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Parere su capitozzatura fatta da vicino incivile...

njnye

Florello Senior
Una signora si è ritrovata un albero pesantemente capitozzato a sua insaputa dal vicino.
Mi ha chiesto un parere sul danno e visto che mi è salita la carogna giro a voi un parere su che cosa si può fare legalmente contro questo incivile che tra l'altro è intervenuto ben oltre la sua proprietà.
Qualcuno ha mai avuto situazioni simili e ha chiesto i danni? Che cosa c'è da aspettarsi.
Purtroppo non c'è la foto dell'albero prima, ma penso che il dopo parli da solo...
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marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
dove radica l'albero/le piante in questione? sul terreno della signora o su terreno del vicino?
sono piante nate e poste a confine con "accordi, anche passati o anche solo verbali", anche se pure tra vecchi e precedenti proprietari oppure ?
ci sono state vicissitudini precedenti tra questi due vicini (lettere ammonimenti altro?)

lo dico perchè avrei notato che sono praticamente a ridosso di una rete divisoria o mi sbaglio?..... anzi parrebbe che tale rete passi in mezzo al gruppo di piante....(quindi piante a guisa di segnaconfine)

di certo la legge parla molto chiaro ....le piante sono una proprietà privata e appartengono al proprietario del terreno in cui radicano e poco importa se invadono altrui proprietà, rimangono sempre del proprietario del terreno in cui sono radicate anche le loro parti sporgenti.
e poco importa se tali piante sono li poste "illegalmente" tali proprietà devono essere tolte e/o manomesse o spostate solo dal proprietario o in assenza di risposta, indisponibilità, o altro, solo su ordine e mandato dell'autorità giudiziaria ( su mandato, delega e/o ordine emesso da un giudice o da un giudice arbitro) in caso emergenziale anche da altra autorità come prefetto , PS, Vigili del Fuoco ecc ecc.
oppure per semplice delega "al fare"concessa dal proprietario stesso.

chi deturpa e/o danneggia una proprietà privata è passibile di denuncia (e con eventuale relativo reato) ne paga i danni e può essere costretto dall'autorità giudiziaria a ripristinare, a proprie spese, lo stato originario delle cose o in impossibilità (nel caso di specie ) alla piantumazione di nuove e/o similari piante di egual valore e dimensioni.

.... a me proprio questo e con queste soluzioni è capitato.......quindi parlo per esperienza vissuta....e sono andato "a memoria"......ma con la legge vige "la legge del 50% .....50 vinci e 50 non si sa.".....
quindi "a grandi linee" sarebbe importante sapere ed avere più info..........
 
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njnye

Florello Senior
Tutte le piante sono al di qua della proprietà della signora, molto vicino al confine ma erano lì da quando c'erano i vecchi proprietari, che pure loro avevano siepi a ridosso del confine (poi rimosse dal nuovo proprietario).
Mi chiedevo appunto cosa succedesse in caso di eccessiva vicinanza al confine.
Resta indubbio il fatto che il vicino sia intervenuto con la sega oltre la sua proprietà.
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
njnye ... a mia opinione e da quel che vedo ....
nella tua foto potrei anche dedurre che originariamente le piante con i vecchi proprietari facevano ed erano poste "a confine" e che successivamente (poco importa se con i vecchi o con i nuovi proprietari) vi è stata posta in mezzo una rete.
ora questo potrebbe preludere a complicanze.

infatti se a catasto il confine è registrato come "piantumato" (o anche se li poste per accordo comune stipulato dai vecchi proprietari ) e non suddiviso da muro o recinzioni tali piante erano considerate "parte comune" (quindi esattamente e proprio come definito per legge condivise) e poco importa se, in assenza di una clausola e/o scritto regolarmente registrato in sede contrattuale al momento dell'acquisto/ vendita /rogito.... successivamente vi è stata posta in mezzo una recinzione.....tali piante rimangono iscritte come confine e comuni.

ora al di là dell'illegale taglio eseguito senza consenso .... sarà difficile poter effettivamente dimostrare di quale sia un ipotetica attuale proprietà..... dato che all'acquisto va fatto valere "il visto e piaciuto".... e che quindi le piante a guisa di segnaconfine sono state da loro acquistate come tali e da entrambi (attuali proprietari ) insieme alle relative proprietà con quella funzione e destinazione specifica. ( sempre che successivamente tale confine non sia stato suddiviso, in comune accordo, ai due attuali proprietari e che tale suddivisione sia stata effettivamente registrata con atto pubblico e inserita nei rispettivi contratti e atti di proprietà)

poi se da accordo regolarmente registrato catastalmente ora risulta un confine a recinzione ben più delineato .....bhe mi chiedo come mai secondo legge non ci si sia attivati solertemente , ligi alla legge, ad arretrare le piante stesse di 50cm se siepi o di 150cm se di altro tipo ( o quali che siano , a seconda delle varie ordinanze in delega e comunali)

insomma qualcosa quadra poco e pare una classica disfida tra vicinato con relativi vari dispetti
rimane sempre il fatto che in ogni caso , (ma ad esclusione nel caso di "comunione" dove difficilmente vi sarà un'eventuale ragione o risarcimento danni) il taglio è ricompreso nel danneggiamento e/o deturpazione di una proprietà privata.
 
