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la finestra del vicino

eleonorsa

Aspirante Giardinauta
buongiorno, vorrei esporvi il mio problema. Abito a Ravenna, in campagna dove abbiamo appena ristrutturato un appartamento. il vicino, poco simpatico, che vive al piano terra ha 3 finestre sul mio giardino. cosa potrei mettere per tutelare un po' della nostra privacy? rampicanti in vaso? a quale distanza dalle finestre? inoltre avanza lamentele (seguite da insulti) perchè tengo piante (geranei) sul marciapiede (IN TERRA) sotto la loro finestra, ma sul mio marciapiede nel mio giardino. secono vio sono obbligata a spostere i vasi?
grazie
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
buongiorno, vorrei esporvi il mio problema. Abito a Ravenna, in campagna dove abbiamo appena ristrutturato un appartamento. il vicino, poco simpatico, che vive al piano terra ha 3 finestre sul mio giardino. cosa potrei mettere per tutelare un po' della nostra privacy? rampicanti in vaso? a quale distanza dalle finestre? inoltre avanza lamentele (seguite da insulti) perchè tengo piante (geranei) sul marciapiede (IN TERRA) sotto la loro finestra, ma sul mio marciapiede nel mio giardino. secono vio sono obbligata a spostere i vasi?
grazie

le cose a "GRANDI LINEE" stanno abbastanza semplici
se il giardino cioè il terreno e il marciapiede sono tue proprietà trascritte anche nel contratto di acquisto tu puoi praticamente farci quello che vuoi ma il muro ( delle finestre) se in aderenza o a confine, è una parte comune con relativa regolamentazione secondo legge nel codice civile (e generalmente menzionato nelle parti comuni)
ma per poter avere una risposta meno generica e più utile al caso, servirebbero alcune altre notizie
es. tu sei andata ad abitarci dopo di lui ? è un condominio ? un disegno o una foto aiuterebbero di più
e comunque siepi piante anche alberi PURCHE IN VASO non hanno regolamentazione sulle distanze e dimensioni purchè non alterino il suo diritto a luce e aria cioè purchè non ostruiscano le sue finestre .......
comunque qualche altra meno generica info sarebbe utile .......:embarrass :flower::Saluto:
 

