Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un singolo animale (…)”. (articoli 1 e 2 della nuova Legge).
Si ricorda l’efficacia dell’Ordinanza contingibile ed urgente del ministero della Salute 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) che all’articolo 2 comma 1. vieta:
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

4) INTRODUZIONE DEL NUOVO REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata, un delitto, sia un’attività organizzata o condotta reiterata finalizzata a perseguire un profitto.
Condotta sanzionata: traffico illecito posto in essere da soggetti che, al fine di conseguire un profitto, tramite un’ attività organizzata o reiteratamente introducano, trasportino, cedano o ricevano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Si intende per attività organizzata qualsiasi attività in cui più soggetti, in concorso tra loro, mirino a preparare o commettere il reato di traffico di animali da compagnia introducendo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia, così come la partecipazione a un’organizzazione creata per preparare o commettere uno dei reati.
Per condotta reiterata si intende la violazione ripetuta della normativa che regola la movimentazione e l’importazione di animali da compagnia: l’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.

Sanzioni:
Pena: reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque, al fine di procurare a sé o a altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate:
- introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale – microchip o tatuaggio - e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale (art. 4 comma 1).
- trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 2).

Aggravante:
La pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro è aumentata se cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone – Paesi dell’Est - sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di provenienza per evitare la diffusione delle malattie proprie della specie come ad esempio la rabbia (art. 4 comma 3).

Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di emissione di decreto penale di condanna ai sensi dell’art 459 c.p.p. per i delitti di introduzione, trasporto, cessione illecita di cani o gatti si applica l’art. 544-sexies del codice penale che prevede la confisca degli animali, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". (art. 4 comma 4)

Animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca
Sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta. (art. 4 comma 5).
I cani e i gatti acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19–quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004. (art. 4 comma 6)
Oneri derivanti dal provvedimento di sequestro e confisca Si provvede mediante il fondo previsto dall’art. 8 della Legge 189/2004 (ancora non in funzione) - ai sensi del quale “le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla stessa Legge 189/2004 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale” - incrementato a seguito della maggiorazione delle sanzioni corrispondenti alle singole fattispecie di violazione individuate dalla presente legge. (art. 4 comma 7)
 

elena_11293

Master Florello
5. INTRODUZIONE, TRASPORTO E CESSIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA
In che cosa si differenzia dal reato di traffico illecito: le condotte sanzionate, seppur analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito di animali da compagnia, sono poste in essere da soggetti che non hanno approntato un’attività organizzata o reiterata.
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Natura dell’illecito: amministrativa
Condotta sanzionata: introduzione, trasporto e cessione di animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione della normativa vigente ovvero contravvenendo all’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Queste condotte illecite non erano prima sanzionate e sono state fortemente incentivate dal vuoto normativo sanzionatorio.
Sanzioni: amministrative per ogni animale introdotto
Sanzione: salvo che il fatto costituisca reato, come nel caso ad esempio di un passaporto per animali domestici falso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa:
da 100 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale, microchip o tatuaggio. (art. 5 comma 1)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale animali da compagnia in violazione della legislazione vigente, assenza delle necessarie certificazioni sanitarie e, ove richiesto, di passaporto individuale. La sanzione non si applica però nel caso in cui le violazioni possano essere regolarizzabili ai sensi dell’art. 13, comma 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, “in caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione”. (art. 5 comma 2)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto a chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l’identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata. (art. 5 comma 3)
Aggravante: Si applica una sanzione più elevata – da 1000 a 2000 euro per ogni animale introdotto – se i cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone (Paesi dell’Est) sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. (art. 5 comma 4) Sanzioni amministrative accessorie
Sospensione:
da tre mesi a un anno dell’attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un’azienda commerciale che commetta 3 violazioni in un periodo di 3 anni delle norme che sanzionano l’introduzione illecita di animali da compagnia. La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi. (art. 6 comma 1)
da uno a tre mesi a carico del titolare di un’azienda nel caso in cui commetta tre violazioni del comma 13-bis del decreto legislativo n. 28 del 1993. La sanzione accessoria è quindi irrogata all’operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione – atti necessari per realizzare gli scambi comunitari e intracomunitari di animali – quali ad esempio: il controllo del benessere durante il trasporto, il controllo dello stato di salute degli animali, la verifica dei documenti sanitari e di identità, la comunicare ogni tipo di irregolarità al Servizio sanitario locale competente. (art. 6 comma 2)
Revoca dell’autorizzazion e dell’attività di trasporto e commercio se le violazioni previste per l’importazione legale sono 5 in un periodo di 3 anni. Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell’autorizzazion e non può conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di 12 mesi. (art. 6 comma 3)
Mezzi immatricolati all’estero: quando l’introduzione illecita, sanzionata amministrativamente dall’art. 5, viene commessa con un veicolo immatricolato all’estero si applicano le disposizioni dell’art. 207 del Codice della Strada. Nel caso in cui il trasgressore non paghi subito la sanzione in misura ridotta, dovrà versare all’agente accertatore una cauzione pari a alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.

Nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo devono versare invece una somma pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta. In mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il fermo amministrativo del mezzo e affidato in custodia a spese del responsabile della violazione fino a quando non abbia adempiuto l’onere del versamento e comunque per non più di 60 giorni . Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in idoneo luogo che garantisca il loro benessere. (art. 7 comma 2)

Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 e dell’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 può essere emesso il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. Attività di controllo Le previsioni di cui alla presente legge possono contestarle i soggetti previsti dall’articolo 13 della legge 689/81.

Chi irroga le sanzioni
L’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta a Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano negli ambiti delle rispettive competenze. (art. 7 comma 5), per le ipotesi di reato al Giudice Penale.



Cosa fare quando si intende segnalare un caso di maltrattamento?

Chiunque, che sia privato cittadino o un'associazione, può rivolgersi ad un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc...) segnalando uno dei casi di illeciti previsti dalla nuova legge e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze.

Inoltre, presso molti comuni italiani, è istituito lo Sportello per i diritti degli animali aperto al pubblico per informazioni e segnalazioni.

Dalla LAV , al numero telefonico 06 4461325, verranno fornite risposte e sostegno alle segnalazioni di maltrattamenti. Gli aggiornamenti sulle iniziative in corso saranno disponibili sul sito LAV, gli aggiornamenti normativi sul sito Home page > ReteAmbiente.

Pagina Polizia di Stato dedicata: http://www.poliziadistato.it/articolo/256-Maltrattamento_di_animali/
 

elena_11293

Master Florello
“Io lo segnalo”: un sms contro il maltrattamento degli animali domestici, 348.7611439


Cani lasciati da soli per ore o giorni su balconi assolati. Abbandonati senza cibo, né acqua. Legati a catene troppo corte. Picchiati. Sottoposti a sevizie. Sono dati agghiaccianti quelli che emergono dai messaggi inviati al primo servizio di segnalazione via SMS a livello nazionale, quel 348.7611439 (attivo 24 ore su 24) istituito dall’Aidaa, l’Associazione italiana per la difesa di animali e ambiente.
Raccontano un’Italia aberrante che, da Nord a Sud, non si vergogna di usare verso gli animali violenze inaudite, con punte di crudeltà in regioni come Sicilia, Abruzzo e Veneto.

Al numero di Aidaa sono arrivati, in poco meno di dieci giorni, 2500 sms: oltre il 70% per segnalare cani tenuti sui balconi o alla catena. Il rimanente 30% tristemente diviso tra segnalazioni di cani chiusi in gabbia o costretti a una vita di stenti (15%), e veri e propri maltrattamenti da codice penale (15%), sottoposti a immediata denuncia all’autorità giudiziaria.
Il dettaglio delle atrocità? Cani tenuti alla catena troppo corta, abbandonati e senza cibo o acqua per giorni; cani confinati in gabbie o piccoli spazi, al sole e spesso senza libertà di movimento; cani picchiati o sottoposti a sevizie. Di questi sono numerosi i casi di estrema gravità: cani feriti o picchiati, con sistematica ferocia, tutti i giorni; stretti da catene o collari a strozzo o con il collare elettrico vietato dalla legge; cani addestrati con violenza a scopo di combattimento.



AIDAA: 4MILA DENUNCE IN 4 MESI DI MALTRATTAMENTO CANI

SEGNALATE A IOLOSEGNALO@LIBERO.IT oppure TRAMITE SMS AL 3487611439


Sono state circa 4.000 le segnalazioni relative a casi di gravi maltrattamenti a cui vengono sottoposti i cani arrivate nel periodo maggio-agosto al servizio 'Io lo segnalo' dell'Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente). "In particolare sono ben 500 le segnalazioni di maltrattamenti di cani da caccia- segnala l'Aidaa- spesso di proprietà di presunti bracconieri che tengono, specialmente nelle regioni del centro Italia i cani in recinti molto piccoli, in campagna sotto il sole e senza un adeguato rifornimento di cibo e acqua". Oltre 3.000 invece, le segnalazioni che parlano di cani sottoposti a pestaggi. Il reato di maltrattamento di animale "è un fatto purtroppo diffuso in maniera capillare- dice Lorenzo Croce presidente nazionale di Aidaa- stando alle segnalazioni che abbiamo ricevuto sarebbero migliaia le persone che ogni giorno sottopongono i loro cani alle peggiori angherie molto spesso solamente per sfogare le loro frustrazioni". L'associazione si dice pronta "a denunciare ogni caso- conclude Croce- ma abbiamo bisogno di informazioni precise e non anonime, e soprattutto, se possibile, corredate da filmati che possono essere inviate a: iolosegnalo@libero.it oppure tramite sms al 3487611439".
 
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