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Spulky

Moderatrice Sezz. Orchidee e Giardini d'Acqua
Membro dello Staff
io ti rispondo solo per la parte.. "vi è mai capitato"...

si il vicino, a cui dava fastidio che il pino di mio suocero facesse ombra alla sua finestra, pino che non raggiungeva i 3 metri e stava a 3 metri dal confine
con il classico attrezzo potatore telescopico si è messo a potarlo

mio suocero, troppo buono, si è solo lamentato dicendo.. vedi di potare i tuoi alberi e non quelli degli altri, e il vicino.. mi fa ombra in casa, rimango al buio...

passano i decenni e visto che il vicino è convinto che lui può far quel che vuole a casa d'altri si è allargato ulteriormente.... siamo in tribunale.. non a causa delle piante

giusto per esporre la mia esperienza, ma senza soluzioni da proporre :D
 

njnye

Florello Senior
La foto probabilmente è un po' strana dal punto di vista prospettico. La recinzione c'è sempre stata, solo che prima entrambi i proprietari avevano alberi lungo la recinzione. Poi a destra sono stati tolti ed è stata messa quella struttura in ferro simil gazebo che si vede. Spostare gli alberi non è stato preso in considerazione, sono lì da anni e la signora c'è affezionata, il vicino non si è mai lamentato a quanto pare, salvo ora andare di motosega...
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Poteva potare i rami sporgenti ma non tagliare l'albero.
solo i suoi POTEVA .....MA , anche se sporgenti sulla/nella sua "parte aerea di proprietà" o in quella sottostante ed interrata DI LEGGE E PER LEGGE NON SI POSSONO POTARE E/O MANOMETTERE le piante altrui e/o quelle fronde (aeree) o quelle radici (sottoterra/sottostanti) cui alle altrui piante appartengono.

CERCHIAMO DI ESSERE CHIARI .....
niente delle altrui piante può essere toccato/potato/manomesso se non in caso, e solo in quello, di accordi comuni tra i proprietari /mandato o delega del proprietario di tali piante o su mandato giudiziale ( dal proprietario o a mezzo di PS/vigili del fuoco/carabinieri/forestale/vigili urbani/polizia locale / o mandatari delegati da istituzioni pubbliche,ma sempre solo dopo mandato di prefetto o giudice) o per palese emergenza/pericolo per la sicurezza altrui e di terzi.( sempre solo a mezzo e per mezzo di istituzioni pubbliche e/o relativi mandatatari/delegati da loro autorizzati)
per nessun altro motivo e/o deroga .
l'unica deroga consentita a tali oneri e divieti è la raccolta di frutti e/o altro di quelle piante solo ed esclusivamente se tali frutti, o altro, di tali piante è caduto per terra nell'altrui proprietà .....altrimenti se ancora "attaccato alla pianta oltre al danneggiamento si incorre anche nel reato di FURTO.
 
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Tino80

Aspirante Giardinauta
Dispositivo dell'art. 896 Codice Civile

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino (1) può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli (2), e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi iregolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [821].
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
 

Tino80

Aspirante Giardinauta
Alcuni ritengono tuttavia che anche il proprietario invaso dai rami, se vi riesce, possa tagliare quella parte di ramo che oltrepassa la linea ideale del confine, purché riesca a farlo rimanendo sul proprio terreno.
 

Fearan

Maestro Giardinauta
Anch'io sapevo così....ma solo per sentito dire. Gli alberi tuoi non te li tocca nessuno, ma ciò che sporge in casa altrui...insomma ognuno a casa sua è più o meno libero di fare come gli pare.
 

njnye

Florello Senior
Dispositivo dell'art. 896 Codice Civile

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino (1) può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli (2), e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi iregolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [821].
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
Scusa ma quello che citi mi sembra in chiara contraddizione con quello che dici.
"Può portarli anche senza dare avviso" in base a cosa lo dichiari visto che riporti un testo in cui si dice proprio il contrario, ovvero "può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli (2), e può egli stesso tagliare le radici".
Quindi è ILLEGALE tagliare i rami del vicino mentre è diverso il caso delle radici, ma solo perché questa norma si perde nella nebbia dei tempi e fa riferimento ai fondi, per cui se vado di aratura, ad esempio, è un po' antipatico che mi facciano causa per qualcosa che manco riesco a vedere.
"Alcuni ritengono tuttavia che anche il proprietario invaso dai rami, se vi riesce, possa tagliare quella parte di ramo che oltrepassa la linea ideale del confine, purché riesca a farlo rimanendo sul proprio terreno."
Il codice civile si esprime chiaramente, quello che ritengono alcuni sono solo opinioni che non hanno il minimo valore. Se il mio albero oltrepassa il confine e tu tagli i rami, io ti faccio causa. Punto e basta.