eleonorsa

Aspirante Giardinauta
grazie mille della risposta!!
in realtà il vicino è un pensionato che ancora non ci abita ma, è nella sua proprietà dal sorgere al tramontar del sole. la casa è divisa sopra/sotto con due uniche unità abitative. siamo immersi nella campagna e non esistono altri vicini. il marciapiede ed il terreno in questione sono di mia proprietà esclusiva. l'unca alternativa è quella di mettere piante in vaso, ma come faccio a stimare quando altero il suo diritto a luce e aria?
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
grazie mille della risposta!!
in realtà il vicino è un pensionato che ancora non ci abita ma, è nella sua proprietà dal sorgere al tramontar del sole. la casa è divisa sopra/sotto con due uniche unità abitative. siamo immersi nella campagna e non esistono altri vicini. il marciapiede ed il terreno in questione sono di mia proprietà esclusiva. l'unca alternativa è quella di mettere piante in vaso, ma come faccio a stimare quando altero il suo diritto a luce e aria?
allora è una bifamiliare giusto ? nel contratto esistono parti comuni o servitù ?
in ogni caso dato che non abitate con divisioni dal basso all'alto (cioè una "terra cielo") che potrebbero essere in teoria suddivise in due unità indipendenti con un solo muro divisorio (o poco più) in comune (la metà verso di te tua e la metà verso di lui sua) dicevo se come ho capito siete "sopra una / sotto l'altro nel contratto sicuramente vi sono indicazioni di parti in comune dato ad es.che i muri del piano terra sostengono anche l'abitaz. superiore
altra cosa ......voi se ho ben capito state al primo piano con ........il giardino che è in proprietà esclusiva (cioé proprietà /proprietà trascritta in contratto giusto? ) ma con il muro (e le finestre) del vicino che lo delimita (almeno da un lato ) la cosa si complica
in pratica il suo diritto alla luce e al sole è soggettivo e tu non puoi "ostruire o coprire anche parzialmente le finestre del vicino
questo problema potrebbe essere mitigato dal fatto che se lui ha comprato/firmato e ha residenza dopo di voi (qualora sempre non vi siano chiare indicazioni e trascrizioni sul vostro contratto date dall'originale ,ipotizzo, unico proprietario precedente che poi ha venduto anche a voi)
in funzione dell'affaccio su altrui proprietà non sarebbe in regola (perchè non potrebbe averlo su una proprietà non sua) ,ma potrebbe anche essere che esista una servitù di affaccio, ma che in ogni caso dovrebbe essere ratificata e trascritta nel contratto d'acquisto quindi potrebbe e le sarebbe permesso l' affacciarsi
sono importanti i tempi e le date di stipula dei contratti perchè chi prima ha firmato obbliga il secondo ad adeguarsi.... in parole povere se il primo proprietario sei te e se nel contratto non è menzionata esplicitamente e chiaramente nessuna servitù di affaccio (chi ti ha venduto doveva eventualmente trascriverla )potresti chiedere anche (previo causa legale e con decisione del giudice) la chiusura delle sue finestre sulla tua proprietà o male che ti vada non potrebbe più aprirle e renderle "opache"
per contro se il contratto lo ha firmato prima lui e sempre in mancanza di trascrizioni notarili e contrattuali, sul suo contratto e sul tuo, dovrai essere tu ad adeguarti stringendo, per così dire, e delimitando drasticamente la tua proprietà e annullando l'affaccio
cioè impedendo di fatto che sia tu a guardare in casa sua
certo che solitamente è per questi motivi che si tende a dare il giardino al piano terra ed eventuali terrazzi o cose affine ai piani superiori
mi sembra strano anche perchè generalmente non sarebbe consentito affacciarsi su un altra proprietà !!
sviluppato questo ragionamento, mi pare che lui possa solo inveire e ,dato che non può far altro, voglia prenderti per nervi e sfinimento e farti fare quello che vorrebbe lui
in parole povere rinunciare ad una fetta del tuo giardino costringendoti a schermarlo e rinunciando così a tutto quello che sta dietro la siepe che vorresti fare e che chiaramente ed implicitamente non potrai addossare alle sue finestre (ribadisco perchè ci stanno ??) dovrai, per lasciarle luce ed aria, sistemarle almeno a 3mt di distanza se le vuoi alte abbastanza da impedirle la sua visuale :baf:
un consiglio quando insulta /inveisce o minaccia , o cerchi di essere in compagnia a testimonianza, o dopo averlo avvisato "guarda che ti stò registrando"lo registri e poi ti rivolgi ai P.S o ai carabinieri ......

come vedi nella legge fa fede ciò che hai firmato e quando, e ogni cosa modifica tutta la lettura della tua situazione
e credimi le notizie che hai fornito sono molto minimali quindi tutto può essere il contrario di tutto ma spero di esserti stato utile lo stesso :storto::Saluto:ne
 
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M

mammagabry

Guest
ma perche' ad unoo cosi' gli metti delle piante che tengono lontane le zanzare?
Cerca qualcosa di puzzolente che attira bestiacce,ovviamente se sei nella ragione cioe' che puoi fare come vuoi e lui no,e gliela piazzi sotto cosi' ti vendichi!!!!!!!!!
Qualcuno poteva avvisarti che avresti avuto un vicino odioso io farei una chiacchierata con l'ex proprietario per farmi chiarire un po' le cose e per dirgliene 2,secondo me ste cose doveva spiegartele subito,magari omettendo la simpatia del vicino ma almeno poteva spiegarti come funziona!
 

eleonorsa

Aspirante Giardinauta
si, è un bifamiliare e nel contratto non mi sembra ci siano esplicitate servitù di affaccio..ma provo a controllare meglio! le proprietà esclusive sono comunque state trascritte sul contratto. nel caso io chiedessi di chiudere od oscurare le sue finestre, lui potrebbe chiedere altrettanto per le mie finestre del piano di sopra? mi conviene?
riguardo la tempistica, la cosa è un po' complicata inquanto era un'unica unità immobiliare cointestata al 50 % al momento della ristrutturazione e divisa in 2 unità abitative al momento della fine lavori, con un unico atto notarile. tutto questo perchè si trattava di un'eredità di un fratello a 2 sorelle (mia madre e mia zia)! insomma il solito casino tra parenti!!! l'unica cosa è che io ho residenza qui da 1 anno, mentre l'appartamento al pt risulta come seconda casa in cui nessuno ha residenza. questo gioca a mio favore?
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
si, è un bifamiliare e nel contratto non mi sembra ci siano esplicitate servitù di affaccio..ma provo a controllare meglio! le proprietà esclusive sono comunque state trascritte sul contratto. nel caso io chiedessi di chiudere od oscurare le sue finestre, lui potrebbe chiedere altrettanto per le mie finestre del piano di sopra? mi conviene?
riguardo la tempistica, la cosa è un po' complicata inquanto era un'unica unità immobiliare cointestata al 50 % al momento della ristrutturazione e divisa in 2 unità abitative al momento della fine lavori, con un unico atto notarile. tutto questo perchè si trattava di un'eredità di un fratello a 2 sorelle (mia madre e mia zia)! insomma il solito casino tra parenti!!! l'unica cosa è che io ho residenza qui da 1 anno, mentre l'appartamento al pt risulta come seconda casa in cui nessuno ha residenza. questo gioca a mio favore?


