In realtà il sunto è che il Consiglio di Stato ha sentenziato che la pergotenda, in se, non va demolita perché lecita , come struttura ed uso e non va fatta rientrare quindi negli illeciti edilizi.....
Ha anche sentenziato che, come uso, è inteso nel senso più ampio del miglior godimento degli spazi in cui è insita.
In via riassuntiva ha determinato anche come NON DOVREBBE ESSERE, quindi per poterla far rientrare negli illeciti , ovvero non deve avere "pareti fisse "( specificando tra l'altro che nel novero si escludono anche le chiusure in vetro, se tali pareti in vetro siano "palesemente retrattili o smontabili velocemente " ) che non abbia copertura fissa , escludendo dal novero anche le coperture in vetro, o in materiale plastico rigido, se retrattile o, se anche in "telo", fissate da asole rondelle e chiodi non rientrano nelle peculiarità costruttive delle vere e proprie canoniche coperture fisse ed inamovibili ( travature portanti ecc, così come ampiamente descritte e regolamentate dalle apposite norme di legge).....e ciò nonostante che la pergotenda menzionata nella sentenza abbia anche parti in legno (al pari di un pergolato )....
A ben guardare, in questo elenco di caratteristiche illecite a cui far riferimento, per poter dar seguito alla demolizione viene completamente destituito ed escluso il risalire "ad un ipotetico uso illecito derivante, non dalla struttura in sé, ma dall'arredamento posto sotto di essa" così come il TAR aveva , in prima istanza , attribuito, a movente tale da giustificare la demolizione, pur essendo , in sé, lecita la struttura....
quindi il Consiglio Di Stato stralcia e annulla l'argomentazione "dell'uso dedotto" dal TAR, in base all'arredamento, e non viene posto , dal Consiglio di Stato, nessun limite di illegalità o qualsivoglia distinzione tra mobilio lecito e mobilio illecito ( così come, invece ha abbondantemente fatto , al contrario , sul come debba essere o non essere una pergotenda ) anzi leggendo la sentenza praticamente non viene menzionato in alcun modo il tipo di arredamento posto sotto.
In quanto per la sentenza non risulta rilevante, al fine del dover decidere se tale struttura vada oppure no demolita ...
In concreto ed al contrario il Consiglio Di Stato scrive/specifica in sentenza "....atta al miglior godimento possibile degli spazi esterni....." e non essendo specificato neppure quale che sia tal "miglior godimento possibile" non vedo perché, non essendo appunto specificato , in quel tal "godimento migliore possibile" non possa rientrare anche la miglior protezione possibile del proprio arredamento all'esterno......
Come ben sa, sicuramente, il tuo avvocato, per legge , nella legge, ciò che non è scritto, definito o espressamente vietato ....è possibile e lecito. ...
Io, di mio, invece mi concentrerei di più sul finale di sentenza, dove viene, si specificata la motivazione di tal sentenza, ....ma con la vaga clausoletta del "....fatte salve .....ecc ecc da parte del comune.....".....
Quindi la conclusione è che per demolire una pergotenda deve essere la struttura a non essere "fatta a regola d'arte", e poco importa , se regolarmente rientrante nelle norme imposte dalla legge, se ne faccia e si fruisca del miglior e più godibile uso....da lei derivato....