E' vietato potare le proprie palme per la prevenzione dal punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus).
5.1 Interventi di profilassi generali
Dato il lungo periodo in cui le larve restano all'interno della pianta e quindi difficilmente
raggiungibili dai più comuni mezzi di lotta, appare evidente la necessità di impedire
preventivamente l'ingresso delle larve e soprattutto l’esigenza di prestare la massima attenzione
per individuare precocemente il momento dei loro primi insediamenti. Pertanto, dovranno essere adottate tutte le tecniche di difesa conosciute, al fine di
mantenere le piante sane.- evitare i tagli delle foglie verdi o, se indispensabili, effettuarli nel periodo invernale.
Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà, secondo i casi, la denuncia
all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del c.p., l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dall’art. 54 del D.Lvo 214/2005 nonché la sospensione delle diverse autorizzazioni
fitosanitarie (ex 987/31, Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori, Autorizzazione all’uso
del Passaporto delle Piante) per un periodo compreso da quindici a quarantacinque giorni; la
sospensione delle suddette autorizzazioni comporterà il divieto di vendita di vegetali e prodotti
vegetali per tutto il periodo sanzionatorio.
Tutti gli interventi inerenti la numerazione, la potatura, i trattamenti, l’abbattimento e la
distruzione delle piante risultate attaccate dal R. ferrugineus sono a cura e spesa del proprietario
o conduttore, a qualsiasi titolo.
Se vuoi la versione completa di tutte le attività preventive vai qui:
http://www.google.it/search?hl=it&q=+decreto+divieto+di+potare+le+palme&btnG=Cerca&meta= e apri il 4° link.
Ciao