ohhh ecco qualcosa di buono ........prima era consentito tale affaccio (quello ora del vicino) perchè praticamente dello stesso proprietario .........ma ora per poterla suddividere in due proprietà distinte separate e di diverso proprietario la legge impone l'adeguamento e se l'originale unico proprietario iniziale nella suddivisione non ne ha tenuto conto allora puoi richiederlo tu
non è consentito senza un valido atto l'affaccio tra due proprietà diverse se non quello regolamentato dalla legge che in parole povere di fatto vieta affacci diretti , obliqui o in qualsivoglia modo che permettano la visuale sull'altrui proprietà es banalissimo in un balcone o terrazzo di due diversi proprietà
deve essere di legge "schermato diviso in maniera fissa e inamovibile da un muro o una vetrata opaca o con qualsiasi cosa fissa e inamovibile atta ad impedire in qualsiasi maniera che si possa anche solo "sbirciare"
morale quella bifamiliare non è in regola con la suddivisione e la relativa trascrizione ,la legislazione regolamenta in maniera precisa come deve essere effettuata e il cosa si può o non si può fare e l'affaccio diretto è tra quelle cose vietate a meno che non sia stata "accesa, come servitù, dall'unico proprietario originale al momento della suddivisione catastale e successivamente trascritto in atto notarile sul contratto di vendita e quindi controfirmato dagli acquirenti ecco questo è il tuo" bandolo della matassa"

ultima cosa tu puoi chiedere la chiusura o l'oscuramento delle finestre incriminate perchè affacciano DIRETTAMENTE ,non sulla, MA NELLA TUA PROPRIETA' (sulla tua proprietà vuol dire che si aprono nella proprietà di tizio ma che è dirimpettaio mio e mi vede in casa / nella proprietà invece significa che un muro delimita la mia proprietà e un tizio ci apre una finestra e si affaccia direttamente in casa mia)

a differenza tua che dato stai al piano superiore ti affacci sul tuo giardino e non dentro le sue finestre
e comunque tu saresti alle giuste distanze

probabilmente gli faranno drasticamente ridurre le misure delle finestre e per permetterle luce e aria verranno ridotte ad aperture e posizionate molto in alto , aperture definite appunto LUCI (diverse dalle VEDUTE, cioè le finestre) atte solo al passaggio di luce e aria ma che impediscono appunto la veduta diretta cioè l'affaccio

quel signore, per me, lo sa bene e spera che tu le allontani il pericolo della chiusura delle finestre, eliminando l'affaccio diretto .........ma spetta a lui l'onere non a te farlo
falle scrivere da un avvocato (con raccomandata e ricevuta di ritorno) paventando il tutto e poi in base a come si evolverà l'atteggiamento del vicino deciderai se proseguire nell iter legale oppure no.........tanto da come ho capito i rapporti sono già in cattive acque .............
 
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elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
si, è un bifamiliare e nel contratto non mi sembra ci siano esplicitate servitù di affaccio..ma provo a controllare meglio! le proprietà esclusive sono comunque state trascritte sul contratto. nel caso io chiedessi di chiudere od oscurare le sue finestre...
Ciao, sia tu che lui avete acquistato in questo stato di fatto e di diritto, compresa la servitù di affaccio istituita dall'unico originario proprietario (il costruttore) anche se non esplicitamente citata nel rogito, quindi tu NON puoi chiedere la modifica/chiusura delle sue finestre e lui non può chiederti di togliere i vasi appoggiati sulla tua proprietà.
Per quanto riguarda la privacy, le piante devono stare almeno a tre metri dalle sue finestre e ti consiglio di non farle cresce più di 180 - 200 cm per evitare che le contestazioni in merito alla diminuzione di luce (che comunque ci sarà) abbiano fondamento.
La residenza e/o effettivo domicilio nell'appartamento è irrilevante.
 

eleonorsa

Aspirante Giardinauta
scusate non capisco! la casa era già esistente ed il proprietario originale è morto improvvisamente lasciando un testamento alle 2 sorelle. quindi nessuna servitù di affaccio istituita dall'unico originario proprietario! sucessivamente è stata divisa in 2 appartamenti distinti e nel contratto d'acquisto non c'è riferimento a servitù di affaccio. quindi posso o no chiedere la chiusura delle finestre?
 