PS: visto che siamo nella sezione legale, lasciamo stare le opinioni, soprattutto se presentate come certezze. Dire che i rami possono essere tagliati è falso e può portare altri a incappare in errori e ad avere grane coi vicini. Ricordiamoci che siamo in un forum letto da molte più persone di quelle che intervengono...
 

Tino80

Aspirante Giardinauta
Sinceramente cmq il mio era un orientamento che potrebbe essere sviluppato.
In quanto per potare dovrei entrare nel fondo del mio vicino e questo è vietato.
Ma recidere il ramo nella mia proprietà perché dovrebbe essere illecito?
Posso tagliare le radici.
Ma se è vero che la proprietà si sviluppa in maniera orizzontale e verticale perché non dovrei considerare una minaccia quel ramo sporgente?
 

njnye

Florello Senior
Sinceramente cmq il mio era un orientamento che potrebbe essere sviluppato.
In quanto per potare dovrei entrare nel fondo del mio vicino e questo è vietato.
Ma recidere il ramo nella mia proprietà perché dovrebbe essere illecito?
Posso tagliare le radici.
Ma se è vero che la proprietà si sviluppa in maniera orizzontale e verticale perché non dovrei considerare una minaccia quel ramo sporgente?
Come ti dicevo non è vietato il taglio delle radici perché è difficile dimostrare che non è avvenuto per errore (perché non le puoi vedere); inoltre alla base del divieto di tagliare i rami (che è quasi sempre doloso) c'è il riconoscimento dei danni all'albero nel suo complesso: una potatura fatta male, oltre a cambiare l'estetica, può causare marciumi o portare alla morte la pianta.
Comunque sia, ribadisco, non si possono tagliare le piante altrui, anche se spuntano nella tua proprietà.
La legge lo dice chiaramente perché stai danneggiando una proprietà privata.
Poi, se punti alla legittima difesa e dici che un ramo sporgente ti minaccia, non è che ti fai giustizia da solo: lo devi segnalare a chi di dovere. Se un ramo è pericolante e mette a rischio la tua abitazione chiami i vigili del fuoco.
Nella propria proprietà non si fa quello che si vuole, altrimenti arriviamo al paradosso del folle che ha ucciso i colombi del vicino perché volavano sopra la sua casa...
 

Crimson king

Florello
Il problema é che molti se ne fregano del vicino (piantano e poi abbandonano) Io ho dei vicini che piantano a ridosso del muro con 4000mq di terreno che hanno e invadono il mio giardino, le loro fronde vanno sui miei cespugli più bassi che sono a distanza dal confine soffocandoli e io taglio anzi poi aspetto che si rompe il muro poi vediamo chi paga.
 
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Crimson king

Florello
Quando si pianta una qualsiasi essenza, poi và custodita, no abbandonata, se no é meglio non piantare, se non si vuol lavorare, o spendere per sistemare.
 
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marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Dispositivo dell'art. 896 Codice Civile

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino (1) può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli (2), e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi iregolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [821].
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
1) può costringere in qualunque tempo. ...
costringerlo. ...ma sempre adottando mezzi, modi e procedure di legge
Prima con richiesta inoltrata a mezzo raccomandata AR specificando la scadenza dei termini ( es. 10/15 gg lavorativi )
successiva raccomandata AR con scadenza perentoria e avviso che a scadenza avvenuta si adirà a vie legali
Successiva Comunicazione alle autorità preposte ....atteso il loro "nulla osta"...
Con tale loro permesso in saccoccia allora è solo dopo puoi tagliare.....

2) quando si citano i" fatti salvi regolamenti"
Vuol dire sempre e comunque seguendo le procedure di legge.....deroghe regionali/provinciali /comunali ma sempre legge sono.....eventuale vera deroga ,se non contraria alla legge..... è un accordo /contratto o mandato intercorso tra i vicini proprietari (es. tizio è pigro e da mandato a Caio suo confinante vicino di mantenere e curare anche le sue piante....)
il resto sui frutti ....niente di diverso o di nuovo......

ogni tanto non sarebbe male non solo leggere il codice, sia civile che penale....
ma leggere anche i relativi codici di procedura , sia civile che penale.....aiuterebbe molto a capire cosa significano le varie parole e frasi che compongono un articolo di legge, e cosa "nascondono " ......o a farsi ancor più confusione. ....ed ognuno successivamente riesce ad interpretare diverse "cose"....come già scritto a noi è andata di lusso. .. causa vinta con rifusione di danni e spese....in una.... e diffida al proseguire nel strappare e danneggiare alcune nostre piante in altro giudizio. ....
 
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