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Legislazione Compostaggio

GiulioGiardiniere

Aspirante Giardinauta
Salve a tutti

Sto facendo qualche ricerca sulla legislazione per compostaggio in Italia.
Sono interessato a compostare grandi quantità di materiale organico, quindi ho bisogno di fare chiarezza rispetto a fatti critici come: vicinanza fonti acqua o abitati, agevolazioni fiscali, requisiti sanitari, dichiarazioni catastali in caso di struttura permanente, ecc.

Se qualcuno ha esperienza delle leggi (nazionali, o regionali del Piemonte), ne sarei molto grato!

Grazie, G
 

Enrico Canaletti

Aspirante Giardinauta
Ciaooo

non so come sia andata a finere ma se utile, provo a fare chiarezza distinguendo i diversi livelli normativi e le diverse scale di compostaggio, perché la legislazione cambia significativamente a seconda dei volumi e della destinazione del compost.

Prima distinzione fondamentale: autocompostaggio o attività di compostaggio?
Tutto dipende dalla quantità e dalla destinazione del materiale. La legge italiana distingue nettamente tre livelli:
- Autocompostaggio domestico o aziendale — rifiuti organici prodotti e compostati nello stesso fondo, uso del compost in loco. Regime semplificato, quasi nessun adempimento.
- Compostaggio di comunità — più utenti conferiscono in un'unica struttura gestita collettivamente. Introdotto dal D.Lgs. 116/2020, richiede autorizzazione comunale.
- Impianto di compostaggio vero e proprio — tratta rifiuti di terzi o produce compost destinato alla vendita. Qui si entra nella gestione dei rifiuti con tutto ciò che comporta.

Autocompostaggio aziendale agricolo
Se sei un agricoltore e compositi i tuoi scarti vegetali (sfalci, potature, residui colturali) per usare il compost sui tuoi terreni, sei in una zona molto favorevole. Il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) all'art. 185 esclude dal regime dei rifiuti i materiali vegetali agricoli non pericolosi destinati al reimpiego in agricoltura. In pratica i residui colturali che restano nel ciclo aziendale non sono "rifiuti" e il loro compostaggio non richiede autorizzazioni ambientali, purché non vengano ceduti a terzi e non superino determinate soglie volumetriche.

Ti segnalo alcuni punti rilevanti:
- vicinanza a fonti d'acqua: questo è uno dei punti più critici. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 nella parte dedicata alla tutela delle acque. I criteri generali prevedono: (i) distanza minima dai corsi d'acqua superficiali: generalmente 10 metri, ma le Regioni possono aumentarla; (ii) distanza dalle falde acquifere: dipende dalla permeabilità del suolo — in aree vulnerabili (classificate nei Piani di Tutela delle Acque regionali) le restrizioni sono molto più severe; (iii) obbligo di impermeabilizzazione della platea in caso di volumi significativi, per evitare il percolato; (iv) in Piemonte il Piano di Tutela delle Acque (approvato con D.C.R. 117-10731/2007 e aggiornamenti successivi) individua le zone vulnerabili da nitrati e le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili — verificare se il tuo terreno ricade in queste zone è il primo passo

- vicinanza ad abitazioni: non esiste una distanza minima fissa a livello nazionale per il compostaggio agricolo domestico. Per gli impianti veri e propri invece il D.M. 5 febbraio 1998 e le linee guida regionali prevedono distanze minime dagli insediamenti civili che variano tipicamente tra i 100 e i 500 metri a seconda della tipologia e dei volumi trattati. In Piemonte la D.G.R. 30-7757/2014 e successive modifiche disciplinano i criteri localizzativi degli impianti di trattamento rifiuti, inclusi quelli di compostaggio.

- agevolazioni fiscali: qui le buone notizie: (i) il compost prodotto e utilizzato in azienda agricola non genera materia imponibile autonoma; (ii) se sei iscritto come produttore agricolo, i costi di realizzazione della struttura di compostaggio (platea, pareti, copertura) possono rientrare negli investimenti ammortizzabili ai fini IRPEF/IRES agricola; (iii) i PSR regionali (ora FEASR nell'ambito del Piano Strategico PAC 2023-2027) prevedono misure di sostegno per investimenti in economia circolare e gestione della sostanza organica — in Piemonte verificare le misure attive sul portale della Regione, specificamente quelle dedicate ad aziende agricole che investono in riduzione degli input chimici; (iv) se il compost viene ceduto a terzi e venduto, si apre il tema dell'IVA agricola e dell'iscrizione al registro dei produttori di ammendanti — il compost conforme al D.Lgs. 75/2010 (testo unico fertilizzanti) è commercializzabile come "ammendante compostato verde" o "misto" ed è soggetto ad aliquota IVA agevolata del 4%;

- requisiti sanitari: dipendono dalla tipologia di materiale in ingresso: (i) solo materiale vegetale (sfalci, potature, residui colturali): nessun requisito sanitario specifico oltre alle buone pratiche; (ii) materiale di origine animale (letami, deiezioni): si entra nel perimetro del Regolamento CE 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale, con requisiti igienico-sanitari molto più stringenti, temperature di processo certificate, registrazione presso l'ASL veterinaria; (iii) fanghi di depurazione: vietati in molte regioni o soggetti a disciplina molto restrittiva

- Dichiarazioni catastali per struttura permanente: questo è un punto spesso trascurato. Se realizzi una struttura permanente — anche solo una platea in calcestruzzo con pareti o una tettoia — potresti avere obblighi sia edilizi che catastali: (i) edilizi: una platea scoperta di modeste dimensioni in zona agricola è generalmente edilizia libera o al massimo soggetta a CILA; una struttura coperta o con pareti richiede invece titolo abilitativo (SCIA o permesso di costruire a seconda delle dimensioni e delle norme locali). In zona agricola il PRG comunale definisce cosa è ammissibile e con quali procedure; (ii) catastali: qualsiasi manufatto che abbia carattere di stabilità e sia suscettibile di produrre reddito va accatastato. Una struttura di compostaggio aziendale funzionale all'attività agricola rientra normalmente nelle pertinenze del fondo agricolo e non genera autonoma rendita catastale, ma è comunque opportuno verificare con un tecnico e con l'Agenzia delle Entrate - Territorio; (iii) paesaggistici: se il terreno è in zona vincolata (fascia fluviale, area boscata, ecc.) qualsiasi intervento richiede autorizzazione paesaggistica preventiva


Spero utile
Enrico
 
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