Erika

Moderatrice Sezz. Cactacee e Succulente / Parliamo
Membro dello Staff
Ciao, io ti consiglio di sentire il parere di un esperto come ad esempio un geometra....anche se sinceramente,quando è successa a noi una cosa simile, il geometra si è dimostrato veramente poco compoetente ed abbiamo dovuto rivolgerci ad un avvocato.
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
scusate non capisco! la casa era già esistente ed il proprietario originale è morto improvvisamente lasciando un testamento alle 2 sorelle. quindi nessuna servitù di affaccio istituita dall'unico originario proprietario! sucessivamente è stata divisa in 2 appartamenti distinti e nel contratto d'acquisto non c'è riferimento a servitù di affaccio. quindi posso o no chiedere la chiusura delle finestre?

a tal proposito consiglio la lettura di questo link
http://www.gadit.it/temi/tema.asp?id=59&idTema=1

chiaro e implicito l'assioma terrazzo ==proprietà/fondo
ma che parla proprio di una cosa molto molto simile ...........
facendo particolare attenzione alla prima parte
e alle conclusioni finali

il concetto che, a "monte", la suddivisione dell'unica proprietà in due immobili catastalmente divisi , non sia stata fatta regolarmente e che in mancanza di espliciti riferimenti
in contratto controfirmati da ambedue gli acquirenti possa essere richiesta la messa a norma di legge per eventuali vizi (legislativi e costruttivi )anche successivamente all'acquisto ............in questo caso articolo 902 del cod.civile è , sembra ,motivato
 
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elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
scusate non capisco! la casa era già esistente ed il proprietario originale è morto improvvisamente lasciando un testamento alle 2 sorelle. quindi nessuna servitù di affaccio istituita dall'unico originario proprietario! sucessivamente è stata divisa in 2 appartamenti distinti e nel contratto d'acquisto non c'è riferimento a servitù di affaccio. quindi posso o no chiedere la chiusura delle finestre?
La servitù di affaccio è istituita implicitamente al momento della suddivisione dell'immobile in due unità e successiva vendita; tu quando hai acquistato SAPEVI dell'esistenza di quelle finestre sulla tua proprietà, quindi adesso non puoi certo pretendere di chiudergliele!

Sul tuo rogito dovrebbe esserci scritto che hai acquistato "nello stato di fatto e di diritto", questo significa che accetti anche questo tipo di servitù non scritte. In ogni caso, anche se non c'è scritto niente del genere, vale il Codice Civile.

Art. 1062 C.C. Destinazione del padre di famiglia.
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
La servitù di affaccio è istituita implicitamente al momento della suddivisione dell'immobile in due unità e successiva vendita; tu quando hai acquistato SAPEVI dell'esistenza di quelle finestre sulla tua proprietà, quindi adesso non puoi certo pretendere di chiudergliele!

Sul tuo rogito dovrebbe esserci scritto che hai acquistato "nello stato di fatto e di diritto", questo significa che accetti anche questo tipo di servitù non scritte. In ogni caso, anche se non c'è scritto niente del genere, vale il Codice Civile.

Art. 1062 C.C. Destinazione del padre di famiglia.
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
su questo siamo d'accordo, intendo sulla possibilità praticamente inesistente della completa chiusura,
ma molto probabilmente eventuale giudizio riguarderà più una mediazione volta a superare il problema della privacy
es impedire l'affaccio e anche se permettendo ,forse, una visuale potrebbe volgere più a favore "delle limitazioni"
o a una regolamentazione anche in senso restrittivo .
 
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marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
La servitù di affaccio è istituita implicitamente al momento della suddivisione dell'immobile in due unità e successiva vendita...........

