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norme di comportamento per l'utilizzo di insetticidi contro le zanzare chi mi sa aiutare?

Alessandro2005

Esperto in Fitopatologie
però rilegendo a mente serena l'articolo parla di prodotti fitosanitari per uso agricolo pensate che valga anche per i trattamenti anti zanzare?

E' il tema che avevo accennato già in uno dei miei primi commenti ma forse non è stato colto, nel senso che la produzione legislativa sui prodotti fitosanitari è essenzialmente pensata per l'agricoltura.

Nel tempo le norme sono state via via aggiornate ma non è che, se si fa riferimento in particolare all'impiego dei prodotti, la materia non fosse disciplinata (ad es. distanze dai pozzi e dai corsi d'acqua, tenuta del quaderno di campagna, utilizzo dei D.P.I., conservazione e smaltimento scorte e contenitori etc.); semplicemente, diciamo fino a ieri, per l'utilizzatore non professionale (giardini privati, orto-frutteto per consumo personale) si ragionava potremmo dire per differenza: si potevano acquistare e impiegare senza particolari obblighi i prodotti per i quali non era richiesto il patentino. Attualmente non è più così, solo che l'utilizzo non professionale è de jure condendo (ch'io sappia c'è solo una circolare del Ministero della Salute e una bozza di decreto); il tutto complicato dal regime transitorio della classificazione dei prodotti da DPD a CLP (senza pittogramma o frasi di pericolo dubito ne rimarranno pochissimi), nonché dalla ridefinizione di quelli che erano una volta i PPO (prodotti per piante ornamentali) e i Presidi medico-chirurgici (per intenderci la bomboletta spray per ammazzare blatte o formiche) che pure essi contengono sostanze che nella nuova definizione saranno indicate col termine omnicomprensivo di biocidi (saranno inseriti nel gruppo PT18 con probabili limitazioni uso professionale per polveri e soluzioni concentrate).

In definitiva il concetto è se esistono limiti od obbligazioni per intervenire entro la proprietà privata (casa, giardino, orto domestico) con antiparassitari in commercio e irrorati con pompa a spalla: io dico - fino a smentita documentata - che al momento si può (con le precauzioni mutuabili dalle norme per uso professionale), né il vicino/confinante può eccepire con motivazioni giuridiche salvo querela per danno (da dimostrare).
Per la lotta alle zanzare poi sono state prodotte norme specifiche (con invito ai privati di collaborare)
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2016&codLeg=55696&parte=1&serie=
 
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marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
alessandro per la legge ciò che non è specificato in particolare è lecito e sono d'accordo ma in questo caso le cose stanno diversamente dato che le normative INCLUDONO MOLTO GENERICAMENTE nella loro "rete" praticamente tutti i trattamenti/prodotti/fitofarmaci o no che includono le famose frasi sulla pericolosità e/o tossicità ... senza specificare ( ed questo il problema ) quali siano i prodotti interessati e quelli invece estranei alle normative ...ponendo quindi TUTTI i prodotti di qualsiasi genere ( recanti frasi sul pericolo) senza nessuna distinzione....
in questo caso la legge è valida per qualsiasi prodotto recante quelle frasi e/o disegnetto di pericolo....qualsiasi siano i luoghi dato che la legge parla chiaramente di questo ponendo le aeree urbane alla pari delle zone agricole dato che questa legge e queste norme hanno l'obiettivo di salvaguardare le persone .....
quindi è qui che di solito si fa confusione e se ne da un errata interpretazione.....(già in passato nella sezione Prato ,se non vado errato, si erano avviati un paio di 3D su queste questioni )
infatti si crede che la legge, essendo deficitaria sulla elencazione prodotto per prodotto e su area e aerea, permetta ancora oggi di fare distinguo e o come si faceva in passato "sino a che non venga definito...." invece la legge definisce anche troppo e troppo genericamente infatti fa riferimento " a tutti quei prodotti con la presenze di frasi o "disegnetti" attestanti la loro pericolosità ( e anche tu hai convenuto che se escludiamo questi prodotti quelli che rimangono sono praticamente inesistenti ,a parte quelli "naturali") e sempre per legge si fa genericamente menzione alla validità, di conseguenza delle norme attuative perl'irrogazione di tali ,tutti , prodotti in tutte le aree senza distinzione di sorta se non per una cosa sola "con o senza presenza umana" non dicendo quale aree siano vincolate dalla normativa e specificando "da attuare in presenza di....a distanza da...." purtroppo INCLUDE ANCHE le aree residenziali ,condominiali, private o comuni inserite in quartieri ecc ecc dato la rilevante presenza umana .....
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infatti tanto è decente il mio ragionamento....talmente convinto di essere nel giusto che a prova vorrei tanto rimettere proprio il link da te postato.... dove , ripeto, proprio inizialmente tutto ciò scritto , da me, è proprio a motivazione del promulgamento di certa legge loro provinciale indicandone il motivo primario specificamente rimarcando la "troppa generalità legislativa" ...e che la legge in realtà ha incluso anche quello che incluso non era.....ponendo in seria difficoltà la loro agricoltura consistente in piccoli appezzamenti insiti in e tra zone residenziali e quindi avrebbe di fatto, così come scritta, vietato la loro cura e coltura ....
da qui la necessità ben spiegata del Trentino di includere modificare aggiungere a livello provinciale colmando le varie "omissioni /buchi legislativi "
scorrendo le varie tabelle sipuò notare che tra le aree sensibili vi sono anche gli " edifici privati e le loro pertinenze " ( possiamo quindi metterci condominii, terrazzi balconi e giardini parti comuni e /private a comporre un condominio un comune una casa ecc.... ovvero ne sono compresi COME DA LEGGE ORIGINALE)
vorrei postare altri link anche in pdf di alcune polizie municipali e/o provinciali a supporto ma sono PDF troppo pesanti. e non riesco a caricarli .....


