Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930 del Codice civile relativi alle cose smarrite:
Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.
Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.