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Maestro Giardinauta
Se ne parla tanto... ecco la normativa :Saluto:
Oggetto della privativa per nuova varietà vegetale
Una “nuova varietà vegetale” è una varietà nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.
La tutela dei vegetali o dei prodotti vegetali è fornita sia dalla normativa brevettuale che da quella prevista per le varietà vegetali. I brevetti sono concessi per le invenzioni vegetali nuove, che implicano attività inventiva ed sono applicabili all’industria. La concessione del brevetto concede una privativa – contrariamente alla tutela prevista specificamente per le varietà vegetali – non solo sui vegetali e sui relativi ritrovati naturali o artificiali, ma anche sul metodo di produzione o di utilizzazione, nonché su eventuali mutazioni.
La tutela comunitaria per i ritrovati vegetali (CPVR) consente ai chi ne fa richiesta, sulla base di una domanda presentata all’Ufficio comunitario per le privative vegetali (CPVO) presso Angers in Francia, di ottenere la concessione di un singolo diritto di proprietà industriale valido in tutto il territorio dell’Unione europea. In alternativa alla tutela comunitaria è possibile ottenere un titolo di tutela varietale valido solo per il territorio italiano può essere chiesto ed ottenuto in base al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 nr. 30.
Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore può essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b)distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c)considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.
La varietà deve essere identificata dalla rispettiva denominazione. La denominazione della varietà è proposta dal richiedente ed approvata dall’Ufficio che ne riceve la domanda se quest’ultimo ritiene che la denominazione assegnata sia compatibile. La denominazione si prefigge lo scopo di attribuire una certificato di identità per la varietà protetta, che continua anche quando questa non è più tutelata giuridicamente con la privativa.
Requisiti per ottenere una privativa su nuova varietà vegetale
Per poter ottenere una privativa su una nuova varietà vegetale e necessari che questa abbia i seguenti quattro requisiti: novità, distintività, omogeneità e stabilità.
Il requisito di Novità
La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda del costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà, non è stato venduto né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
Distintività
La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.
In particolare, un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:
a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
b) è presente in collezioni pubbliche.
Omogeneità
La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata ed alla sua moltiplicazione vegetativa.
Stabilità
La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
Durata della tutela
Il diritto di privativa su una nuova varietà vegetale, dura 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione nel caso di tutela nazionale e 25 anni in caso di privativa comunitaria, elevato a 30 anni per le specie viticole, arboree e per la patata.
A chi spetta ottenere una privativa per nuova varietà vegetale
Il diritto ad ottenere la privativa per varietà vegetale spetta al costitutore; per costitutore si intende:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati alle lettere precedenti.
Oggetto della privativa per nuova varietà vegetale
Una “nuova varietà vegetale” è una varietà nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.
La tutela dei vegetali o dei prodotti vegetali è fornita sia dalla normativa brevettuale che da quella prevista per le varietà vegetali. I brevetti sono concessi per le invenzioni vegetali nuove, che implicano attività inventiva ed sono applicabili all’industria. La concessione del brevetto concede una privativa – contrariamente alla tutela prevista specificamente per le varietà vegetali – non solo sui vegetali e sui relativi ritrovati naturali o artificiali, ma anche sul metodo di produzione o di utilizzazione, nonché su eventuali mutazioni.
La tutela comunitaria per i ritrovati vegetali (CPVR) consente ai chi ne fa richiesta, sulla base di una domanda presentata all’Ufficio comunitario per le privative vegetali (CPVO) presso Angers in Francia, di ottenere la concessione di un singolo diritto di proprietà industriale valido in tutto il territorio dell’Unione europea. In alternativa alla tutela comunitaria è possibile ottenere un titolo di tutela varietale valido solo per il territorio italiano può essere chiesto ed ottenuto in base al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 nr. 30.
Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore può essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b)distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c)considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.
La varietà deve essere identificata dalla rispettiva denominazione. La denominazione della varietà è proposta dal richiedente ed approvata dall’Ufficio che ne riceve la domanda se quest’ultimo ritiene che la denominazione assegnata sia compatibile. La denominazione si prefigge lo scopo di attribuire una certificato di identità per la varietà protetta, che continua anche quando questa non è più tutelata giuridicamente con la privativa.
Requisiti per ottenere una privativa su nuova varietà vegetale
Per poter ottenere una privativa su una nuova varietà vegetale e necessari che questa abbia i seguenti quattro requisiti: novità, distintività, omogeneità e stabilità.
Il requisito di Novità
La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda del costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà, non è stato venduto né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
Distintività
La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.
In particolare, un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:
a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
b) è presente in collezioni pubbliche.
Omogeneità
La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata ed alla sua moltiplicazione vegetativa.
Stabilità
La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
Durata della tutela
Il diritto di privativa su una nuova varietà vegetale, dura 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione nel caso di tutela nazionale e 25 anni in caso di privativa comunitaria, elevato a 30 anni per le specie viticole, arboree e per la patata.
A chi spetta ottenere una privativa per nuova varietà vegetale
Il diritto ad ottenere la privativa per varietà vegetale spetta al costitutore; per costitutore si intende:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati alle lettere precedenti.