antonio per dare i tuoi prodotti bene avvisare precedentemente , richiedere la chiusura momentanea degli infissi , meglio se in ore notturne sempre previo preavviso ....in assenza completa di vento ( se si sente l'odore vuol dire che ciò che è stato spruzzato nell'aria potrebbe o è arrivato anche la da loro.... e per essere precisi ci stanno montagne di sentenze a favore dei vicini dalle narici delicate.....)
se puoi porre in essere tutto ciò problemi non dovresti averne più....ma a parte ciò, dovresti fare tutto ciò anche fossero solo regole di buon vicinato ....
tutto il resto qui sopra sono solo generici scritti quasi senza importanza se non per noi che li abbiamo appunto scritti ... invece tu sei li sul posto e sarai tu a vedere come risolvere sul serio....
a domanda potresti avere problemi per le narici delicate dei vicini ? SI puoi averne anzi posso dartene e se vogliono pure alla grande.....anche perchè tutto ciò scritto potrebbe in effetti avere poco importanza ? perchè al di là del mio giusto o sbagliato quello che tu hai chiesto potrebbe ricadere in ben altra legge
leggi sto linketto....
http://www.affaritaliani.it/cronache/molestie-olfattive-ecco-come-difendersi200612.html


:eek::eek: cacchio ma quanto ho scritto ...davvero moltotroppo....fa li stess ...mi defilo e non rompo più..... a voi la scena che improvidamente vi ho rubato....
 
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Antonio81

Giardinauta Senior
perchè al di là del mio giusto o sbagliato quello che tu hai chiesto potrebbe ricadere in ben altra legge
leggi sto linketto....
http://www.affaritaliani.it/cronache/molestie-olfattive-ecco-come-difendersi200612.html


:eek::eek: cacchio ma quanto ho scritto ...davvero moltotroppo....fa li stess ...mi defilo e non rompo più..... a voi la scena che improvidamente vi ho rubato....
ho dato un'occhiata al link beh diciamo che si potrebbe ovviare alla norma utilizzando il solfac che è completamente in odore.... effettivamente ciò che hai scritto è veramente molto lungo e visto che ha dalle 7 che sono sotto il sole rovente ho bisogno di rileggerlo per bene domani mattina a mente serana e soprattutto a cervello fresco e non infuocato :Dperchè oggi non connetto:confused:.... però per accellerare i tempi vediamo se ho capito bene andiamoci a punti per semplificare la comprensione :p:p
punto primo la regione trentino ha ritenuto doveroso fare una slide per tamponare alle lacune sulle varie normative a livello fitofarmacologico ma stiamo sempre parlando di prodotti fitofarmacologici che curano le piante ma non di prodotti di presidio medico chirurgico come esce nell'etichetta del tetracip e come è pur specificato nell'etichetta di libera vendita, a differenza dei prodotti fitosanitari che per acquistarli occorre il patentino..... punto due il trentino come regione è corso ai ripari ma non sappiamo quello che nel mio caso ha deciso la regione sicilia a riguardo.... quindi non trovando niente su internet scritto dalla regione sicilia credo che le restrizioni appartengono solamente riguardo ai prodotti fitosanitari aiutatemi se sbaglio :p...... punto tre se devo irrorare nuovamente il prodotto anti zanzare do il preavviso al vicino dicendogli di andarsi a fare una passeggiata e chiudere tutte cose e magari appunto lo spruzzerò la sera diciamo come legge morale e no come legge giuridica dato che non c'è nessuna normativa che ne parla nello specifico giusto o sono rinco per il caldo :D? ringrazio a marco e alessandro per la pazienza... e attendo ancora vostre risposte :ciao:
 
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