Art. 1062 C.C. Destinazione del padre di famiglia.
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
scusa elebar ma da questo link
http://avvocati24.ilsole24ore.com/EsplosoDiritto.aspx?Identificativo=9957217&IdFonteDocumentale=5

si spiega che l'aticolo da te citato(1062) riguarda si il passaggio della servitù ma......da un unico proprietario di due o più fondi .........poi divisi tra proprietari diversi
e che abbia lasciato le cose nello stato in cui si trovano...... se il fondo è unico e di un unico proprietario come la casa in questione quali servitù avrebbero dovuto esserci se ad usarla era la medesima ed unica persona

ma lo zio ,in questo caso ha lasciato un unico fondo indiviso a due persone (sorelle)
poi sono state le sorelle , come uniche proprietarie precedenti, alla situazione attuale, ad effettuare la suddivisione (loro erano le proprietarie indivise precedenti non il fratello quindi uno stepp in più) e loro hanno fatto i lavori e loro dovevano adeguarsi alle leggi che regolano la divisione catastale ......loro proprietarie ,"per una precedente eredità", di un unica proprietà indivisa poi da loro suddivisa e a loro spettava l'onere di censire parti comuni /quelle di pertinenza e quelle di proprietà /regolamento contrattuale ed eventuali NUOVE servitù delle due nuove unità catastali allegando il tutto in contratto al rogito secondo legge
mi sbaglio?
 

elebar

Wonder Moderatrice Suprema
Membro dello Staff
scusa elebar ma da questo link
http://avvocati24.ilsole24ore.com/EsplosoDiritto.aspx?Identificativo=9957217&IdFonteDocumentale=5

si spiega che l'aticolo da te citato(1062) riguarda si il passaggio della servitù ma......da un unico proprietario di due o più fondi .........poi divisi tra proprietari diversi
e che abbia lasciato le cose nello stato in cui si trovano...... se il fondo è unico e di un unico proprietario come la casa in questione quali servitù avrebbero dovuto esserci se ad usarla era la medesima ed unica persona
...
Quando il Codice Civile è così chiaro, evito di farmi confondere le idee da pareri trovati in giro che anche se sono di avvocati valgono quanto il mio, cioè zero! :D

Il Codice dice: la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta ... che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario (quindi UNO) ed è esattamente questo il caso; lo zio è era proprietario DI TUTTO, è defunto e gli eredi (del tutto: anche se sono due persone fisiche sono UNA proprietà) hanno diviso in due fondi (attenzione all'avverbio "attualmente") e poi venduto a due persone diverse (è in questo momento che le proprietà diventano DUE) con le servitù attive e passive GIA' istituite dal frazionamento, quindi con le finestre di A sul fondo di B, cosa della quale B era ben consapevole quando ha acquistato (B sapeva di essere gravato da questa servitù di affaccio).

Se al momento della vendita non sono stati posti sui rogiti vincoli o limitazioni in merito alla servitù (la "disposizione" prevista dall'articolo),questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Quando il Codice Civile è così chiaro, evito di farmi confondere le idee da pareri trovati in giro che anche se sono di avvocati valgono quanto il mio, cioè zero! :D

Il Codice dice: la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta ... che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario (quindi UNO) ed è esattamente questo il caso; lo zio è era proprietario DI TUTTO, è defunto e gli eredi (del tutto: anche se sono due persone fisiche sono UNA proprietà) hanno diviso in due fondi (attenzione all'avverbio "attualmente") e poi venduto a due persone diverse (è in questo momento che le proprietà diventano DUE) con le servitù attive e passive GIA' istituite dal frazionamento, quindi con le finestre di A sul fondo di B, cosa della quale B era ben consapevole quando ha acquistato (B sapeva di essere gravato da questa servitù di affaccio).

Se al momento della vendita non sono stati posti sui rogiti vincoli o limitazioni in merito alla servitù (la "disposizione" prevista dall'articolo),questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

questa discuss. e la riprova di quanta confusione e di quanti pareri sulle stesse medesime questioni provochi una valanga di leggi leggine e codicicchi vari .........non per i nostri post , che vorrei ricordare
stanno a significare solo un indirizzo e palesemente solo quello senza pretese di univocità ...ma .......quanto anche appoggiandoci a figure e link palesemente più preparate/i e addentro alla questioni legali..... beh anche lì vige , non già l'esatta lettura ,ma bensì l'interpretazione legale e personale del codicillo e affini ,una foresta indistricabile ,dove la soggettività ,sia per avvocati sia per giudici ,è sovrana e dove tutto è sempre il contrario di tutto :baf:
alla nostra amica è stato dato del materiale su cui ponderare
ma al di là dei post e come già mi ero espresso .......rivolgersi se vorrà ad un avvocato (magari adesso anche informata un pochino di più ,almeno quello) e se vorrà sviluppare le nostre "chiacchere"
:flower::Saluto:ne
 
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